Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle imposte rideterminate a seguito delle plusvalenze non reinvestite ai sensi dell’articolo 68, comma 6-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 63 del 10.06.2011
L’articolo 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto i commi 6-bis) e 6-ter) all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di favorire l’investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione.
In particolare il comma 6- bis) dispone che “Le plusvalenze di cui alle lettere c ) e c-bis ) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a ), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c ) e c-bis ) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a ), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni”.
La citata disposizione prevede, se rispettate determinate condizioni, un regime speciale di esenzione di imposta delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate, qualora e nella misura in cui entro due anni dal loro conseguimento siano reinvestite secondo quanto stabilito dalla medesima norma.
Con particolare riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, le imposte vanno rideterminate ricalcolando il reddito complessivo del periodo d’imposta in cui la plusvalenza doveva essere originariamente assoggettata a tassazione. Il calcolo va effettuato al di fuori della dichiarazione dei redditi e il risultato finale della riliquidazione va indicato,a partire dalle dichiarazioni 2011 relative all’anno d’imposta 2010, nel rigo RT28, colonna 2, dei modelli UNICO Persone fisiche ed Enti non commerciali, al netto degli interessi. Questi ultimi sono versati cumulativamente all’imposta dovuta. Si precisa che per i soggetti Irpef, devono essere considerate, se dovute, anche le relative addizionali regionale e comunale. I versamenti in parola sono effettuati in un’unica soluzione
Al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento, mediante il modello F24, delle imposte dovute in caso del mancato predetto reinvestimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1128” denominato “Imposta rideterminata ai fini IRPEF a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6- bis, del TUIR”;
- “1132” denominato “Imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6- bis, del TUIR”;
- “3872” denominato “Addizionale comunale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6- bis , del TUIR”;
- “3880” denominato “Addizionale regionale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6- bis , del TUIR”
In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo 1128 e 1132 sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.
Il codice tributo 3872 è esposto nella sezione “Ici ed altri tributi locali” indicando, nella colonna “Codice ente/codice comune” il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni”, pubblicata nella sezione “Codici attività e tributo” del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.
Il codice tributo 3880 è esposto nella sezione “Regioni” contestualmente al codice regione, desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome”, pubblicata nella sezione “Codici attività e tributo” del sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.
Per i suddetti codici tributo, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui l’imposta è stata rideterminata, nel formato “AAAA”.
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