Imponibilità IVA dei servizi di gestione sinistri nell'ambito dei rapporti di riassicurazione dei rischi nel ramo 18 (Assistenza)
Con la presente nota si forniscono chiarimenti in ordine alla richiesta formulata da una Direzione Regionale in merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative alle attività di gestione sinistri svolte da società assicurative operanti nel ramo n. 18 "Assistenza" (di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. del 7 settembre 2005, n. 209), nell'ambito di contratti di riassicurazione, in virtù di mandati con rappresentanza ricevuti dalle società riassicurate.
A seguito delle attività di verifica condotte nel corso dell'anno 2019, nei confronti di alcune società, la struttura regionale ha contestato l'omesso assoggettamento a IVA delle predette attività di gestione, quali operazioni imponibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, decreto IVA), disconoscendone la natura di operazioni esenti di cui all'articolo 10, comma 1, n. 2 dello stesso decreto.
Considerata la complessità e la novità della tematica che riguarda un'ampia platea di contribuenti, la Direzione Regionale ha richiesto un parere in merito alla sostenibilità del rilievo, al relativo trattamento sanzionatorio e alla correttezza dell'interpretazione normativa sottesa.
Soluzione interpretativa prospettata dalla Direzione Regionale
La Direzione Regionale ha contestato l'omesso assoggettamento a IVA delle attività di gestione di sinistri svolte dalle società riassicuratrici, ritenendole imponibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto IVA, in quanto in base alla normativa di settore si tratta di attività autonome e scindibili da quella di riassicurazione (esente IVA) e, quindi, tali da richiedere un'autonoma valutazione ai fini del loro inquadramento IVA.
Al riguardo, muovendo dalle recenti pronunce della Corte di Giustizia europea sulle attività di gestione sinistri affidate a terzi (sentenza Aspiro del 17 marzo 2016, causa C-40/15) e della Corte di Cassazione in tema di commissioni di delega nel contratto di coassicurazione (tra le altre, sentenza dell'11 maggio 2018, n. 11442), la struttura regionale ritiene che le attività di gestione e liquidazione dei sinistri per il ramo Assistenza non si qualifichino come operazioni assicurative, né come operazioni effettuate da mediatori o intermediari di assicurazione o accessorie.
In particolare, reputa manchi un collegamento necessario tra il rapporto di riassicurazione e il mandato alla gestione dei sinistri, le cui prestazioni non costituirebbero un unicuminscindibile: l'attività riassicurativa consente il frazionamento delle attività svolte dalle imprese assicurative per gli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'assicurato e una migliore ripartizione del rischio, mentre la gestione e la liquidazione dei sinistri rispondono a un'esigenza di natura esclusivamente organizzativa.
Inoltre, ritiene che le attività di gestione e liquidazione dei sinistri non abbiano natura assicurativa per l'impossibilità di essere ricondotte alle attività dei mediatori o intermediari, in quanto non presentano alcuna connessione con la ricerca di potenziali clienti per la conclusione di contratti con le imprese assicuratrici.
Parere della Direzione Centrale
Con riferimento all'attività di liquidazione dei danni derivanti da sinistri, occorre, quindi, valutare se si renda applicabile il regime di esenzione IVA previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 2 del decreto IVA, secondo cui "Sono esenti dall'imposta: [...] 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio", norma attuativa dell'articolo 135, §1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE, in virtù della quale gli Stati membri esentano "le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione".
Nella Direttiva non esiste una definizione normativa di "operazione assicurativa", ma per consolidato orientamento giurisprudenziale[1], si intende per tale l'attività prevista dal contratto in base al quale l'assicuratore s'impegna, a fronte del versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto.
Il regime di esenzione per le operazioni di assicurazione si estende[2]alla pluralità di prestazioni idonee a integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico. Occorre, pertanto, stabilire se il soggetto passivo fornisca all'assicurato, attraverso la pluralità di attività poste in essere, più prestazioni principali distinte o un'unica prestazione.
In merito, si evidenzia la sentenza del 17 marzo 2016 causa C-40/15 Aspiro, con cui i giudici comunitari hanno negato l'esenzione IVA, ai sensi dell'articolo 135 della Direttiva 2006/112/CE, all'attività di liquidazione dei danni derivanti da sinistri (affidata dall'assicuratore a un terzo), non essendo la stessa riconducibile né alle operazioni di assicurazione propriamente dette, né a una prestazione di servizi relativa a esse[3].
