Interpello ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, e dell'art. 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Rilevanza ai fini DIT di conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti controllati da soggetti residenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 58 del 04.05.2001
Con nota prot. n. 18731 del 20 febbraio 2001, la Direzione Regionale della Lombardia ha trasmesso l'istanza di interpello presentata dalla Società YY SPA (di seguito YY), concernente la rilevanza ai fini DIT di conferimenti in denaro provenienti da un soggetto non residente controllato da soggetto residente.
Descrizione dell'operazione
1) la società YY è stata interamente posseduta, fino al 1996, dalla XX S.p.A.;
2) YY, alla data del 31 dicembre 1989, risultava debitrice nei confronti di XX di L. 14.370.000.000, per effetto di finanziamenti ricevuti per far fronte ad esigenze di liquidità;
3) tale debito, nel periodo compreso tra il 1990 e il 1995, si è accresciuto per effetto degli interessi maturati, diventando di circa L.15.200.000.000 alla data del 1 gennaio 1996;
4) nel 1996 XX ha conferito le azioni di YY nella ZZZ S.A., con sede in Lussemburgo;
5) il 15 luglio 1998 XX ha ceduto a ZZZ, al suo valore nominale, una parte, pari a 15 miliardi di lire, del credito vantato nei confronti di YY;
6) il 23 settembre 1998 YY ha deliberato un aumento di capitale da 6 a 12 miliardi di lire, interamente sottoscritto da ZZZ, che ha provveduto al versamento prima di L. 5.184.000.000 (in data 12 ottobre 1998) e poi di L. 816.000.000 (in data 21 ottobre 1998);
7) la liquidità ricevuta da YY per effetto dell'aumento di capitale è stata utilizzata per ridurre parzialmente il debito di 15 miliardi di lire nei confronti della stessa ZZZ, con versamenti di L. 5.400.000.000 (in data 15 ottobre 1998) e di L. 940 milioni (in data 21 ottobre 1998):
8) il 30 marzo 1999 ZZZ cede a XX, sempre al valore nominale, una parte, pari a 8 miliardi di lire, del credito vantato nei confronti di YY, a riduzione del debito assunto nei confronti di XX.
Ciò posto, la YY chiede, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, e dell'art. 21, comma 9, della l. 30 dicembre 1991, n. 413, di poter includere il conferimento in denaro di 6 miliardi di lire effettato dalla ZZZ, relativo all'aumento di capitale sociale, tra gli incrementi del patrimonio netto validi ai fini della DIT. A tal fine precisa che, nel periodo rilevante ai fini della DIT, XX non ha ricevuto conferimenti in denaro né YY ha ricevuto alcun finanziamento o conferimento in denaro da parte di XX o di altra società del gruppo, per cui nessun effetto duplicativo può derivare dall'utilizzo da parte di YY del predetto conferimento in denaro della ZZZ.
Normativa di riferimento
L'art. 3 del decreto legislativo n. 466 del 1997 prevede per i gruppi di società una specifica disciplina antielusiva, finalizzata ad evitare che un soggetto, nei cui confronti si è realizzato un incremento di capitale rilevante ai fini DIT, utilizzi lo stesso incremento per effettuare conferimenti in denaro, rilevanti ai fini DIT, a favore di società appartenenti allo stesso gruppo.
In tal senso, al comma 2, dispone che "la variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4 - del decreto medesimo - è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento".
Inoltre, al fine di evitare che le medesime finalità elusive si realizzino tramite operazioni condotte avvalendosi di società non residenti, al successivo comma 3, lettera a), stabilisce, altresì, che non rilevano ai fini DIT i "conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del comitato istituito ai sensi dell'art. 21 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, nelle forme ivi previste".
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 466 del 1997, restano comunque applicabili alla disciplina DIT le previsioni degli art. 37, comma 3, e 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Pertanto, se devono sicuramente considerarsi indebiti i comportamenti tesi a moltiplicare la base di calcolo del beneficio di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 466 del 97 a fronte della medesima immissione di nuovo capitale investito, restano comunque inopponibili all'Amministrazione finanziaria atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario - tra i quali si annoverano tutte le disposizioni relative alla corretta applicazione della DIT - e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti, con la conseguenza che i relativi vantaggi tributari possono essere disconosciuti.
