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Risoluzione Agenzia Entrate n. 6 del 09.01.2006

Istanza di interpello - Imposta ipotecaria e catastale in misura fissa - Successioni presentate dopo il 1 febbraio 2005
Risoluzione Agenzia Entrate n. 6 del 09.01.2006

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il Signor XX, in qualità di erede, riferisce che in sede di presentazione della denuncia di successione in morte della propria madre, apertasi in data 10 gennaio 1991, l'Agenzia delle Entrate di .... pretende il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari ad Euro 168,00 in quanto, l'articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, prevede l'aumento delle imposte fisse, con effetto dal 1 febbraio 2005, per "le denunce presentate per la registrazione dal 1 febbraio 2005".
Ciò posto chiede di conoscere quale debba essere l'ammontare delle imposte ipotecaria e catastale dovute in misura fissa, in relazione alle successioni apertesi anteriormente al 1 febbraio 2005, le cui dichiarazioni di successione siano state presentate dopo tale data.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che "gli aumenti relativi alla misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali riguardano le successioni apertesi dall'1 febbraio 2005 e non quelle apertesi prima di tale data anche se presentate in data successiva al 1 febbraio 2005", conseguentemente presenterà la "denuncia di successione mediante pagamento delle imposte ipotecarie e catastali ciascuna nella misura fissa sulla base delle norme in vigore alla data del 10/01/1991".
In proposito richiama la risoluzione n. 43 del 26 maggio 1998.
Tale risoluzione, emanata a seguito degli aumenti dell'imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, (da 150.000 a 250.000) disposti con l'articolo 10 del decreto legge 20 giugno 1996, con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali dovute in misura fissa, relativamente alle successioni apertesi prima del 20 giugno 1996 e le cui dichiarazioni sono state presentate successivamente a tale data, aveva precisato "...pertanto le suddette imposte dovranno essere liquidate sulla base delle norme in vigore alla data di apertura della successione, essendo quest'ultimo evento, il fatto generatore del tributo ipotecario.".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente è parzialmente condivisibile.
Come è noto, l'articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 ha modificato il comma 300 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) introducendo, tra l'altro, l'allegato 2-bis, che al punto 1 prevede, a decorrere dal 1 febbraio 2005, l'aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (da euro 129,11 a euro 168,00) dovute "per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data".
Ciò posto, si osserva che il citato comma 300 dell'articolo unico della legge n. 311 del 2004 non contiene alcun riferimento specifico alle dichiarazioni di successione. Ciononostante deve ritenersi, in conformità con la risoluzione n. 43 del 26/5/1998, che il regime delle imposte ipotecarie e catastali dovute sulla base delle dichiarazioni di successione, è condizionato dalla circostanza che le stesse siano o meno dovute congiuntamente con l'imposta di successione. Invero, le imposte ipotecarie e catastali "dovranno essere liquidate sulla base delle norme in vigore alla data di apertura della successione, essendo quest'ultimo evento il fatto generatore del tributo ipotecario", ovviamente nel caso in cui con l'apertura della successione sia dovuta anche l'imposta sulle successioni.
Orbene, poiché l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastali - d.Lgs 31 ottobre 1990, n. 347 - assoggetta all'imposta ipotecaria le formalità (trascrizione, iscrizione, ecc) eseguite nei pubblici registri immobiliari e l'articolo 10 assoggetta all'imposta catastale le volture, quando non è dovuta l'imposta sulle successioni (successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001) le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura prevista alla data in cui dette formalità sono richieste, vale a dire quella di presentazione della dichiarazione di successione.
Pertanto, per le dichiarazioni di successione presentate a partire dal 1 febbraio 2005, per le quali non è dovuta l'imposta sulle successioni (quelle aperte dopo il 25 ottobre 2001 - data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 2001, n. 383, che ha soppresso l'imposta), si applicano le nuove misure fisse delle imposte ipotecaria e catastale a prescindere dalla data di apertura della successione.
Invece per le successioni presentate dopo il 1 febbraio 2005, ma apertesi prima del 25 ottobre 2001, come nell'ipotesi oggetto del presente interpello, per le quali è ancora dovuta l'imposta sulle successioni, continua ad applicarsi il criterio enunciato nella risoluzione n. 43 del 1998, per cui le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura fissa devono essere liquidate sulla base delle norme in vigore alla data di apertura della successione.
Il presente parere viene reso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata dal Signor XX alla Direzione Regionale della ......

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