Istanza d'interpello Articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Decorrenza del termine per l'avvio dell'investimento - X Z Italiana S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 62 del 09.04.2004
La Direzione Regionale del ... ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla X Z Italiana S.r.l. concernente l'applicazione del credito d'imposta disciplinato nell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Quesito
La X Z Italiana S.r.l. (di seguito, in breve, la Società) nel cui oggetto sociale rientra l'attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ha in corso lo sfruttamento, nell'ambito di una joint venture, di un giacimento in Basilicata. Al riguardo la Società ha previsto la realizzazione di un progetto di investimento volto alla messa in produzione di tale giacimento petrolifero.
Con riferimento al suddetto progetto d'investimento la Società ha inoltrato al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate in data 5 agosto 2002 l'istanza per l'ammissione al credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non ottenendone l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il 2002.
A fronte dell'istanza di rinnovo, la Società ha ricevuto in data 21 marzo 2003 la comunicazione del Centro operativo di Pescara circa l'inammissibilità per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il 2003.
A seguito della maggiore dotazione finanziaria resasi disponibile per il 2003 con la delibera CIPE n. 23 del 25 luglio 2003, la Società ha ricevuto in data 11 ottobre 2003 la comunicazione dal Centro operativo circa l'accoglimento del rinnovo dell'istanza.
Ciò premesso ed atteso che il progetto d'investimento in esame è soggetto, in aggiunta ad altre autorizzazioni, anche alla previa approvazione della Regione Basilicata, non ancora pervenuta alla data di accoglimento dell'istanza, l'istante ha chiesto di sapere se la decorrenza dei sei mesi per l'avvio dell'investimento nonché del termine per la verifica del rispetto dei limiti d'utilizzo del credito, di cui all'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, lettera f), possano essere individuati tenendo in considerazione i tempi con cui è stata comunicata l'attribuzione del contributo ed i tempi con cui saranno ottenute le necessarie autorizzazioni degli Enti pubblici coinvolti.
Soluzione prospettata
L'istante ritiene che il termine dei sei mesi per l'avvio dell'investimento dovrebbe tenere conto della data di accoglimento dell'istanza, nonché dei tempi tecnici necessari per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
In merito al momento dal quale decorre il termine dei sei mesi per l'avvio dell'investimento la scrivente si è recentemente pronunciata con la risoluzione n. 17/E del 17 febbraio 2004.
Con la predetta risoluzione è stato precisato che l'articolo 4, commi 132 e 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per il 2004) prevede che "i contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno."
Ne consegue che i contribuenti ammessi al beneficio solo a partire dal mese di settembre, per effetto della menzionata deliberazione del CIPE, possono avvalersi dei nuovi termini indicati nella disposizione appena richiamata, senza incorrere nella decadenza dal beneficio di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 388 del 2000 e dell'articolo 62, comma 1, lettere f) e g), della legge n. 289 del 2002.
Per effetto delle disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, le imprese beneficiarie, a pena di decadenza, devono peraltro porre in essere entro il 31 marzo 2004, nell'ambito dell'investimento agevolato, i comportamenti giuridicamente rilevanti atti a dimostrare, sulla base dei criteri forniti con la circolare n. 32/E del 3 giugno 2003, l'avvio della realizzazione dell'investimento.
In aggiunta, a beneficio dei soggetti in questione, la nuova norma proroga di un anno i termini per la realizzazione dell'investimento, con la conseguenza che il credito d'imposta dovrà essere utilizzato, a pena di decadenza dal beneficio, nei seguenti limiti minimi e massimi:
2004 | 2005 | 2006 | |
Limite minimo | 20% | 60% | 100% |
Limite massimo | 30% | 70% | 100% |
Con riferimento all'ulteriore quesito, relativo alla possibilità di tener conto, ai fini del rispetto dei termini di decadenza dal beneficio, dei tempi tecnici per acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli enti pubblici coinvolti, si osserva quanto segue.
I contribuenti che, avendo ottenuto l'accoglimento dell'istanza di ammissione al credito d'imposta in esame, si trovino nell'impossibilità di dare attuazione all'investimento nei termini previsti dal citato articolo 8, comma 1-bis, non avendo essi ancora ricevuto entro tale termine le necessarie autorizzazioni amministrative, si ritiene che possano tener conto di tale circostanza indipendente dalla loro volontà, ai fini del computo dei termini per l'avvio e per l'effettuazione degli investimenti.
In particolare, per quanto riguarda il termine semestrale per l'avvio dell'investimento:
1) se la richiesta del provvedimento autorizzativo è stata presentata in epoca anteriore alla data di invio dell'istanza di ammissione, l'investimento dovrà essere avviato entro sei mesi decorrenti dal momento in cui detto provvedimento è stato notificato ovvero si è avuta notizia dello stesso;
2) se la richiesta del provvedimento autorizzativo è stata presentata in epoca posteriore alla data di invio dell'istanza di ammissione, il termine semestrale previsto per l'avvio dell'investimento, comunque decorrente dalla data di inoltro dell'istanza, potrà ritenersi sospeso per il periodo compreso tra la data di richiesta e quella di notifica delle autorizzazioni.
Anche ai fini del rispetto dei limiti minimi d'utilizzo, di cui all'articolo 62, comma 1, lettera f), della legge n. 289 del 2002 (20% per il primo anno, 60% per il secondo anno, 100% per l'ultimo anno) si reputa opportuno tener conto dei tempi tecnici per l'espletamento del procedimento amministrativo per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, come sopra denominati.
Al riguardo si tenga presente che, ai sensi del citato articolo 62 della legge 289 del 2002, i predetti limiti minimi d'utilizzo devono essere intesi come limiti minimi di realizzazione dell'investimento, nel senso che per evitare di incorrere nella decadenza dal beneficio è necessario realizzare l'investimento nelle misure minime previste entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Tuttavia, i contribuenti che avessero registrato un ritardo nell'avvio o nella realizzazione dell'investimento a causa dei tempi connessi con l'espletamento delle procedure amministrative, non incorrono nella decadenza dal beneficio, se realizzano l'investimento nelle misure minime di cui al citato articolo 62 della legge 289 del 2002 entro i termini previsti da tale disposizione, opportunamente prorogati di un lasso di tempo equivalente a quello come sopra individuato per la proroga dei termini di avvio dell'investimento.
Resta ferma, in ogni caso, la necessità di rispettare, a pena di decadenza dal beneficio, il termine finale di realizzazione dell'investimento e di utilizzo del credito, fissato al 31 dicembre 2006, data in cui cessano definitivamente gli effetti della disciplina agevolativa in questione.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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