Risoluzione Agenzia Entrate n. 61 del 13.03.2003

Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale dei contributi a fondo perduto, di cui all'art. 4-bis del decreto-legge n. 279/2000, a favore di imprese ubicate in zone colpite da calamità idrogeologiche
Risoluzione Agenzia Entrate n. 61 del 13.03.2003

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 4-bis, comma 5, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è stato esposto il seguente

Quesito
La società istante, opera nel campo della produzione e commercio di materiali da costruzione, dell'esercizio di cave e miniere e nel settore impiantistico.
La società è stata danneggiata dalle alluvioni verificatesi negli anni 1994 e 2000, ed ha potuto accedere ai contributi a fondo perduto pari al 100 per cento dei danni subiti, come previsto dall'art. 4-bis, comma 5, del d.l. n. 279/2000.
In assenza di una specifica previsione contenuta nella norma citata, chiede di conoscere quale sia il corretto trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP dei contributi spettanti.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che il contributo di cui sopra non debba concorrere alla base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il decreto-legge citato ha previsto diverse tipologie di contributi a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000, prevedendo espressamente la loro irrilevanza ai fini delle predette imposte.
L'unica eccezione, secondo la società istante, riguarda lo specifico contributo previsto dall'art. 4-bis, comma 5, a favore delle imprese del Piemonte già danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994, per il quale la norma non ha indicato il trattamento fiscale.
Tuttavia, da una lettura delle norme che vada oltre il dato letterale, la società ritiene che l'intero decreto-legge sopra citato sia pervaso dall'intento di esonerare dall'imposizione le diverse tipologie di contributi previste.

Parere dell'agenzia delle entrate
L'art. 4 del decreto-legge in esame ha previsto agevolazioni, in misura percentuale variabile rispetto al danno subito, a favore dei soggetti ubicati nelle zone geografiche della regione Calabria colpite dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000. Con particolare riguardo alle imprese che operano nelle zone danneggiate, la norma ha previsto le seguenti agevolazioni:
a) contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di 154.937 euro (300 milioni di lire) per ciascuna impresa, cumulabile con un finanziamento in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti (art. 4, commi 4 e 5);
b) contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti nel limite massimo di 258.228 euro (500 milioni di lire) per ciascuna impresa. Tale contributo è riservato alle imprese artigiane ed alle altre imprese che occupano fino a 20 dipendenti (art. 4, comma 5-bis).
Le due misure non sono cumulabili. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 4 i contributi sopra indicati "non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste".
In sede di conversione del decreto-legge, ad opera della legge n. 365 del 2000 è stato inserito l'art. 4-bis, il cui comma 1, ha esteso le agevolazioni dell'art. 4 ai soggetti danneggiati dalle calamità idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000, anche in altre regioni della penisola.
Il comma 1 dell'art. 4-bis richiama interamente le disposizioni dell'art. 4, compresa quella relativa al trattamento fiscale dei contributi sopra indicati a favore delle imprese.
Sempre con riguardo alle imprese, l'art. 4-bis citato ha previsto due ulteriori agevolazioni:
c) contributo a favore dei soggetti che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il 30 per cento, rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente, per effetto dell'interruzione delle comunicazioni a seguito delle calamità di cui sopra (art. 4-bis, comma 3). Il contributo spetta nella misura del 75 per cento dei minori introiti;
d) contributo fino al 100 per cento dei danni subiti dai soggetti già danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nella prima decade del mese di novembre 1994 (art. 4-bis, comma 5).
Con riferimento a tali ulteriori agevolazioni contenute nell'art. 4-bis, la norma nulla specifica circa il loro trattamento ai fini delle imposte sui redditi.
Tuttavia, si deve ritenere che la volontà del legislatore, desumibile dalla ratio del provvedimento quale emerge da un suo esame complessivo, sia quella di esonerare dall'imposizione sui redditi le diverse tipologie di contributi elencati.
In particolare, si osserva che la misura dell'agevolazione, pari al 75 per cento dei danni subiti, è omogenea in relazione alle diverse tipologie di aiuto indicate alle lettere a), b) e c), mentre ai sensi dell'agevolazione indicata alla lettera d) - cui si riferisce il quesito in esame - la misura dell'aiuto è elevata al 100 per cento dei danni subiti, in considerazione del fatto che si tratta di soggetti già danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel 1994 in Piemonte.
Se tale contributo fosse assoggettato a tassazione, la sua misura effettiva, ridotta dal carico fiscale, sarebbe inferiore e non maggiore delle altre misure previste dal decreto-legge. Un tale risultato deve ritenersi sicuramente contrario alla ratio del provvedimento ed alla volontà del legislatore.
In conclusione, si ritiene che i contributi a fondo perduto previsti dai commi 3 e 5 dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 279 del 2000 non rilevano ai fini delle imposte sui redditi.
Per converso, in mancanza di espressa previsione esentativa, non è possibile escludere i contributi di cui agli articoli 4 e 4-bis del citato decreto - legge n. 279 del 2000 dalla base imponibile IRAP, stante il disposto dell'articolo 11, comma 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui "ai fini della determinazione della base imponibile ... concorrono anche ...i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione".

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