Modello di pagamento F23. Istituzione di codici-tributo per sanzioni amministrative comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato
Risoluzione Agenzia Entrate n. 61 del 08.05.2001
L'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
A tal fine, il comma 2 dello stesso articolo 148 ha disposto che le relative somme vengano riassegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.
In attuazione delle predette disposizioni, il ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con nota prot. n. 35893 del 26 aprile 2001, ha segnalato alla scrivente l'istituzione di un apposito capitolo d'entrata nel quale dovranno affluire le somme in argomento.
Considerato che, in precedenza, gli importi relativi alle suddette sanzioni venivano imputati al capitolo d'entrata 2301, mediante versamenti eseguiti con il modello F23 utilizzando il codice-tributo 741T, si rende necessario istituire un nuovo codice che consenta l'imputazione delle somme al capitolo di recente istituzione.
Il codice-tributo è il seguente:
752T, denominato "Sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
L'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede, nei casi di ritardato pagamento, l'applicazione di una maggiorazione nella misura del 10% della sanzione principale, per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione stessa è divenuta esigibile, fino a quello in cui il ruolo è trasmesso al Concessionario della riscossione.
Per il versamento di tale ulteriore sanzione si istituisce il seguente codice-tributo:
753T, denominato "Maggiorazione del 10% sulle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981".
Ai fini del versamento degli interessi di mora applicabili nei casi di ritardo nel pagamento inferiore a sei mesi, si istituisce il seguente codice-tributo:
754T, denominato "Interessi di mora su sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
Conseguentemente, l'elenco di cui alla tabella A dell'allegato n. 5 al decreto ministeriale 17 dicembre 1998, deve essere aggiornato con la seguente integrazione:
Codice Tributo | Descrizione |
752T | Sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Art. 148 della legge n. 388/2000. |
753T | Maggiorazione del 10% su sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981 |
754T | Interessi di mora su sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato |
Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme relative ai versamenti effettuati con i suddetti codici-tributo vanno imputate al Capo 18, Capitolo 3592, articolo 14 del bilancio dello Stato.
Si precisa, infine, che eventuali versamenti relativi sia alla sanzione ed alla predetta maggiorazione, che agli interessi di mora, effettuati a decorrere dal primo gennaio 2001 utilizzando il codice-tributo 741T già esistente, verranno considerati correttamente eseguiti, fino alla data di emissione della presente risoluzione.
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