Risoluzione Agenzia Entrate n. 64 del 14.03.2003

Istanza d'interpello - I.V.A. - Applicabilità dell'aliquota ridotta del 10% nelle cessioni di gas metano a grossisti-intermediari non dotati di propria rete distributiva - XX S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 64 del 14.03.2003

Con interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, XX S.p.A. (di seguito, in breve, la "Società"), in persona del proprio legale rappresentante, ha proposto il seguente

QUESITO
La Società, attiva nel settore del trading di fonti energetiche, esercita l'attività di commercializzazione, acquisto, vendita, scambio di energia elettrica, gas metano ed altri prodotti energetici (qualunque ne sia la fonte), nonché di fornitura dei servizi ad essi connessi.
L'istante, che non dispone di una propria rete di distribuzione, acquista il gas metano e l'energia elettrica direttamente dalle imprese di produzione (o da grossisti) in vista della successiva rivendita a prestabilite categorie di acquirenti:
a) consumatori finali idonei, costituiti da imprese estrattive e manifatturiere, ivi comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
b) distributori provvisti di una propria rete distributiva (che procedono all'acquisto dei menzionati prodotti energetici in vista della successiva erogazione);
c) grossisti-intermediari, privi di una propria rete distributiva, che a loro volta provvedono alla successiva vendita di tali prodotti ai soggetti di cui sub a) o sub b).
Con specifico riferimento al settore del gas naturale, l'istante fa presente di non svolgere alcuna altra attività oltre la vendita, l'importazione e l'attività di cliente grossista, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di liberalizzazione del mercato interno (art. 21, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, attuativo della direttiva n. 98/30/CE).
Inoltre, non essendo la Società dotata di una propria rete di distribuzione, l'acquisto di gas metano (così come quello di energia elettrica) direttamente dalle imprese di produzione (o, in alternativa, da altri grossisti) non è accompagnato da una materiale consegna alla Società ed immissione nella rete distributiva di quest'ultima.
Relativamente al gas metano, più precisamente, si verifica l'immissione - ad opera delle imprese fornitrici - direttamente nelle tubazioni della rete dell'impresa distributrice che ha acquistato tale prodotto energetico direttamente dalla Società o, in alternativa, per il tramite di un intermediario grossista che, a propria volta, lo ha in precedenza acquistato dalla Società.
Ciò opportunamente premesso, la Società chiede di conoscere quali siano le corrette modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'attività di vendita di gas metano nei confronti di grossisti-intermediari sprovvisti di una propria rete distributiva (e che, pertanto, a propria volta provvedono alla successiva vendita di tale prodotto energetico ad altri clienti grossisti, distributori o consumatori finali idonei).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'istante ritiene che le cessioni di gas metano ai menzionati grossisti-intermediari debbano scontare l'imposta sul valore aggiunto con la medesima aliquota ridotta (10%) - di cui ai punti 103) e 127-bis) della Tabella A/3 allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - applicabile alle vendite di gas metano ed energia elettrica compiute a favore di consumatori finali idonei rappresentati da imprese estrattive e manifatturiere (ivi comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili), nonché alle cessioni di gas metano a favore di consumatori finali per uso domestico.
La Società fa, inoltre, presente di applicare l'aliquota I.V.A. ridotta del 10% anche in occasione delle cessioni di gas metano e gas petroliferi liquefatti a imprese distributrici provviste di una propria rete di distribuzione, conformemente a quanto previsto dal punto 103) della predetta Tabella.
L'istante esprime l'avviso che l'aliquota d'imposta del 10% debba trovare applicazione anche con riferimento alle cessioni di gas metano a grossisti-intermediari privi di una propria rete distributiva, ritenendo che anche in tali ipotesi si realizzi la condizione espressamente richiesta dal predetto punto 103) al fine dell'applicabilità dell'aliquota ridotta (vale a dire l'immissione diretta, da parte dell'impresa fornitrice, di gas metano nelle reti di distribuzione dell'impresa distributrice).
