Introduzione di merci nazionali in deposito IVA. Art. 50-bis del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
Risoluzione Agenzia Entrate n. 66 del 15.05.2001
Con lettera del 1 febbraio 2000, codesta Confederazione ha chiesto di conoscere se, nel caso di cessioni effettuate nei confronti di un soggetto identificato ai fini IVA in un altro Stato membro e operante in Italia attraverso un proprio rappresentante fiscale, l'introduzione di beni in un deposito IVA in Italia debba essere fatturata senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 50-bis, quarto comma, lett. c), del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero ai sensi della successiva lett. d) della stessa disposizione.
Al riguardo è stato precisato che la fattura, emessa dal fornitore nazionale senza applicazione dell'IVA, reca anche il codice identificativo del rappresentante fiscale in Italia, trattandosi di operazione "veicolata" attraverso quest'ultimo soggetto.
Esaminata la questione, preliminarmente si osserva che il beneficio della non applicazione dell'IVA nel caso indicato al quarto comma, lett. c), del predetto art. 50-bis è riconducibile esclusivamente all'ipotesi di cessioni di beni da introdurre nei depositi IVA, effettuate nei confronti di operatori identificati ai fini IVA in altro Stato membro. Invece, nel caso previsto dalla successiva lett.d), l'agevolazione riguarda cessioni mediante introduzione dei beni nei depositi IVA effettuate nei riguardi di cessionari diversi da soggetti di imposta comunitari (operatori nazionali o extracomunitari) e limitatamente ai beni compresi nella Tabella A-bis allegata al citato DL n. 331 del 1993, trattati normalmente in apposite borse merci.
Tanto premesso, la fattispecie prospettata può essere inquadrata nell'ambito del quarto comma, lett. c), del citato art. 50-bis, qualora l'operatore nazionale effettui la cessione direttamente nei confronti del cliente comunitario tramite l'introduzione dei beni nel deposito IVA.
Infatti, come già chiarito con circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 (cfr. punto B 8), "l'obbligo di avvalersi del rappresentante fiscale, ancorché già nominato per altre operazioni, non sussiste nelle ipotesi in cui, sia per le cessioni che per le prestazioni, l'operazione venga posta in essere direttamente tra l'operatore comunitario e quello nazionale".
Invece, nel caso in cui l'operazione in discorso transiti attraverso il rappresentante fiscale, come sembrerebbe evincersi dalla circostanza che la fattura emessa dal cedente contiene anche gli estremi identificativi di tale ultimo soggetto, non potrebbe farsi ricorso alla disposizione agevolativa prevista dalla lett. c) del ripetuto art. 50-bis del DL n. 331 del 1993, venendo a mancare il rapporto diretto tra cedente nazionale ed acquirente comunitario. Né risulterebbe applicabile in quest'ultima ipotesi il beneficio del non assoggettamento ad IVA previsto dalla successiva lett. d), a meno che, come sopra detto, la cessione non riguardi i beni indicati nella Tabella A-bis, allegata al DL n. 331 del 1993.
Occorre aggiungere, in conclusione, che per i beni introdotti nel deposito IVA ai sensi della lett. c) del citato art. 50-bis del DL n. 331 del 1993, l'intervento del rappresentante fiscale, di cui sopra, si rende necessario per l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'estrazione dei beni, senza che ciò snaturi la qualificazione giuridica dell'operazione di introduzione dei beni nel deposito medesimo.
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