Risoluzione Agenzia Entrate n. 67 del 04.03.2002

Tassazione delle plusvalenze su differenze di cambio
Risoluzione Agenzia Entrate n. 67 del 04.03.2002

Con l’istanza presentata alla Direzione Regionale …, il Sig. TT, ha posto un quesito in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni concernenti la tassazione delle plusvalenze derivanti dal riscatto di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri e, in particolare, in merito alla rilevanza fiscale delle differenze di cambio.
Al riguardo, il contribuente, non condividendo la tassazione operata dalla banca presso la quale detiene il deposito titoli, fa presente quanto segue:
- nel 1997 ha ottenuto dalla Banca VV un finanziamento in valuta per un importo di 131.621.379 di yen;
- con tale importo, unitamente a 3.060.078 di yen di sua proprietà, ha sottoscritto azioni della XX comparto EE;
- tali azioni sono state successivamente riscattate in data 8 ottobre 1999 per un importo di 144.512.784 di yen;
- la banca, in qualità di intermediario abilitato, ha applicato l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sull’incremento di valore delle azioni, nonché sull’apprezzamento della valuta estera in cui le stesse erano espresse.
Ciò premesso, il contribuente eccepisce l’irregolarità dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in quanto quest’ultima non è stata negoziata dallo stesso contribuente, ma utilizzata esclusivamente per il rimborso del prestito ottenuto dall’istituto di credito.
Al riguardo si fa presente che la lettera c) dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, ha introdotto nell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 1-quater, prevedendo che “fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso”.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1999, i redditi diversi sono realizzati anche per effetto dei rimborsi dei titoli sottoscritti all’emissione indicati nell’articolo 81, comma 1, lettera c-ter), comprese quindi le quote di fondi comuni e le azioni di XX.
Ne consegue che le quote o le azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, oltre a produrre redditi di capitale derivanti dall’apprezzamento delle quotazioni, possono generare redditi diversi, sia in caso di cessione che di riscatto delle stesse, derivanti dalle oscillazioni dei cambi intervenute tra la data di sottoscrizione e quella di rimborso.
La determinazione dei redditi diversi avviene secondo quanto previsto dall’articolo 82, comma 5, del Tuir. Le plusvalenze (e le minusvalenze) sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero la somma rimborsata, ed il costo, ovvero il valore, d’acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione. Il corrispettivo percepito, ovvero la somma rimborsata, è assunto al netto dei redditi di capitale maturati (articolo 82, comma 6, lettera a), del Tuir).
Trattandosi di redditi diversi di natura finanziaria, qualora il costo di acquisto o di sottoscrizione delle azioni della XX ovvero il corrispettivo derivante dalla cessione o dal riscatto sia espresso in valuta, agli effetti del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla negoziazione o dal riscatto delle predette attività finanziarie, devono ritenersi applicabili i criteri dettati dal comma 2 dell’articolo 9 del medesimo testo unico.
Pertanto, i corrispettivi e le spese in valuta estera sono valutati al cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenute o del giorno antecedente più prossimo ovvero, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenute.
Conseguentemente, con riferimento al caso in esame, la determinazione della plusvalenza tassabile scaturisce dal confronto del valore in lire del corrispettivo conseguito dal riscatto dei titoli in yen, determinato in base al cambio del giorno in cui il corrispettivo è stato conseguito e del valore in lire del costo di acquisto dei titoli stessi, determinato in base al cambio del giorno in cui il costo è stato sostenuto.
E’ evidente che la plusvalenza fiscalmente rilevante, è espressione delle variazioni subite dal valore dei titoli per effetto delle oscillazioni di cambio intervenute tra la data di acquisto e di cessione degli stessi.
A tal fine, quindi, non rileva che la valuta corrisposta al momento della sottoscrizione delle azioni sia stata concessa a titolo di finanziamento dalla banca, anziché essere stata acquistata sul mercato, né che la valuta incassata al momento del riscatto delle stesse sia stata utilizzata per estinguere il finanziamento, anziché essere ceduta sul mercato.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni deve ritenersi corretto l’operato della banca in sede di applicazione dell’imposta sostitutiva.

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