Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Firma della dichiarazione – Articolo 1, comma 5, del DPR n. 322 del 1998
Risoluzione Agenzia Entrate n. 62 del 08.06.2011
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 1, comma 5, del DPR n. 322 del 1998, è stato posto il seguente
QUESITO
A seguito dell’introduzione dell’articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in data 30 luglio 2010 in legge n. 122, l’ente previdenziale ed assistenziale IPOST è stato soppresso a partire dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, avvenuta il 31 maggio 2010.
Di conseguenza, le funzioni dell’IPOST sono state trasferite all’INPS, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi (c.d. fusione per incorporazione).
A seguito di tale fusione per incorporazione, l’INPS deve predisporre, sulla base delle risultanze del bilancio relativo al periodo di imposta 01/01/2010 - 31/05/2010, approvato dagli organi competenti, le dichiarazioni fiscali inerenti al soppresso ente IPOST.
Nel compilare la dichiarazione, con riguardo alla sezione “Firma della dichiarazione” le istruzioni ai modelli fiscali richiedono la sottoscrizione anche da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia, nel caso di specie, del collegio sindacale.
Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere se l’apposizione della firma sulle dichiarazioni, da parte degli organi di controllo, competa ai membri del collegio sindacale del soppresso ente IPOST, oppure ai membri del collegio sindacale in carica presso l’INPS, ente incorporante.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
L’interpellante intende compilare il frontespizio dei modelli UNICO ENC 2010 e IRAP 2010, relativi al parziale periodo di imposta dell’ente soppresso, indicando nel riquadro “Dati relativi alla società o ente” ovvero “dati del contribuente”:
- il codice fiscale e i dati identificativi dell’ente soppresso IPOST;
- nel campo “Stato” il codice 4 relativo al “Soggetto estinto”, come da Tabella A delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione;
- nel campo “Situazione” il codice 4 relativo al “periodo di imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per fusione o incorporazione”;
- il codice fiscale dell’INPS quale “soggetto risultante dalla fusione” (solo nel modello UNICO ENC 2010);
- nella sezione “Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione” ovvero “Dichiarante diverso dal contribuente”, i dati anagrafici del rappresentante INPS, in qualità di delegato alla sottoscrizione;
- nel riquadro “Firma della dichiarazione” i codici fiscali dei membri del collegio sindacale IPOST, anche nell’ipotesi in cui gli stessi si rifiutino di apporre la propria firma nella apposita sezione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La scrivente Direzione concorda con la soluzione prospettata dall’interpellante in relazione alla compilazione dei riquadri “Dati relativi alla società” e “Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione” relativi al modello UNICO ENC 2010, e “Dati del contribuente”, “Soggetti diversi dalle persone fisiche” e “Dichiarante diverso dal contribuente” relativi al modello IRAP 2010.
Per quanto concerne, invece, il riquadro “Firma della dichiarazione”, si tratta di determinare se la sottoscrizione della dichiarazione nella apposita sezione competa ai membri del collegio sindacale del soppresso ente IPOST oppure ai membri del collegio sindacale in carica presso l’INPS.
A tal proposito, è necessario partire dall’analisi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, secondo il quale “La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni”.
L’articolo sopra citato, dunque, individua quali obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione coloro che “sottoscrivono la relazione di revisione”, e non il soggetto incaricato del controllo contabile in carica al momento della presentazione della dichiarazione.
Anche le istruzioni al modello UNICO ENC 2010 e IRAP 2010 recepiscono la citata disposizione, prevedendo che la dichiarazione debba essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.
L’obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni annuali consente di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione contabile e che hanno espresso un giudizio sul bilancio e deve essere coordinato con il disposto dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale prevede, per i soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione, una sanzione del 30% dei compensi nell’ipotesi in cui dalle omissioni nella relazione di revisione derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell’Irap.
Ciò posto, è evidente che nessuna sanzione potrebbe applicarsi nei confronti dell’organo in carica al momento della presentazione della dichiarazione, dato che ad esso non potrebbe essere addebitato alcun rilievo in dipendenza di vizi della relazione di revisione, redatta e sottoscritta dal precedente controllore contabile.
Anche le istruzioni contenute nella direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 giugno 2010, aventi ad oggetto “prime linee attuative in materia di soppressione e incorporazione enti e istituti vigilati - articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78”, contengono affermazioni che risultano coerenti con il principio sopra espresso, secondo cui obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione sono i soggetti che hanno predisposto la relazione di revisione.
Nella direttiva sopra citata, infatti, il Ministro ha precisato che “La struttura amministrativa di questi ultimi [enti soppressi] continuerà a svolgere, con il necessario raccordo con gli organi e con le omologhe strutture dell’ente incorporante, le attività rientranti nella propria competenza (…)”.
Tra le attività la direttiva prevede espressamente che “(...) dovrà essere predisposto, per ciascun ente soppresso, il bilancio di chiusura alla data di soppressione (31 maggio 2010). Il bilancio di chiusura è deliberato dal competente organo di amministrazione dell’ente soppresso in carica alla data di soppressione ed è trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori o sindacale del medesimo ente soppresso in carica al momento della cessazione, alle Amministrazioni vigilanti per l’approvazione, secondo le procedure previste per gli enti pubblici istituzionali dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, e dal D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439”.
Gli stessi organi dovranno, poi, assolvere gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione al 31 maggio 2010, tra i quali certamente rientrano gli obblighi dichiarativi in argomento.
In conclusione, alla luce di quanto sin qui espresso, compete al collegio sindacale dell’ente soppresso IPOST la sottoscrizione delle dichiarazioni UNICO ENC 2010 e IRAP 2010, concernenti il periodo di imposta 01/01/2010 - 31/5/2010.
Le argomentazioni appena illustrate, ancorché riferite ad una fattispecie specifica, rivestono carattere generale e si applicano ogni qualvolta il soggetto incaricato della revisione contabile, che ha sottoscritto la relazione di revisione, sia diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione dei redditi ed Irap.
In altre parole, il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno di imposta – ancorché cessato dal suo incarico – sarà comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione dei redditi ed IRAP, riferita alla medesima annualità, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi