Risoluzione Agenzia Entrate n. 58 del 11.03.2009

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F23, delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas - articolo 11 bis, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, e successive modifiche
Risoluzione Agenzia Entrate n. 58 del 11.03.2009

L'articolo 11 bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
In attuazione delle predette disposizioni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2008, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009", è stato individuato l'apposito "capitolo 3592 - articolo 24", nel quale dovranno affluire le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Al fine di consentire ai soggetti interessati di versare, tramite modello F23, le sanzioni e gli eventuali interessi e maggiorazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "787T", denominato "Sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- "788T", denominato "Interessi di mora su sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- "789T", denominato "Maggiorazione del 10% sulle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas".
In sede di compilazione del modello di versamento F23, nello spazio "codice ufficio o ente" (campo 6) è indicato il codice dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas "QAE" di cui alla "Tabella dei codici enti diversi dagli uffici finanziari", pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it; nello spazio estremi dell'atto o del documento (campo 10) sono indicati gli estremi dell'atto con il quale si richiede il pagamento.
Le somme riscosse con i nuovi codici tributo, 787T, 788T e 789T sono imputate al capitolo 3592- articolo 24 del bilancio dello Stato.

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