L'istante, tuttavia, riconosce come la specifica fattispecie descritta nell'istanza di interpello sia caratterizzata dalla particolarità che la cessione del gas metano avviene per il tramite di un grossista-intermediario che acquista dalla Società e successivamente rivende a un distributore dotato di una propria rete di distribuzione.
Nel caso di specie, pertanto, non si è in presenza di una cessione diretta tra questi due ultimi soggetti.
Ad avviso dell'istante, peraltro, il passaggio intermedio (attraverso l'intermediario-grossista) della proprietà dei menzionati prodotti, non si accompagna - in considerazione della particolare natura di questi ultimi - alla materiale consegna al grossista-intermediario privo, oltretutto, di una propria rete distributiva.
Tale consegna, si sottolinea, avverrà, in ogni caso, da parte del produttore direttamente al distributore, mediante l'immissione di gas metano nelle tubazioni della rete di quest'ultimo per la futura erogazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La soluzione prospettata dall'istante è da ritenersi corretta.
In via preliminare, si precisa che, per quanto concerne la somministrazione di gas metano a favore di consumatori finali per uso domestico, l'aliquota I.V.A. ridotta del 10% trova applicazione - ai sensi del punto 127-bis) della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 - esclusivamente nell'ipotesi in cui tale prodotto energetico sia utilizzato come combustibile per la cottura di cibi o per la produzione di acqua calda (di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 26 giugno 1986, n. 37).
Ciò opportunamente premesso, si osserva che il punto 103) della predetta Tabella comprende, tra i beni e i servizi soggetti all'aliquota I.V.A. del 10%, il "gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati".
Dal tenore letterale della disposizione emerge che condizione indispensabile per far luogo all'applicazione dell'aliquota I.V.A. ridotta è che il gas oggetto di cessione sia destinato all'immissione diretta nelle tubazioni delle reti distributive in vista della successiva erogazione.
In altri termini, ciò che il legislatore richiede a tale riguardo è che la vendita riguardi un bene oggetto di futura distribuzione.
Tale evenienza è, a ben vedere, realizzata con riferimento al particolare bene (gas metano) oggetto dell'istanza di interpello che, per proprie caratteristiche intrinseche, non può essere consegnato se non mediante immissione nei tubi di una rete di distribuzione.
Ora, la circostanza che, nel caso di specie, tale consegna (rectius immissione diretta nelle tubazioni) non avvenga contestualmente alla cessione del gas metano, ma solo nel successivo momento in cui il grossista-intermediario acquirente proceda all'ulteriore cessione ad un cliente finale idoneo o ad un distributore dotato di propria rete, non può avere l'effetto di precludere l'applicazione alla fattispecie rappresentata dell'aliquota agevolata.
Anche in tale caso, invero, il particolare bene oggetto di cessione è, comunque, "destinato" alla futura, diretta immissione nella rete del distributore.
A tale ultimo riguardo, si osserva che la disposizione del punto 103) della predetta Tabella, presenta carattere, senza dubbio, oggettivo: la previsione in esso contenuta si riferisce, in effetti, a particolari tipologie di beni caratterizzati da specifiche peculiarità che, a ben vedere, non vengono meno per il semplice fatto che la relativa "immissione in distribuzione" si attui attraverso un'unica fase (cessione diretta dal produttore al distributore) o in successivi momenti (passaggio intermedio per un grossista-intermediario).
Le vicende relative alla vendita dei menzionati prodotti (segnatamente, la circostanza che l'acquirente possieda o meno una propria rete di distribuzione) non esplicano, in altre parole, alcun effetto sulle caratteristiche dei medesimi che, in ogni caso, rimangono "destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni di una rete distributiva al fine della futura erogazione".
Ne consegue che l'aliquota I.V.A. ridotta del 10% troverà applicazione anche per le cessioni di gas metano compiute in favore di grossisti-intermediari, non dotati di una propria rete distributiva, che a loro volta provvedono alla successiva vendita a distributori con propria rete di distribuzione.

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