Risoluzione Agenzia Entrate n. 67 del 01.06.2005

Istanza di Interpello. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Soc. X. IVA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 67 del 01.06.2005

Con istanza di cui all'oggetto, presentata in data ......, concernente l'esatta applicazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 7 dicembre 2004 n.853, è stato esposto il seguente

QUESITO
La società in oggetto, gestore per il tratto italiano del traforo autostradale del Frejus (la tratta francese è gestita dalla società Y) chiede dei chiarimenti in merito al regime IVA da applicare ai pedaggi relativi al transito nel predetto traforo.
Al riguardo fa presente che il Consiglio Europeo, in riferimento ai pedaggi in discorso, tenuto conto delle difficoltà di applicazione degli ordinari criteri di territorialità propri IVA, con la Decisione del 7 dicembre 2004 ha disposto che "in deroga all'articolo 3 della Direttiva 77/388/CE, la Francia e l'Italia sono autorizzate a considerare l'intera lunghezza di un senso della carreggiata all'interno del tunnel del Monte Bianco e del Frejus come parte del territorio dello Stato membro nel quale inizia il transito in quella direzione".
Sulla base di tale disposizione è stato adottato il c.d. sistema dell'IVA all'incasso. Si tratta di una misura semplificativa per la quale lo Stato membro nel cui territorio inizia il transito potrà applicare e riscuotere la propria imposta sul pedaggio relativo all'intero tratto: tale regola, a parere dell'istante, si rende applicabile indipendentemente dalla tipologia del biglietto venduto.
Inoltre, la società istante chiede di sapere il trattamento fiscale applicabile al conguaglio annuale intercorrente tra le società che gestiscono il traforo.
Infine, la stessa società chiede di sapere qual è la normativa IVA da applicare per il periodo antecedente alla citata deroga e fa presente che sul proprio comportamento sono stati mossi dei rilievi da parte del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria, in particolare per il periodo d'imposta 2003. Infatti, a parere dell'organo verificatore, la società istante ha omesso di assoggettare ad IVA italiana i corrispettivi riferiti al tratto del tunnel in territorio nazionale e per i quali la vendita dei biglietti è avvenuta da parte della società francese Y.

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene legittimo applicare l'imposta dello Stato ove avviene l'incasso del corrispettivo e per la totalità del medesimo, anche in relazione alla vendita dei carnet ovvero degli abbonamenti, che attribuiscono al titolare il diritto a compiere più viaggi all'interno del traforo in entrambi i sensi di marcia.
Il conguaglio annuale tra le due società che gestiscono il traforo dovrà essere considerato ai fini fiscali una semplice movimentazione finanziaria, esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.
Infine, la società istante ritiene che il contenuto della decisione del Consiglio possa applicarsi anche per il periodo anteriore alla sua emanazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che la tesi della società istante sia coerente con la ratio della decisione del Consiglio del 2004/853/CE del 7 dicembre 2004. La norma comunitaria, come si evince anche dalla lettura dei "considerando", intende evitare complicazioni insuperabili derivanti da un'applicazione pedissequa degli ordinari criteri di territorialità.
Infatti, il transito all'interno del traforo costituisce una prestazione di servizio relativa ad un bene immobile (art. 7, quarto comma, lett. a del D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633) e come tale rilevante nel luogo in cui quest'ultimo è situato. Tenuto conto che il confine tra i due Stati corre all'interno del traforo, l'applicazione letterale di tale regola condurrebbe a rendere imponibile ad IVA italiana una parte del tragitto e la rimanente parte alla Z francese.
Il citato art. 3 della decisione del Consiglio consente che la prestazione sia assoggettata ad IVA per l'intero importo del corrispettivo, secondo l'aliquota dello Stato in cui inizia il transito e per l'intero importo del corrispettivo. In particolare, nel caso di biglietti di sola andata, il luogo in cui inizia il transito coincide con quello in cui è avvenuta la vendita del biglietto stesso.
Allo stesso modo, anche con riguardo ai carnet e agli abbonamenti, che danno diritto ad effettuare più transiti all'interno del traforo, si può affermare, in analogia con il caso precedente, che l'intero importo corrisposto per l'acquisto degli stessi debba essere tassato con l'aliquota applicabile nello Stato in cui è avvenuta la cessione.
Una diversa soluzione darebbe luogo a difficoltà pratiche difficilmente superabili e in chiara contraddizione con l'intento di semplificazione del provvedimento di deroga.
Va peraltro sottolineato che l'interpretazione ritenuta corretta da parte della scrivente Agenzia è condivisa da tempo anche dalle autorità fiscali francesi, le quali, in data 6 febbraio 2002, hanno dettato disposizioni conformi alla società concessionaria francese del tratto di tunnel del Monte Bianco.
Si concorda altresì con il parere dell'istante nel considerare il conguaglio annuale tra le due società che gestiscono il traforo come una semplice movimentazione finanziaria, resa necessaria dalla circostanza che ciascuna delle due ha diritto al 50% degli incassi totali, a prescindere dalle vendite effettuate singolarmente. Pertanto, tale movimentazione non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizio o della cessione di un bene e come tale è da considerarsi fuori campo di applicazione IVA.
Si ritiene altresì che la decisione del Consiglio si possa applicare anche per il periodo anteriore alla sua emanazione. Invero, non è preclusa l'applicazione retroattiva della decisioni del Consiglio qualora, come nel caso di specie, esse non rechino disposizioni limitative dei diritti dei contribuenti contemplati dalla VI Direttiva, tali da violare il principio di legittimo affidamento (vedi decisione della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004 in causa C-17/01, punti 37-40).
Una diversa interpretazione condurrebbe peraltro ad una doppia imposizione per quanto riguarda la percorrenza del tratto italiano, tenuto conto che le autorità francesi hanno da tempo adottato un comportamento conforme alla tesi qui sostenuta.
Resta impregiudicato il diritto degli autotrasportatori ad esercitare nel rispetto dei principi di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972, il diritto a detrazione dell'IVA esposta nelle fatture emesse dalla società istante a fronte di carnet acquistati in Italia.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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