Irrogazione delle sanzioni ai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Richiesta di chiarimenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 65 del 01.03.2002
Con la nota n. 5991 del 6 febbraio 2001, codesta Direzione Regionale ha chiesto chiarimenti in merito ad alcune problematiche relative all'applicazione ai concessionari delle disposizioni sanzionatorie introdotte con la riforma del servizio nazionale della riscossione.
In particolare, tale richiesta si riferisce alle seguenti questioni.
A) In tema di quantificazione delle sanzioni nei confronti dei concessionari, l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, stabilisce l'applicazione di una sanzione in misura ridotta in caso di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
Codesta Direzione Regionale ha evidenziato che la riduzione della misura della sanzione, prevista dal comma 1 del citato articolo 8, riguarda la sola ipotesi di violazioni scaturite da un'unica azione od omissione.
Quanto al caso di una pluralità di violazioni dalle stessa o di diverse disposizioni normative commesse con più azioni od omissioni, codesta Direzione Regionale ha, inoltre, osservato che dovrebbe essere esclusa l'applicabilità dell'istituto della continuazione, in quanto l'unica ipotesi di continuazione nelle violazioni amministrative è quella di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 689 del 1981, che riguarda unicamente la materia previdenziale ed assistenziale.
B) Ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 112 del 1999, in caso di mancato pagamento da parte del concessionario delle sanzioni connesse alla violazione dell'articolo 47 di tale decreto, il provvedimento di irrogazione, se non impugnato nei termini di legge ovvero se divenuto definitivo dopo la decisione della Direzione Regionale sull'eventuale ricorso gerarchico, costituisce titolo per procedere all'espropriazione della cauzione, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo.
Si pone, di conseguenza, il problema di individuare la procedura di recupero da attivare nelle ipotesi di mancato spontaneo pagamento di sanzioni derivanti da altre tipologie di violazioni (quali, ad esempio, il mancato pagamento a seguito di diniego di discarico ex articolo 20, comma 3 del d.lgs. n. 112/1999) diverse da quelle previste dall'articolo 47, cui la norma fa esclusivo riferimento.
C) L'articolo 56 del d.lgs. n. 112 del 1999 stabilisce, per le violazioni dei concessionari, un termine di prescrizione di cinque anni dall'anno di commissione delle violazioni stesse.
Nell'ambito di alcuni ricorsi presentati a codesta Direzione Regionale ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, è stata eccepita l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria, in quanto il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è stato notificato oltre il predetto termine, nonostante il processo verbale di constatazione sia stato notificato prima del compimento della prescrizione.
E' emersa, pertanto, la questione relativa all'idoneità o meno del processo verbale di constatazione ad interrompere il termine di cui al citato articolo 56.
A parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ......, consultata in merito, in assenza di una specifica disposizione di legge, attesa la natura pubblicistica della pretesa sanzionatoria, avrebbero efficacia interruttiva del termine di prescrizione sia l'atto di contestazione, sia gli altri atti procedimentali. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, in materia di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento di un'infrazione regolarmente notificato è un atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto della P.A. a riscuotere le somme dovute. Esso, pertanto, avrebbe il carattere di atto di costituzione in mora, poiché renderebbe il trasgressore informato della pretesa sanzionatoria nascente in capo all'Amministrazione fin dalla commissione dell'illecito.
In merito alle problematiche sopra descritte, si fa presente quanto segue.
A) Nel condividere quanto esposto da codesta Direzione Regionale relativamente all'interpretazione dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge n. 689 del 1981, può pacificamente affermarsi che, per le violazioni commesse dai concessionari a partire dal 1 luglio 1999, la sanzione ridotta di cui al precedente comma 1, del citato articolo 8, potrà essere irrogata esclusivamente in caso di violazione di più disposizioni normative ovvero di più violazioni della medesima disposizione commesse con una singola azione od omissione.
Nei casi, invece, di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge commesse con più azioni od omissioni, dovrà essere applicata la sanzione prevista dalla legge per ciascuna violazione.
B) Si osserva che, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, il concessionario presta la cauzione a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione, pertanto la procedura di escussione di tale garanzia può essere attivata per tutte le violazioni degli obblighi incombenti sui concessionari.
In tale contesto, la ratio dell'articolo 55 del d.lgs. n. 112 del 1999, richiamato da codesta Direzione Regionale, secondo cui è possibile procedere all'escussione della cauzione per l'ipotesi di mancato riversamento delle somme riscosse agli enti creditori, è di affermare che anche per il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 47 sussiste la forma di garanzia in parola, in quanto, in assenza di specifica previsione, non potrebbero esservi certezze assolute in tal senso; infatti, l'obbligo di pagamento delle sanzioni in esame deriva "dall'affidamento in concessione" in modo mediato, e non diretto.
Diversamente argomentando, del resto, si arriverebbe all'irragionevole conclusione che il legislatore abbia previsto la possibilità di espropriare la cauzione per recuperare le sole sanzioni derivanti dall'omesso riversamento, e non per recuperare le somme riscosse e non riversate dal concessionario.
Si ritiene, quindi, che anche in caso di violazioni che esulano dalla previsione normativa del citato articolo 47, debba applicarsi la procedura prevista dall'articolo 30 del d.lgs. n. 112 del 1999.
C) Si concorda con quanto sostenuto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ........ Di conseguenza, per interrompere il termine di prescrizione di cui all'articolo 56 del d.lgs. n. 112 del 1999, è sufficiente la notifica del verbale di constatazione della violazione.
Ciò nondimeno, si sottolinea la necessità che, al fine di evitare contenziosi, gli Uffici procedano in tempi brevissimi alla notifica del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
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