Risoluzione Agenzia Entrate n. 64 del 01.03.2002

Fermo dei beni mobili registrati ex art. 86 DPR n. 602/1973, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 193/2001
Risoluzione Agenzia Entrate n. 64 del 01.03.2002

Con la nota suindicata codesta Direzione Regionale ha riferito che alcuni concessionari del servizio nazionale della riscossione hanno provveduto, in presenza dei presupposti normativamente previsti, all'emanazione di provvedimenti di revoca di fermi amministrativi di beni mobili registrati precedentemente emessi ai sensi dell'art. 86, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
Ad avviso di codesta Direzione, benché la norma citata si limiti a stabilire che il fermo in argomento debba essere disposto dal concessionario e non attribuisca espressamente all'agente della riscossione la titolarità del potere di revoca del fermo stesso, tale comportamento sarebbe legittimo, in quanto, in conformità alla ratio dell'art. 1, c. 1, lett. q), del d.lgs. n. 193/2001, agevolerebbe "l'azione amministrativa in termini di economicità e razionalità".
Al riguardo, si condivide senz'altro la conclusione cui è pervenuta codesta Direzione Regionale, a favore della quale, peraltro, depone, ancor prima della ratio della disposizione citata, il nesso inscindibile che, sulla base dei principi generali del diritto amministrativo ed in mancanza di una diversa indicazione legislativa, connette la titolarità del potere di emettere un provvedimento e quella del potere di revocarlo.
Ne deriva che il nuovo testo dell'art. 86 del DPR n. 602/1973, riconoscendo al concessionario, e non più all'Amministrazione, la spettanza del compito di disporre il fermo amministrativo in parola, gli attribuisce implicitamente, ma chiaramente, anche il potere di revoca del fermo stesso.
Si coglie, inoltre, l'occasione per individuare, in termini più generali, gli effetti del d.lgs. n. 193 del 2001 sul regolamento approvato con il DM 7 settembre 1998, n. 503, relativo al fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi ed emanato in attuazione dell'allora art. 91-bis del DPR n. 602/1973, poi trasfuso pressoché integralmente - ad opera dell'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - nel già citato art. 86 dello stesso DPR n. 602/1973.
In proposito, si ricorda che, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 46/1999, con circ. n. 221/E del 24 novembre 1999 è stato precisato che, secondo i canoni interpretativi del nostro ordinamento, limitatamente alle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, il regolamento di attuazione di una norma abrogata resta in vigore fino all'approvazione del regolamento attuativo della disposizione che ha sostituito la vecchia norma.
Conseguentemente, la citata circ. n. 221/E ha evidenziato che, alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs.n. 46/1999, dal 1 luglio 1999 devono intendersi soppressi, nell'ambito del DM n. 503 del 1998:
- integralmente gli artt. 3; 4, comma 3, secondo periodo; 5, comma 3, secondo periodo; 6, commi 5 e 6, con talune puntualizzazioni;
- parzialmente gli artt. 4, comma 1, e 8.
Naturalmente, il d.lgs.n. 193 del 2001 non ha inciso in alcuna misura sulla fondatezza di tali indicazioni, che, quindi, restano tuttora valide.
Ciò premesso, si osserva che, sulla base delle considerazioni di carattere generale relative alle norme regolamentari contenute nella circ. n. 221/E e ribadite nella presente e tenuto conto del nuovo testo dell'art. 86, c. 1, del DPR n. 602/1973, si ritiene che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 193 del 2001, gli artt. 4, comma 1; 5, comma 1, secondo periodo; 6, commi 1 e 3; e 8 del DM n. 503/1998 debbano essere interpretati nel senso che sono venuti meno gli scambi delle comunicazioni in essi previsti tra Direzioni Regionali e concessionari e che questi ultimi devono esercitare in proprio le funzioni attribuite dalle norme citate alle stesse Direzioni Regionali.

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