Analisi e conclusioni
La fattispecie sottoposta all'esame della scrivente rientra formalmente nell'ambito della previsione dell'art. 3, comma 3, lett. a), del d. lgs. n. 466 del 1997. Ed infatti trattasi di una società residente (YY) che riceve un conferimento in denaro da un soggetto non residente (ZZZ), controllato da altro soggetto residente (XX).
Tuttavia, il caso deve essere analizzato alla luce di tutte le disposizioni del d. lgs. n. 466 del 1997 che, più in generale, definiscono i criteri di determinazione della base di calcolo dell'agevolazione in parola, senza limitarsi alla mera verifica della sussistenza di effetti moltiplicativi della base DIT.
In particolare, l'art. 1 del d.lgs. n. 466 del 1997 stabilisce che, ai fini della determinazione della base di calcolo della DIT, costituiscono variazioni in aumento del capitale investito esclusivamente i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva.
Orbene, è da ritenere che la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della YY da parte della ZZZ non abbia realizzato alcuna variazione in aumento del capitale investito, così come delineata nell'art. 1 del d.lgs. n. 466 del 1997, configurandosi, invece, quale operazione in tutto assimilabile alla rinuncia al credito da parte di un socio.
Le operazioni di cessione del credito da XX a ZZZ e, successivamente, da ZZZ ad XX non assumono alcuna rilevanza in merito alla "creazione" della base DIT, in quanto esse non generano flussi di liquidità. Per le due citate operazioni ciascun cedente non riceve alcuna somma di denaro quale corrispettivo della cessione stessa: a fronte della cessione da XX a ZZZ, viene iscritto un credito della prima verso la seconda pari al valore nominale del credito ceduto, così come a fronte della successiva cessione da ZZZ ad XX viene semplicemente ripristinata, in capo a quest'ultima, la parte residua dell'originario credito vantato verso il debitore ceduto.
Pertanto, l'analisi si deve concentrare principalmente sulle modalità con cui viene posta in essere l'operazione di conferimento intercorsa tra ZZZ e YY, in quanto da essa possono derivare effetti distorsivi nella determinazione della base DIT.
Come espressamente chiarito nella relazione ministeriale al d.lgs. n. 466 del 1997 e più volte ribadito dalla scrivente con le circolari n. 51/E del 20 marzo 2000 e n. 5 del 26 gennaio 2001, la rinuncia al credito da parte di un socio costituisce in realtà il conferimento di un credito da parte del finanziatore che, in quanto conferimento di un bene in natura, non assume rilevanza ai fini della determinazione della base DIT.
Nel caso di specie, l'operazione, benché eseguita mediante effettive movimentazioni di denaro, realizza la compensazione tra il credito della YY nei confronti della ZZZ - per l'aumento di capitale da quest'ultima sottoscritto - e una parte del debito che YY ha nei confronti della stessa ZZZ.
La sequenza temporale con cui tali movimentazioni finanziarie si susseguono lascia chiaramente intendere che il conferimento della ZZZ nella YY è effettuato al solo scopo di consentire a quest'ultima di ridurre la propria esposizione debitoria.
Il risultato conseguito è il medesimo cui si sarebbe pervenuti attraverso la diretta e palese rinuncia al credito da parte del socio, che però non avrebbe rappresentato un incremento di capitale rilevante ai fini DIT.
In questo modo si aggira la ratio della disciplina DIT, che intende favorire il rafforzamento dell'apparato produttivo attraverso la effettiva patrimonializzazione delle imprese mediante conferimenti di denaro ovvero reinvestimento di utili non distribuiti, effetto che non si verifica nel caso in esame dal momento che la liquidità ricevuta è interamente impiegata dalla YY per ridurre il debito nei confronti dello stesso finanziatore.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pur non verificandosi un effetto moltiplicativo della base DIT all'interno del gruppo, non può essere espresso il richiesto parere favorevole, in quanto l'operazione genera un incremento patrimoniale derivante dall'apporto di un bene in natura.
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