Istanza di interpello. XY S.p.A. - Articolo 4, comma 6, della legge 18 ottobre 2001, n. 383
Risoluzione Agenzia Entrate n. 65 del 23.04.2004
La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla XY S.p.A., concernente l'applicazione della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Quesito
La XY S.p.A., svolgente attività di trasporto marittimo di prodotti petroliferi, nei periodi d'imposta 2001 e 2002 ha beneficiato dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge c.d. Tremonti-bis per l'acquisizione, mediante contratto di appalto, di due nuove navi.
Le risorse finanziarie per realizzare tale investimento le sono state fornite in larga parte da un pool di banche che ha concesso appositi mutui ipotecari.
A seguito del positivo andamento commerciale dell'attività, la società istante ha intenzione di stipulare un nuovo contratto di appalto per la costruzione di altre due navi, per un investimento complessivo di circa 60 milioni di euro. La decisione di dare nuovo impulso all'attività di investimento trova, tuttavia, un limite nell'attuale livello di indebitamento della società che, come già ricordato, è gravata del peso dei mutui contratti per l'acquisto delle navi ultimate nei precedenti periodi d'imposta.
In considerazione di tale inconveniente, alla società è stata prospettata l'opportunità di vendere una delle due navi di proprietà (che hanno concorso alla formazione del volume dei nuovi investimenti negli anni 2001 e 2002), riacquistando contestualmente la disponibilità della medesima nave mediante un contratto di noleggio a lungo termine, con opzione di riscatto a prezzo prestabilito alla fine del medesimo periodo di noleggio.
L'acquirente è una società di diritto tedesco del tipo "......."; si tratta di società che si caratterizza per il fatto di raccogliere risorse finanziarie presso privati risparmiatori che vengono impiegate nell'acquisto di navi destinate ad essere noleggiate alla società venditrice delle stesse, mediante contratti di noleggio a lungo termine con facoltà di riscatto alla scadenza per l'utilizzatore.
Il ricorso a tale schema negoziale è ormai ampiamente diffuso a livello internazionale nel settore dello "shipping" poiché presenta il vantaggio, per il venditore, di ottenere un finanziamento a tasso fisso pari al 100% del valore corrente delle navi senza perderne la disponibilità, grazie alla contestuale sottoscrizione del contratto in esame.
Nel caso in cui la società decidesse di porre in essere tale operazione, chiede di conoscere se resta immutato il suo diritto all'agevolazione fruita o se, al contrario, ricorre un'ipotesi di revoca della stessa con riferimento alla nave venduta, ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001.
Soluzione interpretativa proposta dall'istante
Il contratto che l'istante intende stipulare con la società tedesca è un contratto misto che prevede l'obbligo di cessione della nave per il corrispettivo netto di USD 32.400.000; l'obbligo della "....." di noleggiare la nave alla XY S.p.A. contestualmente all'atto di compravendita per un periodo di cinque anni (prorogabile alla scadenza, per ulteriori dodici mesi più dodici); la facoltà dell'istante di riscattare la nave alla fine del settimo anno per un corrispettivo di USD 25.200.000.
Nel caso di specie, la società istante ritiene che possano sussistere le condizioni per poter mantenere inalterato il diritto all'agevolazione prevista dall'articolo 4 della legge n. 383 del 2001 per i seguenti motivi:
1) la nave che verrebbe ceduta alla società tedesca, di fatto, continuerebbe a rimanere nella disponibilità della XY S.p.A., senza pregiudizio della sua permanente destinazione all'attività (e ciò in conformità a quanto previsto nella circolare del 30 novembre 2000, n. 218 e nella circolare del 17 ottobre 2001, n. 90);
2) il canone mensile addebitato dalla "......" avrebbe sostanziale contenuto finanziario;
3) il contratto di noleggio a lungo termine, analogamente a quanto avviene nella locazione finanziaria e a differenza delle clausole che caratterizzano la locazione operativa, prevede espressamente la facoltà dell'utilizzatore di esercitare il diritto di riscatto della nave alla scadenza del periodo di noleggio;
4) l'operazione, nel suo complesso, avrebbe la finalità di alleggerire la posizione debitoria della società istante, consentendole di dare impulso ad una nuova attività di investimento, nello spirito ispiratore della norma agevolativa.
Parere della Direzione
Il comma 6 dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, stabilisce che l'agevolazione Tremonti-bis è revocata nel caso in cui "l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili".
Il diritto alla fruizione del beneficio fiscale risulta, pertanto, vincolato alla circostanza che i beni strumentali che formano oggetto dell'agevolazione (rectius: che concorrono, in uno dei due periodi di sua applicazione, a formare il volume dei nuovi investimenti) siano mantenuti nell'impresa per un periodo minimo, fissato dalla medesima legge.
Nella circolare del 17 ottobre 2001, n. 90/E, è stato evidenziato come la disposizione in esame voglia contrastare il fenomeno dello smobilizzo dell'investimento agevolato in tempi eccessivamente ravvicinati in quanto considerato sintomatico di un comportamento elusivo, volto cioè alla immissione temporanea dei cespiti nel patrimonio aziendale al solo fine di ottenere il beneficio fiscale.
Ad avviso della scrivente, il comportamento che intende porre in essere l'istante non è finalizzato a realizzare un mero disinvestimento contrastante con la ratio antielusiva della norma ma si configura, al contrario, come un'operazione economica più complessa, rispondente all'esigenza della società venditrice di ottenere con immediatezza liquidità mediante alienazione del suo bene strumentale conservandone tuttavia l'uso, e con facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto.
Si osserva come tali caratteristiche rendono il contratto da stipulare con la controparte tedesca, definito di "noleggio a lungo termine", assimilabile, seppur con qualche differenza, ad un contratto di "sale and lease back" o leasing di ritorno, con riferimento al quale l'amministrazione finanziaria ha già escluso l'applicazione della norma antielusiva (cfr. circolare n. 90/E del 2001). Come è noto, il lease back è un un'operazione con la quale un'impresa commerciale o industriale vende un bene ad un'impresa finanziaria che contestualmente concede in locazione finanziaria il bene medesimo all'impresa venditrice; quest'ultima corrisponde i canoni pattuiti, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto, al termine della durata del contratto, mediante il pagamento del prezzo stabilito per il riscatto (cfr. circ. del 30 novembre 2000, n. 218).
Al pari di un contratto di lease back, lo schema negoziale prospettato nell'istanza di interpello assolve, sostanzialmente, una funzione di finanziamento: la nave viene ceduta alla società finanziatrice ma rimane, senza soluzione di continuità e dietro pagamento di canoni periodici, nella disponibilità materiale della XY S.p.A. che potrà riacquistarla al termine del contratto ad un prezzo predeterminato.
Pertanto, il formale trasferimento della proprietà della nave al finanziatore tedesco non verrebbe ad incidere in alcun modo sulla permanenza dell'investimento presso la società istante, che ne continuerebbe ad essere l'effettiva utilizzatrice.
In conclusione, considerata la natura dell'operazione e la finalità antielusiva della norma in esame, si ritiene che la XY S.p.A. non decada dall'agevolazione qualora decida di cedere l'investimento agevolato nell'ambito dell'operazione proposta dalla società tedesca. Operazione che le potrebbe consentire, da un lato, di ricevere le risorse finanziarie necessarie ad effettuare nuovi investimenti e, dall'altro, di non distogliere l'investimento già realizzato - e per il quale ha fruito dell'agevolazione - dalla sua attività d'impresa.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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