Istanza di interpello n. ../2001, ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 212 del 2000, in ordine al trattamento fiscale del diritto di opzione per l'acquisto di azioni concesso agli amministratori di società
Risoluzione Agenzia Entrate n. 63 del 01.03.2002
Con istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in data 5 novembre 2001, la XX, codice fiscale ....., in persona del presidente del Consiglio di amministrazione Dr. S. L, ha chiesto di conoscere il parere in ordine al trattamento fiscale del diritto di opzione per l'acquisto di azioni concesso all'amministratore delegato e a un amministratore della società XX (controllata) da parte della società controllante (Banco di DD e della C S.p.A., codice fiscale ............).
Esposizione del quesito
Con contratti stipulati in data 12 maggio 1995 e 12 marzo 1998, la società YY, all'epoca controllante della società XX, assegnava, rispettivamente, al dr. A F, amministratore delegato della società XX, e al dr. M M, amministratore della stessa società, i diritti di opzione per l'acquisto di azioni della società XX detenute dalla società YY.
In data 9 aprile 1999, la società YY stipulava un contratto preliminare con il Banco DD per la vendita di tutte le azioni XX. In considerazione dell'acquisto delle azioni di XX da parte del Banco DD, le parti (amministratori, società YY e Banco DD) stipulavano ulteriori scritture che, ribadendo e meglio specificando il contenuto degli originari contratti, erano volte a garantire che ai due amministratori, anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni dalla YY al Banco DD, fossero riconosciute le medesime prestazioni previste nei contratti originari stipulati nel 1995 e nel 1998. In particolare, in data 9 aprile 1999 il Banco DD stipulava con i predetti amministratori un contratto per la concessione di un'opzione sull'acquisto di azioni di XX. In data 15 aprile 1999, la società YY stipulava con i due citati amministratori apposite scritture per confermare e aggiornare l'offerta di opzione di cui ai precedenti contratti. Nella stessa data (15 aprile 1999) gli amministratori rinunciavano al diritto di opzione concesso da YY.
Il Banco DD, al fine di rispettare i contratti di opzione conclusi con i due amministratori, contabilizzava come passività un importo corrispondente al costo da sostenersi a fronte dell'esercizio delle opzioni.
Ciò premesso, l'interpellante chiede di conoscere se risulti applicabile nel caso prospettato, la disposizione di cui all'articolo 48, comma 2, lettera g-bis), del Tuir, secondo la quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.
In particolare, tenuto conto che le parti hanno concluso diverse scritture private in tempi differenti, si rende necessario identificare il momento dell'offerta per stabilire se ricorre o meno la condizione voluta dalla norma che l'ammontare corrisposto dal dipendente sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Gli interpellanti ritengono che la norma di cui all'articolo 48, comma 2, lettera g-bis), del Tuir trovi applicazione al caso in questione tenuto conto che:
- l'articolo 48, comma 2-bis, del Tuir, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2, lettere g) e g-bis) dello stesso articolo 48, si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- l'articolo 34 della legge n. 342 del 2000 ha modificato, a decorrere dal 2001, la disciplina fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attraverso l'introduzione, nell'articolo 47, comma 1, del Tuir, concernente i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, della lettera c-bis);
- la circolare n. 207/E del 30 novembre 2000 ha precisato che anche ai collaboratori coordinati e continuativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 2, lettere g) e g-bis), del Tuir. Delle agevolazioni in discorso, concernenti le assegnazioni ai dipendenti, potranno perciò fruire, ad esempio, anche gli amministratori di società, sempreché il relativo incarico non sia riconducibile all'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata;
- l'opzione non è cedibile.
Secondo l'interpellante, le scritture intervenute tra gli amministratori e la società YY, prima, e gli amministratori e la società Banco DD, dopo, costituiscono non autonome offerte di opzione ma, invece, semplici specificazioni o, al più, modifiche intervenute nell'ambito della proposta originaria che non influiscono sull'individuazione del momento dell'offerta che deve essere considerata quella iniziale effettuata nel 1995 per il dottor A F e nel 1998 per il dottor M M.
