RISOLUZIONE N. 63/E
Roma, 26 ottobre 2022
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24
Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di
legittimazione di cui all’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
L’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
inserito dall'art. 3-novies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito
con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che, a decorrere dal 1°
gennaio 2023, la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa,
contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza
inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri
funzionali al loro consumo, è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di
legittimazione sui singoli condizionamenti.
Con nota prot. n. 404507 del 7 settembre 2022, l'Agenzia delle Accise, Dogane e
Monopoli - Direzione Accise - Tabacchi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il
versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei
suddetti contrassegni.
Tanto premesso, si istituisce il seguente codice tributo:
? “5481” denominato “Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di
legittimazione di cui all’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è
esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato “MM”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento,
nel formato “AAAA”.
IL CAPO DIVISIONE
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