IVA - Trattamento tributario applicabile al trasferimento di un bene immobile. Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 67 del 15.05.2001
L'Azienda XX ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile alla cessione di un bene immobile strumentale effettuata dalla stessa nei confronti dell'Azienda YY con atto del 23 novembre 1998.
Più specificamente ha chiesto di conoscere se l'operazione prospettata nella fattispecie in esame possa rientrare tra quelle previste dall'articolo 13-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, il quale prevede che "I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi di tali enti a favore di aziende speciali o società per azioni costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, registro, incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura".
L'esenzione di cui al citato art. 13-bis sarebbe applicabile anche alla cessione di immobile effettuata dall'Azienda XX in virtù dell'articolo 66, comma 14, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge n. 427 del 29 ottobre 1993, il quale dispone che "Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima si applicano, fino al termine del terzo anno successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie dell'ente di appartenenza".
L'azienda istante ritiene che, a norma del d.l. 30 luglio 1994, n. 478 (il quale ha disposto che "... gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese"), le aziende speciali acquistano la personalità giuridica al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Con la conseguenza che l'Azienda XX potrebbe fruire della c.d. moratoria fiscale di cui al citato D.L. 331/93 per il triennio successivo alla data del 19 febbraio 1996 in cui è stata iscritta nel registro delle imprese.
L'atto di cessione dell'immobile, infine, non dovrebbe essere assoggettato ad IVA in quanto stipulato nel periodo di moratoria fiscale come sopra determinato.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Al fine di determinare il momento di acquisizione della personalità giuridica da parte dell'Azienda XX, assume rilievo determinante il fatto che lo statuto di tale azienda è stato approvato in data 7 giugno 1994.
La scrivente, con la circolare n. 131/E del 16 giugno 1999 (orientamento ribadito con la risoluzione n. 81/E del 5 giugno 2000) in tema di acquisto della personalità giuridica e trattamento tributario, agli effetti dell'IVA, applicabile alle aziende speciali, ha chiarito che per le aziende costituite anteriormente all'entrata in vigore del citato d.l. n. 478 del 1994 il momento acquisitivo della personalità giuridica coincide con l'approvazione dello statuto.
L'Azienda XX ha pertanto acquisito la personalità giuridica il 7 giugno 1994; l'atto di cessione dell'immobile del 23 novembre 1998 è stato quindi stipulato oltre il limite di tre anni, decorrente dalla data di acquisizione della personalità giuridica, di cui al citato art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993.
Alla cessione in esame non può di conseguenza applicarsi il citato articolo 13-bis del d.l. n. 6 del 1991, con il quale sono stati agevolati i trasferimenti dei beni effettuati esclusivamente "dai comuni, province e loro consorzi" alle aziende municipalizzate, in occasione della loro trasformazione nei nuovi soggetti previsti dalla citata legge n. 142 del 1990.
L'Azienda XX, relativamente alla cessione di immobile in esame, rappresenta infatti un soggetto passivo di imposta distinto dall'ente territoriale, dotato di propria personalità giuridica e tenuto autonomamente ad osservare gli adempimenti prescritti dai Titoli I e II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Per le ragioni sopra evidenziate la scrivente ritiene che la cessione di che trattasi, avente ad oggetto un bene immobile strumentale, rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA e, conseguentemente, al relativo corrispettivo si rende applicabile l'aliquota nella misura ordinaria del 20 per cento.
Tuttavia, si ritiene utile precisare che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, all'articolo 115, comma 6, stabilisce che "Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette ed indirette, statali e regionali".
Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 115, è disposto, tra l'altro, che "I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali, costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c), in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. ...".
Pertanto, qualora le aziende speciali si trasformino in società per azioni, in base a quanto disposto dal citato articolo 115, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, il conferimento dei beni dall'azienda speciale alle società non sarà assoggettato all'IVA, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.
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