Nella varie scritture intervenute, secondo l'interpellante, infatti, sono ribaditi gli impegni originari assunti dalle parti e le variazioni apportate non hanno influito sul valore normale delle azioni al momento dell'offerta. Ciò in quanto le predette variazioni sono dovute:
- al raggruppamento (con riduzione da n. 5000 a n. 1000) di azioni avvenuto in seguito alla fusione per incorporazione della società Compagnia di SS;
- all'incidenza sul valore di ciascuna azione della percentuale di utili accantonati negli esercizi precedenti e non distribuiti;
- all'applicazione della maggiorazione relativa al tasso ufficiale di sconto (TUS).
Al riguardo, il chiarimento intervenuto con la circolare n. 98 del 2000, in base al quale occorre far riferimento, per individuare il momento dell'offerta, alla data della delibera con la quale vengono fissate tutte le condizioni del piano di azionariato, a parere dell'interpellante non consente di individuare con sufficiente chiarezza la data dell'offerta visto che, nel caso prospettato, si è in presenza anche di scritture private intervenute dopo la prima offerta di opzione.
Per questi motivi, la data cui fare riferimento per il giudizio di equivalenza tra prezzo pagato e valore normale delle azioni al momento dell'offerta è quella in cui il diritto di opzione è stato originariamente offerto agli amministratori.
Risposta dell'Agenzia al contribuente istante
Con l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è stato modificato il trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IRPEF ai redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il comma 1, lettera b), dell'articolo citato, tramite l'inserimento nell'articolo 47 del TUIR della lettera c-bis), definisce le varie fattispecie di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e qualifica fiscalmente i redditi derivanti da tali rapporti quali "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".
Ciò premesso, tra gli effetti rilevanti della nuova disciplina si segnala la possibilità di applicare anche ai collaboratori coordinati e continuativi le disposizioni di cui alla lettera g) dell'articolo 48, comma 2, che prevede uno speciale regime agevolativo per le assegnazioni di azioni alla generalità dei dipendenti, ed alla lettera g-bis), in tema di stock options.
In particolare, la lettera g-bis) dell'articolo 48 ha stabilito che, in caso di offerta di azioni al dipendente, non concorre alla formazione del reddito l'importo corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'importo corrisposto dal dipendente, a condizione che tale importo sia almeno pari al valore delle azioni al momento dell'offerta. Tuttavia, la predetta differenza concorre interamente a formare il reddito se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.
Con circolare n. 30/E, del 25 febbraio 2000, è stato affermato che tale disciplina agevolativa sia applicabile anche con riferimento ad offerte di azioni rivolte a categorie di collaboratori o al singolo collaboratore.
Inoltre, l'intera disciplina agevolativa relativa alle azioni offerte ai dipendenti e collaboratori si applica non solo alle azioni emesse dalla società in cui il dipendente o collaboratore presta la propria attività, ma anche a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
Con la circolare n. 207/E del 30 novembre 2000 è stato chiarito che di tali agevolazioni i collaboratori possono beneficiare a partire dal 1 gennaio 2001, ancorché le assegnazioni di azioni siano state deliberate in anni precedenti.
Ciò premesso, occorre valutare la ricorrenza della condizione voluta dalla norma che l'ammontare corrisposto dal dipendente sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta e, pertanto, individuare il momento dell'offerta.
Dai fatti esposti nell'interpello e dalla documentazione allegata, risultano le seguenti scritture private (per semplificazione si fa riferimento ai fatti riguardanti l'amministratore delegato dottor F tenendo conto che le considerazioni esposte sono valide anche nei riguardi dell'amministratore dottor M):
- nel 1995, tra la società YY e l'amministratore delegato di XX, avente ad oggetto l'opzione per l'acquisto di n 750.000 azioni di XX, per un valore pari al 15 per cento del capitale sociale, al prezzo di lire 1000, più un importo percentuale annuo pari al tasso ufficiale di sconto (TUS). La società YY, inoltre, si impegnava, qualora intendesse vendere le azioni nel periodo di durata del contratto di opzione, a far si che l'acquirente assumesse verso l'amministratore delegato gli obblighi previsti dallo stesso contratto di opzione.
