Applicabilità dell'articolo 20 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ai soci persone fisiche delle società cooperative
Risoluzione Agenzia Entrate n. 62 del 10.05.2001
Con nota del 15 novembre 2000, un'Associazione, dopo aver premesso che gli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle stesse sono soggette, qualora sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 13 e 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, al trattamento fiscale previsto dal penultimo comma dell'articolo 20 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 ha chiesto di conoscere se lo stesso trattamento fiscale sia applicabile, alle medesime condizioni, anche agli interessi corrisposti ai soci titolari delle quote o azioni emesse ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, così come richiamato dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché ai soci onorari previsti dall'articolo 4 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 278.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L'articolo 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 disciplinava il trattamento fiscale degli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche.
L'anzidetta norma prevedeva l'esenzione dall'ILOR per gli interessi corrisposti sulle somme che, oltre alle quote di capitale sottoscritte, i soci persone fisiche versano alle cooperative o che queste trattengono ai soci stessi, a condizione che:
- i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- gli stessi non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni (limite elevato a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro), adeguati ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge n. 59 del 1992;
- il tasso di remunerazione corrisposto sulle predette somme non superi la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuali.
A seguito della soppressione dell'ILOR, in forza del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è più operativo il beneficio previsto dall'articolo 13 del DPR n. 601 in argomento; tuttavia i requisiti oggettivi fissati dallo stesso articolo per fruire dell'agevolazione continuano tuttora ad esplicare effetti sull'ambito applicativo del penultimo comma dell'articolo 20 del D.L. n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974, in base al quale, ricorrendo le condizioni stabilite dall'articolo 13 del DPR n. 601 del 1973, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative la ritenuta alla fonte è fissata al 12,50% ed è applicata a titolo d'imposta.
Ai fini dell'applicabilità del penultimo comma dell'articolo 20 del D.L. n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974, è necessario, altresì, che in capo alle società cooperative sussistano le condizioni indicate dall'articolo 14 del DPR n. 601 del 1973, e, specificatamente, i requisiti fissati dall'articolo 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
In merito all'esatta individuazione del requisito soggettivo per l'applicabilità del trattamento fiscale in argomento, si rileva che sia l'articolo 13 del DPR n. 601 del 1973, sia il penultimo comma dell'articolo 20 del D.L. n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974, precisano con identica formulazione che l'agevolazione "spetta ai soci persone fisiche delle società cooperative". Ne consegue che il requisito soggettivo è determinato dalla qualifica di socio della società cooperativa, da intendersi non come requisito formale bensì sostanziale.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione - interessato della questione dalla scrivente, ha ritenuto, con nota del 26 aprile 2001, che la qualifica di socio di società cooperativa sia riferibile, oltre che al socio ordinario, al socio sovventore di cui all'articolo 4 della legge n. 59 del 1992, mentre il socio onorario, non trovando una collocazione precisa nella legislazione cooperativistica, "non può essere preso in considerazione ai fini della disciplina giuridica dei finanziamenti dei soci".
Per quanto riguarda i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, lo stesso Ministero ha escluso nella sostanza la possibilità di estendere a tali soggetti la qualifica di soci, ritenendo non applicabile agli stessi la disposizione in esame.
Per quanto su esposto, si ritiene, pertanto, che il penultimo comma dell'articolo 20 del D.L. n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974, possa trovare applicazione, oltre che al socio ordinario, anche al socio sovventore, purché, in ogni caso, siano rispettate tutte le condizioni stabilite dagli articoli 13 e 14 del DPR. 601 del 1973.
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