Risoluzione Agenzia Entrate n. 6/E del 14.02.2023

RISOLUZIONE N. 6/E










Roma, 14 febbraio 2023

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle
somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” -
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

L’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha

introdotto, tra l’altro, una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità

formali (commi da 166 a 173), il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi

da 174 a 178), la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202) e

la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza,

accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219

a 221).

Con la presente risoluzione sono istituiti i codici tributo per consentire il versamento

tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti in argomento, secondo le

indicazioni di seguito riportate.

1. Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)

L’articolo 1, comma 166, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che “Le

irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che

non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi,

dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul

pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate

mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si

riferiscono le violazioni”.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 27629 del 30

gennaio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della citata legge n. 197 del

2022, sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute.

In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo

2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in

argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

? “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI –

Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate

nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento

del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel

campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le

violazioni stesse.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo

anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono

regolarizzate le violazioni formali.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è

valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento

e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento

della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo

va indicato il valore “0101”.

2. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)

L’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che “Con

riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle

definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni

validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a

periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un

3

diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre

all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo

periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della

prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare,

rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun

anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.”.

Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi, tra

l’altro, alla regolarizzazione in argomento, rinviando ad una successiva risoluzione

l’individuazione dei codici tributo per l’effettuazione dei versamenti dovuti per effetto

dell’anzidetta regolarizzazione, con la possibilità di avvalersi della compensazione di cui

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni

dovute per la regolarizzazione in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo per i

quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.

Codice
tributo
Sezione

Denominazione
codice tributo

Codice
Regione o Codice

ente/
codice comune

Rateazione
/Regione/

Prov./mese
rif.

Anno di
riferimento

Debito/
Credito

TF45 ERARIO

IRPEF - Ravvedimento speciale -

Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni

NON PRESENTE
RATA

(NNRR)
AAAA Debito

TF46 ERARIO

IRES - Ravvedimento speciale -

Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni

NON PRESENTE
RATA

(NNRR)
AAAA Debito

TF47 ERARIO

IVA - Ravvedimento speciale

Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni

NON PRESENTE
RATA

(NNRR)
AAAA Debito

TF48 ERARIO

Addizionali e maggiorazioni

IRES - Ravvedimento speciale -

Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni

NON PRESENTE
RATA

(NNRR)
AAAA Debito

TF49 ERARIO

Imposte sostitutive e altre

imposte erariali - Ravvedimento

speciale - Articolo 1, commi da

174 a 178, legge n. 197/2022 -

Sanzioni

NON PRESENTE
RATA

(NNRR)
AAAA Debito

4

Codice
tributo
Sezione

Denominazione
codice tributo

Codice
Regione o Codice

ente/
codice comune

Rateazione
/Regione/

Prov./mese
rif.

Anno di
riferimento

Debito/
Credito

TF50 REGIONI

IRAP - Ravvedimento speciale -

Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni

CODICE

REGIONE

(tabella T0 - codici

delle Regioni e

delle Province

autonome)

RATA

(NNRR)
AAAA Debito

TF51 REGIONI

Addizionale regionale all'IRPEF

- Ravvedimento speciale -

Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni

CODICE

REGIONE

(tabella T0 - codici

delle Regioni e

delle Province

autonome)

RATA

(NNRR)
AAAA Debito

TF52

IMU E

ALTRI

TRIBUTI

LOCALI

Addizionale comunale all'IRPEF

- Ravvedimento speciale -

Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni

CODICE
CATASTALE DEL

COMUNE

(tabella T4 - codici
catastali dei

Comuni)

RATA

(NNRR)
AAAA Debito

TF53 ERARIO

Ritenute imposte erariali -

Ravvedimento speciale - Articolo

1, commi da 174 a 178, legge n.

197/2022 - Sanzioni

NON PRESENTE
RATA

(NNRR)
AAAA Debito

TF54 REGIONI

Trattenute addizionale regionale

all'IRPEF - Ravvedimento

speciale - Articolo 1, commi da

174 a 178, legge n. 197/2022 -

Sanzioni

CODICE

REGIONE

(tabella T0 - codici

delle Regioni e

delle Province

autonome)

RATA

(NNRR)
AAAA Debito

TF55

IMU E

ALTRI

TRIBUTI

LOCALI

Trattenute addizionale comunale

all'IRPEF - Ravvedimento

speciale - Articolo 1, commi da

174 a 178, legge n. 197/2022 -

Sanzioni

CODICE
CATASTALE DEL

COMUNE

(tabella T4 - codici
catastali dei

Comuni)

RATA

(NNRR)
AAAA Debito

TF56 ERARIO

Altre violazioni tributarie -

Ravvedimento speciale - Articolo

1, commi da 174 a 178, legge n.

