Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 81, comma 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sul maggior valore delle rimanenze finali per effetto dell'applicazione dell'articolo 92 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 63 del 12.03.2009
L'articolo 81, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha aggiunto l'articolo 92 bis al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che dispone misure sulla valutazione delle rimanenze finali da parte dei soggetti esercenti l'attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale, il cui volume d'affari supera le soglie previste per l'applicazione degli studi settore. In particolare, per i soggetti interessati si prevede che la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato primo uscito" (cd FIFO). Tale disposizione si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
Inoltre, lo stesso articolo 81, comma 21, del suddetto decreto legge n. 112/2008, ha previsto che "il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92 bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un' imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento".
La suddetta imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione del citato articolo 92 bis del TUIR. Su opzione del contribuente l'imposta in parola può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione del citato articolo 92 bis e dei due esercizi successivi.
Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
Al fine di consentire il versamento di tale imposta, tramite modello F24, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:
- "1815" denominato "Imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali di cui all'art. 81, c. 21, d.l. 112/2008"
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con indicazione quale "Anno di riferimento" dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".
Nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." si riportano le informazioni relative all'eventuale rateazione nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".
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