Risoluzione Agenzia Entrate n. 61 del 09.04.2004

Istanza d'interpello - Credito d'imposta per investimenti nelle aree depresse - Articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 61 del 09.04.2004

La Direzione Regionale della ... ha trasmesso un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata dal Signor TIZIO e relativa all'applicazione del credito d'imposta in oggetto.

Quesito
L'istante ha restituito, in data 29 novembre 2002, il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che precedentemente aveva utilizzato nel periodo di sospensione degli utilizzi, versando contestualmente i relativi interessi.
Successivamente, in data 17 dicembre 2003, ha ricevuto dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente un avviso di recupero del credito indebitamente utilizzato nel quale si invitava a versare le sanzioni nella misura del 30 per cento, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 471 del 1997.
Ciò premesso, il contribuente chiede se l'irrogazione delle citate sanzioni sia da considerarsi legittima.

Soluzione interpretativa prospettata
L'istante ritiene di non dover versare le sanzioni poiché, in buona fede e con tempestività, ha restituito l'importo indebitamente utilizzato nel periodo di sospensione comprensivo dei relativi interessi.
In tal modo il contribuente evidenzia di aver adempiuto al principio di collaborazione uniformandosi, tra l'altro, alle indicazioni contenute dal decreto legge n. 253 del 2002.

Parere dell'Agenzia
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, in vigore dal 13 novembre 2002 al 31 dicembre 2002, prevedeva che "i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 (...) sospendono la fruizione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la riprendono a decorrere dal 31 marzo 2003 (...)".
Successivamente l'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha stabilito che "i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 (...) sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003 (...)".
Come risulta dal tenore letterale delle citate norme, l'istante non poteva utilizzare il credito d'imposta nel periodo di sospensione e, pertanto, la compensazione dell'imposta effettuata in tale periodo è da considerarsi illegittima.
Ciò premesso, le risoluzione n. 52/E e n. 53/E del 26 marzo 2004 hanno recentemente precisato che i contribuenti che hanno utilizzato il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel periodo di sospensione degli utilizzi dovranno versare, tra l'altro, le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, conformemente a quanto stabilito dalla circolare del 18 aprile 2001, n. 41/E in relazione al recupero del bonus fruito illegittimamente.
In particolare, la citata risoluzione n. 52/E del 2004 ha chiarito che il contribuente che ha utilizzato il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 nel periodo di sospensione degli utilizzi e lo ha successivamente restituito verserà gli interessi, maturati dalla data in cui ha effettuato l'indebita compensazione a quella in cui ha restituito il bonus, nonché le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472.
Nel caso in esame l'istante, avendo già versato gli interessi maturati, dovrà versare esclusivamente le sopra indicate sanzioni con il modello di pagamento "F24", riportando nella colonna "importi a debito versati" lo stesso codice tributo indicato nell'avviso di recupero inviato dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.
Come precisato nella stessa risoluzione n. 52/E del 2004 il contribuente ha la possibilità, peraltro, di beneficiare della disciplina contenuta nell'articolo 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, in materia di sanatorie fiscali.
Tale disciplina si rende applicabile, infatti, anche al caso in esame poiché, come chiarito nella circolare del 25 marzo 2003, n. 18/E, l'indebita compensazione effettuata dal contribuente mediante presentazione del modello F24 è, ai fini della predetta regolarizzazione, assimilabile all'omesso versamento dell'imposta.
In tal caso il contribuente non dovrà versare le sanzioni dovute e pertanto, avendo già restituito il bonus indebitamente utilizzato comprensivo dei relativi interessi, non sarà tenuto al versamento di alcun importo; l'istante deve presentare esclusivamente la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 del citato articolo 9-bis indicando il periodo di riferimento "novembre 2002", il codice tributo "6747" e gli importi zero nelle colonne "imposte e ritenute versate tardivamente" "imposte e ritenute omesse" "interessi".
Si fa presente, infine, che la più volte richiamata risoluzione n. 52/E del 2004 ha chiarito che il bonus illegittimamente utilizzato nel periodo di sospensione e successivamente restituito potrà essere utilizzato dal contribuente per effettuare future compensazioni, secondo i limiti di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2003 e dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2003.
In particolare, si evidenzia che i limiti massimi di utilizzo del credito d'imposta in esame sono i seguenti:
Anno 2003
1. il 10 per cento dell'importo risultante dalla somma di quanto indicato nel rigo 4, quadro B, sezione I del modello CVS e nel rigo 6, quadro B, sezione II del modello CVS;
2. il 49 per cento dell'importo indicato nel rigo 2, sezione I, quadro B del modello CVS.
Il contribuente potrà scegliere il maggiore tra gli importi risultanti dalle operazioni di cui ai punti 1 e 2.
Anno 2004 e seguenti
- il 6 per cento dell'importo risultante dalla somma di quanto indicato nel rigo 4, quadro B, sezione I del modello CVS e nel rigo 6, quadro B, sezione II del modello CVS, più eventuale credito residuo rispetto ai limiti fruibili.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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