Risoluzione Agenzia Entrate n. 65/E del 09.11.2022

RISOLUZIONE N. 65/E










Roma, 9 novembre 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto,
di cui all’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

L’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile

organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2,

lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella

misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per

l'acquisto del gasolio, alle condizioni ivi indicate.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 luglio

2022 e con decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la sicurezza stradale

e l’autotrasporto dello stesso Ministero del 29 luglio 2022 sono state stabilite le disposizioni

attuative del predetto credito d’imposta.

In particolare, la richiamata disciplina attuativa della misura agevolativa in oggetto

prevede che il credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari sia utilizzabile esclusivamente in

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle

entrate.

Inoltre, i citati decreti stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

2

imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le

eventuali variazioni e revoche anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta

agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento, è istituito il seguente codice tributo:

? “6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per

l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio

2022, n. 50”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Si precisa che, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24

presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei

beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e che

l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo

indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali

variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.



IL CAPO DIVISIONE

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