Risoluzione Agenzia Entrate n. 67/E del 15.11.2022

RISOLUZIONE N. 67/E

Roma, 15 novembre 2022




OGGETTO: Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme a titolo di rimborso
forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico
di Navigator.


Con numerose istanze di interpello, i soggetti che svolgono, ai sensi

dell’articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con

modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «disposizioni urgenti in

materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», l’attività di assistenza tecnica

agli operatori dei Centri per l’impiego per facilitare l’incontro tra i beneficiari del

programma del reddito di cittadinanza e i datori di lavoro (cd. “navigator”),

chiedono quale sia il trattamento fiscale da riservare alle somme ricevute a titolo

di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento della predetta

attività.

Nello specifico, viene rappresentato che i navigator hanno stipulato, con la

Società Anpal Servizi S.p.A., un contratto di collaborazione, senza vincolo di

subordinazione, che ha ad oggetto determinate attività, previste dal contratto, per

l’assistenza tecnica alle Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle politiche

attive regionali ed al rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella

gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che possono essere svolte

anche in forma diretta, a seconda delle esigenze operative del territorio di

riferimento coincidente con la Provincia indicata nel contratto.



Divisione Contribuenti
______________

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali

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Per l’incarico di collaborazione è prevista, oltre al compenso, la

corresponsione di una somma, pari ad euro 300 lordi mensili onnicomprensivi, a

titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l’espletamento

dell’incarico, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna

dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale.

Rispetto alle modalità di espletamento dell’incarico di collaborazione, nel

contratto è previsto che, nell’ambito dell’autonomia operativa dell’incaricato,

quest’ultimo concorderà tempi e modalità di esecuzione della prestazione con il

referente della Società, senza vincoli di orario di lavoro, e che: «Per il

raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie attività

con quelle del Committente, le Parti convengono che potrà essere richiesta una

disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata anche presso il luogo di

lavoro convenuto».

Per l’espletamento della prestazione, il collaboratore potrà utilizzare i

luoghi e gli strumenti tecnici che saranno messi a disposizione, così come previsto

dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.

In relazione a detto “rimborso forfettario” viene chiesto se lo stesso rientri

tra le indennità percepite per le trasferte di cui all’articolo 51, comma 5, del Testo

unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

(Tuir).

Al riguardo, si osserva che l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir

prevede che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: «le somme e i valori in

genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di

erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore

di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla

collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a

collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di

collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di

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subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto

unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione

periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei

compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo

49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o

professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro

autonomo, esercitate dal contribuente».

Il successivo articolo 52, comma 1, del Tuir, dispone che: «Ai fini della

determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le

disposizioni dell'articolo 51 salvo quanto di seguito specificato».

Il comma 1 del richiamato articolo 51 del Tuir prevede che: «Il reddito di

lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque

titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in

relazione al rapporto di lavoro».

La predetta disposizione sancisce il c.d. “principio di onnicomprensività”

del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli

emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere,

“offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono redditi imponibili

e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In virtù delle previsioni normative appena richiamate, quindi, anche i

compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa sono

determinati in base al principio di onnicomprensività.

In generale, quindi, tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso

spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente (o assimilato)

costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente (o assimilato).

A tale principio generale vengono poste specifiche deroghe in relazione ad

alcuni componenti che non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo

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in parte, quali, tra gli altri, le indennità di “trasferta” di cui al comma 5 del citato

articolo 51 del Tuir.

Tale disposizione disciplina il trattamento fiscale delle indennità di trasferta

erogate al lavoratore per la prestazione dell’attività lavorativa “fuori dalla sede di

lavoro” e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte, stabilendo

che: «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio

comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al

giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di

viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle

di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il

limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di

quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni

fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di

spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché

i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal

dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo

massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio

comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti

provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito».

Come precisato con la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre

1997, n. 326, le indennità di “trasferta” di cui al citato articolo 51, comma 5, del

Tuir sono corrisposte allorquando “il lavoratore, più o meno occasionalmente,

venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”,

intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente,

indicato nella lettera o contratto d’assunzione.

Nel caso di specie, l’incarico di collaborazione ha ad oggetto determinate

«attività di assistenza tecnica alle Regioni per la valorizzazione delle politiche

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attive regionali e il rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella

gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza».

L’ambito territoriale di intervento dell’incarico di collaborazione è l’intero

territorio della Provincia indicata nel contratto, nel quale è previsto, altresì, che:

«Per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie

attività con quelle del Committente, le Parti convengono che potrà essere richiesta

una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata anche presso il luogo di

lavoro convenuto. Per l’espletamento della prestazione Ella potrà utilizzare i

luoghi e gli strumenti tecnici che saranno messi a disposizione, così come previsto

dall’articolo 12, comma 3, decreto-legge n. 4 del 2019».

In base alle predette clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della

prestazione lavorativa dei navigator è costituito dall’intero territorio della

Provincia. Pertanto, gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di

riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte,

non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della

sede naturale di lavoro. Non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione del

trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell’articolo 51

del Tuir, sulla somma forfettariamente corrisposta.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle

Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

LA DIRETTRICE CENTRALE
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