Regime fiscale dei contributi finalizzati all'erogazione dei trattamenti economici, calcolati con il metodo contributivo spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato- articolo 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Con l'interpello in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
La Regione alfa(di seguito 'Regione') chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale dei contributi finalizzati all'erogazione dei trattamenti economici, calcolati con il metodo contributivo spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato.
A tal fine, rappresenta che il nuovo ordinamento giuridico, a seguito di quanto disposto dall'articolo 14 comma 1, lettera f) del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall'articolo 1 commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018, n. 145), prevede per tutti i vitalizi/indennità a carattere differito, il sistema di calcolo contributivo in forza del quale l'importo spettante è commisurato ai contributi versati dal soggetto percettore e dall'ente di appartenenza.
In particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, dello Statuto della Regione, la legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri regionali ed i rimborsi spese. La legge regionale disciplina anche, negli ambiti di propria competenza forme di trattamento su base contributiva a beneficio dei consiglieri cessati dal mandato.
L'articolo 10-bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 prevede che "con legge regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione ai consiglieri e (...) assessori, cessati dal mandato a partire dalla decima legislatura regionale di un trattamento economico a carattere contributivo, in conformità ai principi disposti per la Camera dei deputati".
In attuazione della specifica disciplina sopra richiamata, la 'Regione' intende istituire ex novo un trattamento economico differito a carattere contributivo per i consiglieri e assessori cessati dal mandato, in considerazione dell'art. 9 comma 7 dello Statuto della Regione e dell'art. 10-bis, comma 3 della citata legge regionale n.3 del 2009.
A seguito di richiesta di documentazione integrativa, la 'Regione' ha specificato che:
- il trattamento economico in esame si collega ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico per la funzione, tra l'altro, di Presidente del Consiglio e Consigliere Regionale. I Consiglieri Regionali non sono prestatori di lavoro, ma titolari di un munus previsto dalla Costituzione. Tale indennità nei suoi presupposti e nelle sue finalità ha connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego e si configura come indennità correlata alla cessazione della carica (cita in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 289 del 1994; Cass. Civ. Sez. V n. 7631 del 2017; risoluzione n. 262/E del 2009);
- la base imponibile contributiva è pari all'indennità di carica lorda nella misura di cui all'articolo 3, comma 1 della citata legge regionale n. 3 del 2009 con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. La quota di contributo a carico del Consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile e la quota a carico della Regione è pari al 2,75 volte la quota a carico del Consigliere;
- la quota di contributo a carico della 'Regione', in analogia a quanto accade per la spesa inerente l'indennità di cui all'articolo 26 della predetta legge regionale, confluirà in apposito accantonamento del bilancio regionale coerentemente al punto 5.2 lettera I) dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011;
- tale quota di contribuzione è a carico della 'Regione' ed è pari a 2,75 volte quella versata dal Consigliere sulla quale l'Istante non opera alcuna decurtazione al momento dell'accantonamento di quanto spettante, medio tempore, ai consiglieri a titolo di indennità di carica di cui all'articolo 3 della legge regionale in esame.
Dovendo valutare il Consiglio regionale la possibilità di istituire per i Consiglieri e Assessori cessati dal mandato un trattamento economico differito con metodo di calcolo contributivo, la 'Regione' chiede quale sia il corretto trattamento fiscale della quota contributiva a proprio carico, pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.
Al riguardo, la 'Regione' evidenzia che mentre il trattamento fiscale della quota di contributo a carico del Consigliere, è stato già oggetto di interpretazioni giurisprudenziali e di prassi (cfr. sentenza della Corte Costituzionale del 13 luglio 1994, n. 289), non vi risultano chiarimenti sul trattamento fiscale della quota contributiva a carico della 'Regione' in esame.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che le quote di contribuzione versate dalla 'Regione' a favore dei Consiglieri per la maturazione di un trattamento economico continuativo a carattere differito - determinato con il metodo di calcolo contributivo pari a 2,75 volte la quota a carico del soggetto - debbano godere del regime di esenzione di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a), del TUIR e quindi non concorrono a formare il reddito del Consigliere e Assessore.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In relazione al trattamento fiscale dell'assegno vitalizio, l'articolo 50, comma 1, lett. g), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), stabilisce che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica".
Con la risoluzione 26 ottobre 2009, n. 262/E, è stato chiarito che il regime impositivo previsto per gli assegni vitalizi collegati ad una carica elettiva fa sì che essi non si configurino, ai fini fiscali, come trattamenti pensionistici, bensì come una vera e propria indennità correlata alla cessazione della carica.
In forza del rinvio contenuto nell'art. 52, comma 1, del TUIR, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del TUIR relative ai redditi di lavoro dipendente, salvo, tuttavia, quanto espressamente previsto, per i redditi assimilati in esame, nel comma 2, lett. b), del medesimo art. 52.
Per effetto di tale ultima disposizione gli assegni in questione "sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali", prevedendo, pertanto, l'indeducibilità dei relativi contributi diversamente da quanto disposto per quelli versati alle forme pensionistiche obbligatorie [(cfr. art. 10, lett. e), del TUIR)].
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie occorre richiamare l'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ("Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali") e l'articolo 1 commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), secondo cui le Regioni ed le Province autonome di Trento e Bolzano "provvedono a rideterminare entro il 30 maggio 2019 (...) la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale" (articolo 1, comma 965). Le disposizioni normative richiamate statuiscono modifiche al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei Consiglieri regionali, delegando alle Regioni la rideterminazione della relativa disciplina, nei confronti di coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di Assessore regionale. I trattamenti previdenziali devono essere ridefiniti sulla base dei criteri e parametri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni o, in assenza, sulla base del metodo contributivo (Camera dei deputati Servizio Studi).
Nel quadro di tali misure è stato adottata dalla 'Regione' Istante la legge regionale 31 maggio 2019, n. 27 che ha disciplinato il "trattamento economico collegato ad un'indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico" e "quantificato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versato dal consigliere" (cfr. punto 4 del preambolo).
Ai fini della soluzione dei quesiti rappresentati appare, dunque, dirimente la circostanza che il trattamento economico da erogarsi a fine mandato avvenga in conformità ai principi disposti con la richiamata legge statale di revisione, "secondo il metodo di calcolo contributivo, della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi" (cfr. Dossier A.C.1334-b). Detto trattamento, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere appare, pertanto, riconducibile all'ambito dell'articolo 49, comma 2, lett. a), quali redditi derivanti da "pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati".
La riforma dell'istituto ha comportato in tal senso un mutamento di regime, con conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile del trattamento economico percepito a fine mandato dai consiglieri.
Pertanto, si ritiene che sia i contributi versati dai Consiglieri che quelli a carico della 'Regione' non concorrono alla formazione del reddito in quanto riconducibili all'articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
Per completezza, ancorché non espressamente oggetto del quesito, si osserva che le medesime regole di determinazione della base imponibile sono applicabili in relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente (cfr. circolare n. 326 del 1997, confermando la validità della risoluzione n. 8/126 del 1977).
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