L'aspetto su cui si fonda la decisione dei giudici per l'assoggettamento a IVA è la mancata sussistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di liquidazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato (punto 23 della sentenza), per cui la società non era responsabile nei confronti dell'assicurato, non avendo obblighi contrattuali verso lo stesso.
In assenza di tale vincolo la prestazione di servizi, pur costituendo una componente essenziale dell'operazione di assicurazione, viene a costituire il frazionamento di una delle attività esercitate dalle imprese di assicurazione e, per tale motivo, perde la qualifica di operazione esente.
Per quanto riguarda, poi, la qualifica di "intermediari o mediatori di assicurazione", al fine di inquadrare l'attività come relativa all'attività di assicurazione nei termini di cui alle norme comunitarie, secondo i giudici europei essa ricorre in presenza di una duplice condizione:
- il rapporto del prestatore deve avvenire sia con l'assicuratore sia con l'assicurato;
- il servizio prestato deve ricomprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con l'assicuratore.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di considerare l'attività di gestione dei sinistri un'unica operazione complessa con l'attività riassicurativa è necessario che la società che la svolge sia contrattualmente vincolata nei confronti degli assicurati.
Come desumibile dalla normativa di riferimento dettata dal codice civile[4], invece, il contratto di riassicurazione, nell'ambito del quale si inserisce il mandato alla gestione dei sinistri di cui trattasi, non crea un rapporto sinallagmatico tra l'assicurato e il riassicuratore.
Riguardo alla possibilità di considerare le prestazioni in esame quali "relative alle operazioni di (ri)assicurazione", si evidenzia che risulta del tutto assente la condizione in base alla quale il servizio prestato ricomprenda aspetti essenziali della intermediazione nel settore assicurativo, come ricercare i potenziali clienti per l'assicuratore. L'attività di cui trattasi, infatti, non comporta la ricerca di clienti e la messa in relazione con l'assicuratore diretto, attività tipiche di un mediatore o intermediario di assicurazione, disciplinate dall'art. 106 del d.lgs. n. 209 del 2005.
Quanto all'analisi della natura accessoria, in aderenza al dettato comunitario, la Corte di Cassazione con la sentenza dell'11 maggio 2018, n. 11442, ha ritenuto che la nozione di accessorietà rilevante in tema di assicurazioni sia da circoscrivere "alle sole prestazioni di servizi relative a quelle di assicurazione e di riassicurazione, rese da un mediatore o da un intermediario di assicurazione".
Nel caso di specie, pertanto, l'impossibilità di configurare l'attività delle società verificate quale attività di mediazione o intermediazione comporta il mancato riconoscimento del carattere di accessorietà alle attività di gestione e liquidazione dei sinistri.
Pertanto, le attività di gestione e liquidazione dei sinistri effettuate dalle società riassicuratrici, in assenza dei presupposti per l'applicazione del regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n. 2 del decreto IVA, sono da considerare operazioni imponibili assoggettabili a IVA, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto.
Tenuto conto della complessità della questione, delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni rilevanti ai fini in esame e dell'assenza di precedenti chiarimenti amministrativi, per le violazioni commesse prima della pubblicazione del presente documento si ritiene applicabile la previsione recata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
[1] Corte di Giustizia, sentenze 25 febbraio 1999, causa C-349/96, punto 17, 8 marzo 2001, causa C-240/99, Skandia, punto 37, e 20 novembre 2003, causa C-8/01, Taksatorringen, punto 39.
[2] Come affermato dalla Corte di Giustizia europea con le sentenze, tra le altre, 25 febbraio 1999 causa C349/96, 3 marzo 2005 causa C-472/03 e 17 marzo 2016 causa C-40/15 (Aspiro)
[3] Più nel dettaglio, la fattispecie della sentenza riguarda una società polacca che svolgeva le attività di liquidazione dei sinistri per una compagnia assicurativa, a fronte di un compenso forfetario basato sul sinistro oggetto di liquidazione, e che riteneva corretto applicare l'esenzione IVA ai servizi prestati in forza del mandato con rappresentanza stipulato con l'assicuratore, per l'intimo legame dei servizi con la prestazione assicurativa, tale da formare una prestazione complessa.
[4] Il codice civile non fornisce una definizione della riassicurazione, limitandosi a prevedere, per quanto rileva ai nostri fini, che il contratto di riassicurazione deve essere provato per iscritto (articolo 1928) e non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore (articolo 1929).
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