RISOLUZIONE N. 64/E
Roma, 3 novembre 2022
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, del credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e
agroalimentari di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre
2020, n. 178
Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la
concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti di imprese agricole e
agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma
cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20
maggio 2022 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito
d’imposta, prevedendo che:
a) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 1, comma 131, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile
è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
b) il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno
lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto
precedente;
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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c) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in
compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni
già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito
d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
? “6990” denominato “CREDITO D’IMPOSTA E-COMMERCE DELLE
IMPRESE AGRICOLE – articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre
2020, n. 178”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in
compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione
“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento
dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito
d’imposta, nel formato “AAAA”.
IL CAPO DIVISIONE
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