Risoluzione Agenzia Entrate n. 66 del 16.05.2006

Istanza di Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Art. 8 della legge n. 449/97 e punto n. 31) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/72. Agevolazioni fiscali previste in favore dei disabili per l'acquisto di autovetture
Risoluzione Agenzia Entrate n. 66 del 16.05.2006

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente:

QUESITO
L'istante, madre di due bambini, entrambi invalidi al 100 per cento e titolari dell'indennità di accompagnamento, ha presentato istanza di interpello al fine di ottenere chiarimenti sulla fruibilità delle agevolazioni fiscali previste, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del punto n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/72, per l'acquisto di autovetture da parte dei disabili.
In particolare, la contribuente chiede di conoscere se le agevolazioni in discorso possano trovare applicazione in favore del coniuge, avente fiscalmente a carico entrambi i figli disabili, nell'ipotesi in cui il medesimo intenda acquistare due autovetture nel corso dello stesso quadriennio.
Ove questo sia possibile, l'istante chiede, inoltre, chiarimenti sul contenuto della certificazione che si è obbligati a presentare al fine di attestare la non avvenuta fruizione delle agevolazioni in discorso nel quadriennio precedente alla data di acquisto dei veicoli.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante, in considerazione del fatto che le agevolazioni previste per l'acquisto di autovetture spettano con riferimento al singolo disabile e non alla persona di famiglia di cui il disabile stesso risulta fiscalmente a carico, ritiene che il coniuge possa fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di entrambe le vetture.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento all'istanza di interpello presentata, la scrivente ritiene opportuno, in via preliminare, richiamare la normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali per il settore auto previste in favore dei disabili, ovvero dei familiari di cui essi risultano fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del Tuir.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, è prevista l'applicazione di una detrazione di imposta in misura pari al 19 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei mezzi necessari alla locomozione dei disabili. Tale detrazione, introdotta per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio e nel rispetto di un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro (trentacinque milioni delle vecchie lire).
L'art. 8, comma 4, della sopra citata legge n. 449/97, prevede, altresì, l'esenzione permanente dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro, per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i veicoli acquistati dai disabili.
Per l'acquisto del mezzo di locomozione e per le prestazioni di adattamento del medesimo, ove fossero richieste, è poi prevista, senza nessun limite di spesa, ai sensi del punto n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento. La fruizione di tale beneficio fiscale spetta per un solo veicolo, avente cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nel corso di un quadriennio.
Da ultimo, occorre rammentare l'esenzione permanente dal bollo auto prevista dall'art. 17, comma 1, lett. f-bis), del Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, il quale, nel disciplinare tale agevolazione, fa espresso rinvio ai veicoli di cui al punto n. 31), della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/72.
Come sopra specificato, la detrazione di imposta nella misura del 19 per cento della spesa e l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento spettano una sola volta nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data di acquisto della vettura.
Nella fattispecie in esame, il coniuge del contribuente istante intende fruire delle agevolazioni in discorso per l'acquisto di due autovetture, atteso che entrambi i figli disabili, nel cui interesse è sostenuta la spesa, risultano a suo carico.
Al riguardo, la scrivente fa presente di condividere la soluzione prospettata dall'istante, in quanto il diritto a fruire delle agevolazioni in discorso spetta con riferimento al singolo disabile.
Fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste, la scrivente ritiene pertanto che, nell'ipotesi in cui più disabili siano fiscalmente a carico di un soggetto, il medesimo possa fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali sopra citati per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
Per completezza, la scrivente fa presente che con la Risoluzione 4 giugno 2002, n. 169, relativa all'argomento, è stato già chiarito che ciò che rileva è la oggettiva condizione di disabilità del soggetto, a prescindere dal fatto che l'autoveicolo sia intestato al disabile o alla persona della quale lo stesso risulti fiscalmente a carico, e che l'agevolazione può spettare "per entrambi gli autoveicoli intestati allo stesso possessore di reddito di cui risultano a carico i due portatori di handicap".
Per quanto concerne la documentazione richiesta, si rammenta che, qualora il disabile risulti possessore di un reddito lordo non superiore a euro 2.840,51, oltre alla certificazione attestante la condizione di disabilità, è necessario allegare una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che, avendo fiscalmente a carico il portatore di handicap, risulterà essere l'intestatario del veicolo agevolato. In alternativa alla presentazione della copia della dichiarazione dei redditi, è comunque possibile presentare un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai fini IVA, va altresì presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione.
In merito alla compilazione della documentazione sopra citata, la scrivente fa presente che sul sito www.agenziaentrate.it sono disponibili dei facsimili cui poter fare riferimento.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate .............., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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