Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello Stato - articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Risoluzione Agenzia Entrate n. 59 del 11.03.2009
L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009, è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata d'importo inferiore.
Il successivo comma 3, prevede, al ricorrere di determinate condizioni, che la differenza tra gli importi delle rate a carico del mutuatario, determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui, è assunta a carico dello Stato. A tal fine, è attribuito un credito d'imposta, alle banche ed agli intermediari finanziari, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto, come modificato dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per consentire, ai soggetti interessati, la fruizione del suddetto credito d'imposta, si istituisce il seguente codice tributo:
- "6811" denominato "credito d'imposta, per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello Stato - art. 2, comma 3, d.l. 185/2008".
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella "Sezione Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati" nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con evidenza, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce l'operazione, espresso nella forma AAAA.
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