Risoluzione Agenzia Entrate n. 64/E del 03.11.2022

RISOLUZIONE N. 64/E

Roma, 3 novembre 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite

modello F24, del credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e

agroalimentari di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre

2020, n. 178

Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la

concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta di cui

all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti di imprese agricole e

agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma

cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui

all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20

maggio 2022 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito

d’imposta, prevedendo che:

a) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 1, comma 131, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile

è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

b) il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno

lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto

precedente;

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

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c) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente

attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il

rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in

compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni

già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito

d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

? “6990” denominato “CREDITO D’IMPOSTA E-COMMERCE DELLE

IMPRESE AGRICOLE – articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre

2020, n. 178”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in

compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione

Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito

compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento

dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito

d’imposta, nel formato “AAAA”.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente

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