Risoluzione Agenzia Entrate n. 59 del 07.05.2001

IRPEF - Trattamento fiscale delle somme e remunerazioni erogate a studenti e professori non residenti. Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 59 del 07.05.2001

Un ente pubblico nazionale di ricerca a carattere strumentale, ha chiesto alla scrivente di conoscere il trattamento fiscale da applicare, ai fini delle imposte dirette, alle somme e alle remunerazioni erogate a borsisti e ricercatori tedeschi impegnati in progetti di ricerca presso l'ente stesso.
Nell'istanza viene specificato che le somme corrisposte a studenti e/o professori non residenti provengono da fondi dell'Unione Europea, della cui gestione l'ente risponde attraverso un dettagliato sistema di rendicontazione.
Ed infatti, una parte delle finalità istituzionali dell'ente si ricollega alla stipula di contratti di ricerca ed associazione tra l'Unione Europea e uno o più Stati membri oppure tra l'Unione Europea ed istituzioni scientifiche residenti negli Stati membri stessi. In tali contratti si stabilisce il numero dei borsisti o ricercatori impegnati nel progetto di ricerca europeo e gli importi delle borse di studio e degli emolumenti da erogare.
L'istante chiede, pertanto, se alla sopradescritta fattispecie possano essere applicati gli articoli 20 e 21 della vigente Convenzione italo-tedesca, ratificata con legge 24 settembre 1992, n. 459, disciplinanti il trattamento fiscale rispettivamente delle somme ricevute da studenti e apprendisti e delle remunerazioni percepite da insegnanti.
In particolare, viene chiesto se la provenienza comunitaria dei fondi possa integrare la condizione prevista dalle citate norme convenzionali secondo cui, ai fini della non imponibilità, si richiede che le somme erogate dallo Stato ospitante provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Al riguardo si osserva quanto segue.
Gli articoli 20 e 21 della vigente Convenzione italo-tedesca, al pari di similari articoli contenuti nelle altre Convenzioni ratificate dall'Italia, sono finalizzati a facilitare le relazioni e gli scambi culturali tra gli Stati, nonché la formazione professionale e di studio degli studenti ed apprendisti.
A tale scopo l'articolo 20 dispone che le somme che uno studente o un apprendista, il quale soggiorni nello Stato ospitante al solo scopo di compiere gli studi o attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili nello Stato ospitante "...a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato".
Il successivo articolo 21 stabilisce che i redditi conseguiti da insegnanti e ricercatori, che, per un periodo non superiore a due anni, soggiornano nello Stato ospitante a scopo di insegnamento e di ricerca, sono esenti da imposta in detto Stato "....a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato". La norma prevede, altresì, che l'attività di insegnamento debba essere prestata presso un istituto di insegnamento superiore, una scuola, un museo o altra istituzione culturale ovvero debba avvenire nel quadro di uno scambio culturale a carattere ufficiale.
Infine, poiché nel corso di tale periodo i predetti soggetti potrebbero acquistare la residenza dello Stato ospitante per effetto della relativa legislazione interna, ambedue le norme convenzionali stabiliscono che, ai fini della non imponibilità delle somme in argomento, è sufficiente che la condizione di residenti dello Stato contraente da cui provengono sia posseduta immediatamente prima del loro trasferimento.
Ciò premesso, occorre stabilire se i fondi utilizzati ente in argomento e corrisposti a titolo di somme o remunerazioni a borsisti e ricercatori non residenti possano essere considerati come provenienti "da fonti situate al di fuori" dello Stato ospitante.
Depone per la tesi affermativa la circostanza in base alla quale l'... interviene per conto dell'Unione Europea. In sostanza è la stessa Unione Europea, sia pure tramite l'..., che eroga i fondi per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica a livello europeo, esercitando altresì un potere di controllo sul loro utilizzo da parte dell'ente.
Risulta, pertanto, rispettata la condizione della provenienza delle somme da fonti esterne, prevista ai fini dell'esenzione da entrambe le norme convenzionali suindicate. E si ritiene, altresì, soddisfatta l'ulteriore condizione richiesta dall'articolo 21 della citata Convenzione italo-tedesca, per cui l'attività di insegnamento deve avvenire nel quadro di uno "scambio culturale a carattere ufficiale"; i fondi in esame, infatti, sono erogati dall'Unione Europea per lo svolgimento di progetti di ricerca comunitari.
Per quanto sopra, l'istante potrà non applicare la ritenuta sulle somme e sulle remunerazioni corrisposte a studenti e professori, dopo aver accertato, come è ovvio, che gli stessi abbiano la residenza in Germania.
A tal fine sarà cura dello studente o del professore produrre all'Ente erogante un certificato di residenza che attesti il possesso della qualità di residente in detto paese immediatamente prima del trasferimento in Italia.
Si fa presente, infine, che l'art. 6, comma tredici, della l. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000), ha previsto l'esenzione dall'Irpef delle somme erogate a titolo di borse di studio bandite dal 1 gennaio 2000, nell'ambito del "Programma Socrates", istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché delle somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15 milioni.

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