Risoluzione Agenzia Entrate n. 65 del 18.05.2005

Istituzione dei codici tributo ai fini dei versamenti relativi alla vendita di immobili dello Stato - Articolo 1, commi 433, 434, 435 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Risoluzione Agenzia Entrate n. 65 del 18.05.2005

Il comma 434 della Legge 30 dicembre 2004, prevede il trasferimento, a titolo oneroso, ai Comuni che ne abbiano fatto richiesta, delle aree che appartengono al patrimonio e al Demanio dello Stato, sulle quali gli stessi Comuni, alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, abbiano realizzato opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847.
Il comma 435 del stesso articolo prevede la corresponsione, contestualmente al trasferimento, delle somme dovute dai Comuni per l'occupazione delle aree urbanizzate dai comuni stessi e agli stessi trasferite.
Per consentire, tramite modello "F 23", il versamento delle somme relative alle entrate di cui sopra, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "852T", denominato "Vendita ai Comuni delle aree di urbanizzazione - Articolo 1, comma 434 della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
- "854T", denominato "Somme dovute dai Comuni per l'occupazione di aree - Articolo 1, comma 435 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
L'articolo 1, comma 433, della citata legge n. 311/2004, prevede che, nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del Demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonchè i diritti reali su immobili dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare.
Si precisa che, per il versamento delle entrate di cui al precedente paragrafo, si utilizza il codice tributo già istituito, "851T", denominato "Entrate prezzo capitale vendita beni immobili dello Stato" con la seguente nuova denominazione:
- "851T", denominato "Vendita quote indivise, fondi interclusi e diritti reali su immobili - Articolo 1, comma 433, legge 30 dicembre 2004, n. 311".
Si precisa altresì che, per le entrate di cui all'articolo 5 bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, si continua ad utilizzare il codice tributo, istituito in precedenza con risoluzione n. 182/E del 24 settembre 2003:
- "849T", denominato "Entrate da alienazioni - Art. 5 bis, comma 3, decreto legge n. 143/03 - Sconfinamenti";
Per monitorare, tramite modello "F 23", il versamento delle somme dovute per l'occupazione delle aree oggetto di sconfinamento e di vendita ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 4, del decreto legge n. 143/03 si istituisce il seguente codice tributo:
- "856T", denominato "somme dovute per l'occupazione di aree - Articolo 5 bis, decreto legge n. 143/03 - Sconfinamenti".
Infine, per consentire il versamento ed il monitoraggio delle somme derivanti da altre vendite gestite dall'Agenzia del Demanio, diverse da quelle sopra elencate, atteso che il gettito di tutte le entrate fin qui menzionate è attribuito al medesimo capitolo del Bilancio dello Stato, si istituisce il codice tributo:
- "904T", denominato "Altre vendite ad iniziativa".
Nella compilazione del modello "F23" è necessario indicare, nel campo "ufficio o ente", il codice ufficio della filiale dell'Agenzia del Demanio territorialmente competente e, nel campo "causale", la causale "EP" (Entrate Patrimoniali).
Le somme riscosse con i codici tributo "849T", "851T", "852T" e "904T" sono imputate al capitolo 4003 del bilancio dello Stato.
Le somme riscosse con i codici tributo "854T" e "856T" sono imputate al capitolo 2601 del bilancio dello Stato.

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