Istituzione codici tributo maggiorazione del 3% per adeguamento agli studi di settore - articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311
Risoluzione Agenzia Entrate n. 66 del 24.05.2005
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, sia effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi e compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili.
Detta maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.
Per permettere il versamento della maggiorazione in parola vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- "4726" denominato: "Persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 bis, D.P.R. N. 195/99".
- "2118" denominato: "Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 bis, D.P.R. N. 195/99".
Nella compilazione del modello "F24" i codici tributo devono essere esposti nella "Sezione Erario" nella colonna "importi a debito" con indicazione quale "anno di riferimento" dell'anno cui si riferisce il versamento.
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