197/2022 - Sanzioni

NON PRESENTE
RATA

(NNRR)
AAAA Debito

5

I codici tributo sopra elencati sono esposti nelle sezioni del modello F24 indicate nella

tabella precedente, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo

d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” o

rateazione/mese rif.” sono valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il

numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad

esempio: “0108”, nel caso di pagamento della prima di otto rate); in caso di pagamento in

un’unica soluzione, nei suddetti campi va indicato il valore “0101”.

Si specifica che i tributi dovuti per effetto della regolarizzazione di cui trattasi sono

versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione.

Per agevolare i contribuenti, nella seguente tabella, in corrispondenza dei codici

tributo di nuova istituzione indicati per pronto riferimento, sono riportati, inoltre, i codici

da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione.

Sanzioni da ravvedimento speciale
Interessi da

ravvedimento speciale
(codici già esistenti)

Ravvedimento speciale -
interessi da rateazione

(codici già esistenti)

Codice
Tributo

Sezione Descrizione
Codice
Tributo

Codice
Tributo

TF45 ERARIO

IRPEF - Ravvedimento speciale -

Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni
1989 1668

TF46 ERARIO

IRES - Ravvedimento speciale -

Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni
1990 1668

TF47 ERARIO

IVA - Ravvedimento speciale

Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni
1991 1668

TF48 ERARIO

Addizionali e maggiorazioni IRES -

Ravvedimento speciale - Articolo 1,

commi da 174 a 178, legge n.

197/2022 - Sanzioni

1990 1668

TF49 ERARIO

Imposte sostitutive e altre imposte

erariali - Ravvedimento speciale -

Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni

1992 1668

6

Sanzioni da ravvedimento speciale
Interessi da

ravvedimento speciale
(codici già esistenti)

Ravvedimento speciale -
interessi da rateazione

(codici già esistenti)

Codice
Tributo

Sezione Descrizione
Codice
Tributo

Codice
Tributo

TF50 REGIONI

IRAP - Ravvedimento speciale -

Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni
1993 3805

TF51 REGIONI

Addizionale regionale all'IRPEF -

Ravvedimento speciale - Articolo 1,

commi da 174 a 178, legge n.

197/2022 - Sanzioni

1994 3805

TF52

IMU E

ALTRI

TRIBUTI

LOCALI

Addizionale comunale all'IRPEF -

Ravvedimento speciale - Articolo 1,

commi da 174 a 178, legge n.

197/2022 - Sanzioni

1998 3857

TF53 ERARIO

Ritenute imposte erariali -

Ravvedimento speciale - Articolo 1,

commi da 174 a 178, legge n.

197/2022 - Sanzioni

Gli interessi da

ravvedimento sono

versati unitamente alle

ritenute

1668

TF54 REGIONI

Trattenute addizionale regionale

all'IRPEF - Ravvedimento speciale

- Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni

Gli interessi da

ravvedimento sono

versati unitamente alle

trattenute

3805

TF55

IMU E

ALTRI

TRIBUTI

LOCALI

Trattenute addizionale comunale

all'IRPEF - Ravvedimento speciale

- Articolo 1, commi da 174 a 178,

legge n. 197/2022 - Sanzioni

Gli interessi da

ravvedimento sono

versati unitamente alle

trattenute

3857

TF56 ERARIO

Altre violazioni tributarie -

Ravvedimento speciale - Articolo 1,

commi da 174 a 178, legge n.

197/2022 - Sanzioni

1992 1668

3. Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202)

L’articolo 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la

definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle

entrate.

Il comma 194 della citata legge stabilisce, inoltre, che la definizione agevolata si

perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti

entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il

7

pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8

del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. È esclusa la compensazione prevista

dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n 30294 del 1°

febbraio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 203, della citata legge n. 197 del

2022, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle

controversie tributarie in argomento e sono stati definiti modalità e termini per il

versamento delle somme dovute.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette

somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO

esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di

pagamento:

Codice
ufficio

Codice atto
Codice
tributo

Denominazione codice
tributo

Rateazione/Regione/
Prov./mese rif.

Anno di
riferimento

COMPILARE
NON

COMPILARE
TF20

IVA e relativi interessi –

Definizione controversie

tributarie – Articolo 1, commi

da 186 a 202, legge n.

