Risoluzione Agenzia Entrate n. 68 del 21.03.2003

Istanza d'interpello - Società: X Spa - Art. 2 D.M. 13 dicembre 1979 - IVA società controllanti e controllate
Risoluzione Agenzia Entrate n. 68 del 21.03.2003

Con istanza presentata alla scrivente in data 21 novembre 2002, la società in oggetto indicata ha chiesto chiarimenti circa la corretta interpretazione della norma di cui all'articolo 2 del D.M. 13 dicembre 1979 in relazione ad una operazione di conferimento in società di nuova costituzione.

Esposizione del quesito
La società X Spa svolge attività di commercio al minuto di articoli di abbigliamento sotto il marchio " Y " ed ha conseguito nel periodo d'imposta 2001 ricavi per ammontare superiore a 500 miliardi di lire.
La stessa intende attuare un progetto di riorganizzazione delle attività del gruppo procedendo, in particolare, entro il mese di gennaio 2003, al conferimento in regime di neutralità fiscale della propria azienda commerciale in una società di nuova costituzione.
Per esigenze di ordine organizzativo, si procede alla costituzione della predetta Z entro la fine del mese di dicembre 2002 e, tale operazione di conferimento, viene effettuata al solo scopo di ricevere da X Spa la conferenda azienda commerciale per continuare a svolgere senza soluzione di continuità l'attività commerciale.
L'azienda conferitaria sarà controllata da X Spa al 100% sin dalla data della sua costituzione e la stessa, prima della descritta operazione di conferimento, non svolgerà nessuna attività e non evidenzierà nessuna operazione rilevante ai fini IVA, pur disponendo ovviamente di un proprio codice fiscale e del numero di partita IVA.
La società istante intende procedere all'inserimento della Z nella liquidazione IVA di gruppo (di cui al D.M. 13 dicembre 1979), già a decorrere dall'anno 2003 presentando in tal senso apposito modello IVA 26 entro il termine di liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio 2003.

Soluzione interpretativa prospettata
La richiedente società ritiene che la società di nuova costituzione, creata al solo ed esclusivo scopo di ricevere da X il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività commerciale, possa partecipare alla liquidazione dell'IVA di gruppo (di cui al D.M. 13 dicembre 1979) già a decorrere dall'anno 2003, in quanto le uniche operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere da Z saranno conseguenti allo svolgimento dell'attività propria dell'azienda oggetto di conferimento che come tali già facevano parte della società madre e automaticamente confluivano nella sua liquidazione IVA.
Infatti, prosegue la medesima società, i termini di cui all'articolo 2 del citato D.M. 13 dicembre 1979 debbono essere considerati come posti a fini cautelativi al solo fine di assicurare l'effettività del controllo ed impedire quindi che si possano avvalere della norma agevolativa società collegate solo occasionalmente o temporaneamente.
In conclusione la società istante aggiunge che nel particolare caso prospettato i termini di cui all'articolo 2 del D.M. sopra citato debbano ritenersi realizzati in considerazione della precedente situazione di fatto in cui si realizzava una situazione di controllo totalitario, stabile e sicuramente non occasionale del ramo d'azienda oggetto di conferimento, in quanto già parte della stessa società conferente.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
La normativa dell'imposta sul valore aggiunto consente ai gruppi societari di avvalersi di un particolare sistema di compensazione dei versamenti.
In particolare, la procedura di compensazione prevede che i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, possano essere effettuati dalla società controllante, che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo calcolando la somma algebrica dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società controllate e da queste trasferiti al gruppo.
Il D.M. 13 dicembre 1979, concernente la disciplina dell'IVA di gruppo, emanato ai sensi dell'articolo. 73, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, al primo comma dell'articolo 2 dispone: "...si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del precedente articolo...".
Di importanza fondamentale è quindi verificare se, a seguito del conferimento, sussistono ancora i requisiti del controllo societario da un punto di vista quantitativo e temporale.
La risoluzione ministeriale 28 maggio 1981, n. 330689 al riguardo ha previsto che il requisito temporale del possesso non può essere escluso "soltanto perché al possesso diretto del complesso aziendale da parte della società conferente, si sostituisce il possesso indiretto del medesimo da parte di una società controllata e costituita al solo scopo di ricevere tale conferimento", mentre "alle stesse conclusioni, ovviamente, non può pervenirsi nel caso che la società conferente divenga società controllante per effetto del conferimento stesso".
La particolare cautela fiscale che la norma pone in "subiecta materia", soprattutto in relazione al rispetto dei requisiti e delle formalità richiesti per partecipare al consolidato "di gruppo" è motivata, quindi, dalla preoccupazione di evitare che determinati soggetti solo occasionalmente "transitino" all'interno del gruppo per poi fuoriuscirne all'ottenimento dei benefici fiscali connessi alla particolare procedura.
Nella fattispecie rappresentata, tuttavia, non sembrano sussistere incertezze al riguardo atteso che le uniche operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere da Z saranno conseguenti allo svolgimento dell'attività del ramo d'azienda conferito che come tale già faceva parte della società madre e già confluiva nella sua liquidazione IVA.
D'altra parte il possesso precedente del complesso aziendale da parte della società conferente, che si trasforma da diretto ad indiretto con il conferimento ad una società controllata e costituita al solo scopo di ricevere detto conferimento, non modifica sostanzialmente l'assetto del gruppo nella sua entità ed esclude, quindi, quei caratteri di occasionalità e temporaneità cha la disposizione in commento vuole neutralizzare.
Inoltre, qualora il conferimento dovesse interrompere e far nuovamente decorrere un termine, la cui ratio evidente è solo quella di assicurare l'effettività del controllo, si avrebbe una ingiusta penalizzazione per la società controllante la quale per un solo anno non potrebbe tenere conto, all'atto della liquidazione, dell'IVA relativa all'attività dell'azienda già posseduta ed ora confluita nel gruppo a seguito del conferimento.
Tutto ciò premesso, la scrivente ritiene che la società istante X Spa possa includere nella liquidazione IVA di gruppo, già a decorrere dal 2003, la società Z costituita al solo scopo di ricevere la conferenda azienda commerciale prescindendo, quindi, dal limite temporale di cui all'articolo 2 del D.M. 13 dicembre 1979 più volte citato.

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