Risoluzione Agenzia Entrate n. 58/E del 11.10.2022

RISOLUZIONE N. 58/E

Roma, 11 ottobre 2022

OGGETTO: Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della

remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2

marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui

all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio

2022, al punto 4.1, prevede che, salvo diverse specifiche disposizioni:

- la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo

sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi indicate al

comma 2 del citato articolo 121, debba essere inviata all’Agenzia delle entrate entro

il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno

diritto alle detrazioni;

- la comunicazione di cui al punto precedente, per la cessione delle rate residue non

fruite in detrazione, debba essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del

termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe

dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni

riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27

gennaio 2022, n. 4, ha consentito l’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022.

Inoltre, lo stesso articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede, al

comma 2-bis, che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

2

IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022,

possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022.

Al riguardo, la circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, al paragrafo 5.4, ha chiarito che in

presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche

successivamente ai termini stabiliti dal citato provvedimento del 3 febbraio 2022 e

dall’articolo 10 quater del decreto-legge n. 4 del 2022, avvalendosi dell’istituto della

remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

A tal fine, tra l’altro, è necessario effettuare il versamento della misura minima della

sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, esclusa la compensazione ivi prevista.

Tanto premesso, il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite

modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui

all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l.

n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11

maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.

Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario

o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”,

denominato “cessionario/fornitore”.

Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:

- nella sezione “CONTRIBUENTE”:

o nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i

dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto.

In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece,

il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del

condomino incaricato dell’invio della comunicazione;

o nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore

fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore

che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo

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“codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più

fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;

- nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:

o nel campo “tipo”, la lettera “R”;

o nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

o nel campo “codice”, il codice tributo 8114;

o nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata

sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della

comunicazione dell’opzione.

IL CAPO DIVISIONE

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