197/2022

NON COMPILARE AAAA

COMPILARE
NON

COMPILARE
TF21

Altri tributi erariali e relativi

interessi – Definizione

controversie tributarie -

Articolo 1, commi da 186 a

202, legge n. 197/2022

NON COMPILARE AAAA

COMPILARE
NON

COMPILARE
TF22

Sanzioni relative ai tributi

erariali – Definizione

controversie tributarie -

Articolo 1, commi da 186 a

202, legge n. 197/2022

NON COMPILARE AAAA

COMPILARE
NON

COMPILARE
TF23

IRAP e addizionale regionale

all’IRPEF e relativi interessi –

Definizione controversie

tributarie - Articolo 1, commi

da 186 a 202, legge n.

197/2022

CODICE REGIONE

(tabella T0 - codici

delle Regioni e delle

Province autonome)

AAAA

8

Codice
ufficio

Codice atto
Codice
tributo

Denominazione codice
tributo

Rateazione/Regione/
Prov./mese rif.

Anno di
riferimento

COMPILARE
NON

COMPILARE
TF24

Sanzioni relative all’IRAP e

all’addizionale regionale

all’IRPEF – Definizione

controversie tributarie -

Articolo 1, commi da 186 a

202, legge n. 197/2022

CODICE REGIONE

(tabella T0 - codici

delle Regioni e delle

Province autonome)

AAAA

COMPILARE
NON

COMPILARE
TF25

Addizionale comunale

all’IRPEF e relativi interessi –

Definizione controversie

tributarie - Articolo 1, commi

da 186 a 202, legge n.

197/2022

CODICE

CATASTALE DEL

COMUNE

(tabella T4 - codici

catastali dei Comuni)

AAAA

COMPILARE
NON

COMPILARE
TF26

Sanzioni relative

all’addizionale comunale

all’IRPEF – Definizione

controversie tributarie -

Articolo 1, commi da 186 a

202, legge n. 197/2022

CODICE

CATASTALE DEL

COMUNE

(tabella T4 - codici

catastali dei Comuni)

AAAA

Si precisa che il campo “codice ufficio” è valorizzato con il codice della Direzione

regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di

Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino,

parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle

direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate” e nella "Tabella dei codici degli

Uffici Provinciali - Territorio (U.P.T.) da utilizzare nel modello F24”, pubblicate sul sito

internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con

il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono

reperibili nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella

Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel

modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto

della controversia).

9

Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto

l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione

CONTRIBUENTE” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il

versamento. In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o

curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto

introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del

codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).

4. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di

acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione

giudiziale (commi da 219 a 221)

L’articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina, con

riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, la regolarizzazione

dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme

dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di

accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione ai sensi

dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché

degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si

perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il

versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza

della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con

scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono

dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della

prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241.

Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi, tra

l’altro, alla regolarizzazione in argomento.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette

somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO

esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

10

versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di

pagamento:

Codice
ufficio

Codice atto
Codice
tributo

Denominazione codice tributo
Rateazione/Regione/

Prov./mese rif.
Anno di

riferimento

COMPILARE

COMPILARE

TF40

IVA e relativi interessi legali -

Regolarizzazione omessi/carenti

pagamenti di rate – Articolo 1 -

commi da 219 a 221, legge n.

197/2022

NON COMPILARE

AAAA

COMPILARE

COMPILARE

TF41

Altri tributi erariali e relativi

interessi legali - Regolarizzazione

omessi/carenti pagamenti di rate –

Articolo 1 - commi da 219 a 221,

legge n. 197/2022

NON COMPILARE


AAAA

COMPILARE

COMPILARE

TF42

IRAP e addizionale regionale

all’IRPEF e relativi interessi legali

- Regolarizzazione omessi/carenti

pagamenti di rate - Articolo 1 -

commi da 219 a 221, legge n.

197/2022

CODICE REGIONE

(tabella T0 - codici

delle Regioni e delle

Province autonome)

AAAA

COMPILARE

COMPILARE

TF43

Addizionale comunale all’IRPEF e

relativi interessi legali -

Regolarizzazione omessi/carenti

pagamenti di rate - Articolo 1 -

commi da 219 a 221, legge n.

197/2022

CODICE

CATASTALE DEL

COMUNE

(tabella T4 - codici

catastali dei Comuni)

AAAA

I campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” sono valorizzati con le

informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.

Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con

il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono

reperibili nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella

Tabella T4 –codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate www.agenziaentrate.gov.it.

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