- il 15 aprile 1999, tra la società YY e l'amministratore delegato di XX, avente ad oggetto l'opzione per l'acquisto di n 150.000 azioni di XX, per un valore pari al 15 per cento del capitale sociale, al prezzo di euro 5,21.
Tale prezzo è stato ricalcolato tenendo conto di un importo percentuale annuo pari al tasso ufficiale di sconto (TUS) e di un importo pari agli eventuali utili per ogni azione che non siano stati distribuiti durante il periodo di validità dell'opzione, nonché del raggruppamento delle azioni avvenuto in seguito alla fusione per incorporazione della società Compagnia di SS.
Veniva, inoltre, ribadito, nella citata scrittura del 15 aprile 1999, l'impegno della società YY, qualora intendesse vendere le azioni nel periodo di durata del contratto di opzione, a far si che l'acquirente assumesse verso l'amministratore delegato gli stessi obblighi previsti dal contratto di opzione. L'accordo in argomento sostituiva e annullava, per espressa previsione, quelli precedenti.
- nella stessa data del 15 aprile 1999, l'amministratore delegato rinunciava irrevocabilmente al diritto di opzione e ad ogni altro diritto spettante in base alla scrittura sopra menzionata stipulata lo stesso giorno (15 aprile 1999), a condizione della regolare esecuzione del contratto di compravendita dell'intero capitale sociale della società XX sottoscritto dalla società YY e dal Banco DD.
- in data 9 aprile 1999, (data in cui il Banco DD stipulava il contratto preliminare di acquisto delle azioni di XX) il Banco DD aveva già concluso con l'amministratore delegato di XX, dottor F, un contratto per la concessione di opzione per l'acquisto di n. 150.000 azioni al prezzo di euro 5,20.
Conclusioni
Dai fatti esposti nell'interpello e dall'esame della documentazione allegata emerge che il contratto, da ultimo citato, con il quale il Banco DD concedeva all'amministratore delegato della società controllata XX un'opzione per l'acquisto di n. 150.000 azioni al prezzo di euro 5,20, configura una pattuizione nuova ed autonoma rispetto a quelle stipulate in precedenza dallo stesso amministratore con la società YY.
A tale riguardo va tenuto conto che:
- le parti (amministratore delegato e YY) stipulando la scrittura del 15 aprile 1999 hanno espressamente novato l'accordo originario del 12 maggio 1995, stabilendo nuove condizioni per l'esercizio dell'opzione e prevedendo espressamente che la nuova pattuizione annullava e sostituiva quella precedente;
- in data 15 aprile 1999, l'amministratore delegato ha rinunciato espressamente e irrevocabilmente ad esercitare il diritto di opzione concesso da YY per l'acquisto delle azioni XX. Attraverso la rinuncia, il predetto amministratore ha disposto unilateralmente del proprio diritto di opzione, nel senso di dismettere lo stesso. In tal modo si è precluso la possibilità di far valere, nei confronti della società YY, i diritti potestativi derivanti dal contratto stipulato nel 1999;
- il nuovo diritto di opzione, esercitabile dall'amministratore, è stato concesso da un soggetto diverso da quello che aveva stipulato il primo accordo, nel 1995.
La circostanza, rappresentata dall'istante, che tra la società YY e Banco DD siano intervenuti accordi diretti a far sì che il beneficio accordato dalla società cedente all'amministratore delegato della società XX fosse ugualmente riconosciuto dall'acquirente, non può assumere valore determinante al fine di sostenere la riconducibilità del nuovo diritto di opzione (riconosciuto dal Banco DD) alla originaria offerta del 1995 (tra l'altro già annullata e sostituita dalla società YY il 15 aprile 1999). A tale conclusione osta l'ineludibile valore giuridico da attribuire all'atto di rinuncia dei diritti di opzione vantati dal predetto amministratore delegato nei confronti della società YY.
Per quanto esposto, risulta evidente che per individuare il momento dell'offerta, al fine di verificare l'applicabilità dell'articolo 48, comma 2, lettera g-bis, del Tuir, occorre fare riferimento alla data dell'offerta del Banco DD all'amministratore delegato.
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