Risoluzione Agenzia Entrate n. 62 del 13.03.2003

Istituzione del codice tributo per il versamento delle imposte ai fini della definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi - articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 62 del 13.03.2003

L'articolo 7 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 consente ai soggetti titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo ed ai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di definire automaticamente tali redditi, relativamente ad una o più annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002. La definizione automatica produce effetti ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona mediante il versamento dei tributi, calcolati mediante autoliquidazione.
Il versamento delle maggiori imposte dovute dovrà essere effettuato entro le date indicate nell'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto delle annualità oggetto di definizione e degli importi da versare.
Al fine di consentire il versamento delle somme dovute, che avverrà con le modalità di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1977 n. 241, esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 dello stesso decreto, si istituisce il seguente codice tributo:

* " 8060 ", denominato: "Definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo e dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289."

Nella compilazione del modello "F 24", il codice è esposto nella sezione Erario con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno del versamento.

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