Istanza d'interpello, X S.r.l. - Trattamento fiscale dei canoni derivanti da un contratto di leasing azionario. Articolo 102, comma 7, del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 69 del 10.05.2004
La Direzione Regionale ... ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla X S.r.l., concernente un contratto di leasing finanziario stipulato per l'acquisto di una partecipazione societaria.
Quesito
La X S.r.l. produce articoli in plastica per la casa e per il giardinaggio ed ha come principale acquirente la società Y S.p.A. che si occupa, in via prevalente, della commercializzazione di tali prodotti.
L'istante, attualmente, detiene a titolo di immobilizzazione finanziaria il 65 per cento del capitale sociale della Y S.p.A.
Nell'ambito di un progetto di pianificazione aziendale, la X S.r.l. ha deciso di acquistare ulteriori azioni della Y S.p.A. per aumentare del 30 per cento la sua quota di partecipazione nella società controllata.
Tale investimento, che si presenta piuttosto oneroso, sarà realizzato facendo ricorso ad un contratto di leasing azionario, avente durata minima di otto anni. Alla scadenza del suddetto contratto, l'istante acquisterà dalla società concedente il bene (titoli azionari) pagando il prezzo di riscatto convenuto. Il bene così acquistato entrerà definitivamente nel suo patrimonio aziendale e sarà iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale, relativa a Immobilizzazioni finanziarie - partecipazioni in imprese controllate.
Ciò premesso, la società istante chiede se l'investimento che intende porre in essere rappresenti, relativamente ai canoni pagati alla concedente società di leasing, un costo interamente deducibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
Soluzione interpretativa proposta dall'istante
Nel rispetto del principio di competenza, l'istante ritiene che i canoni pagati alla società di leasing potranno rappresentare, per tutta la durata del contratto, costi interamente deducibili sia ai fini IRES che ai fini IRAP, ferma restando, per quest'ultima imposta, l'indeducibilità degli oneri finanziari connessi al leasing stesso.
La X S.r.l. evidenzia, inoltre, come l'operazione prospettata di acquisizione delle azioni della società controllata non si possa configurare elusiva ai sensi dell'articolo 37-bis del d.P.R. 600/1973, in quanto sicuramente suffragata da valide ragioni economiche e non finalizzata ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario per ottenere indebite riduzioni d'imposta.
Parere della Direzione
Occorre preliminarmente osservare che il contratto di leasing azionario si configura come un contratto atipico di finanziamento, riconducibile allo schema negoziale del leasing finanziario con la peculiarità di avere per oggetto valori mobiliari, vale dire azioni o altri titoli rappresentativi del capitale di un ente collettivo.
Il diritto tributario disciplina il trattamento dei beni concessi in leasing con l'articolo 102, comma 7, del vigente TUIR, ammettendo la deduzione dei canoni di leasing, da parte dell'impresa conduttrice, "a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili".
La fissazione, ai fini fiscali, di un termine minimo di durata del contratto di leasing finanziario è dettata dall'esigenza di evitare che il conduttore deduca il costo sostenuto per la disponibilità del bene impiegato nel processo produttivo in un tempo considerevolmente più breve rispetto al periodo di ammortamento previsto con riferimento all'acquisto in proprietà dello stesso bene.
La norma in esame, lungi dal costituire una disposizione a carattere speciale e completamente autonoma rispetto alle altre previste nel nostro ordinamento, riflette la volontà espressa dal legislatore di "assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà e in leasing" (v. relazione ministeriale al d.l. 28 dicembre 1989, n. 414, reiterato con il d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, recante modifiche al comma 8 dell'articolo 67 del TUIR ante riforma).
Sono allineate a tale finalità le recenti agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 4, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e dall'articolo 8, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno previsto per l'acquisto in leasing un trattamento equipollente, sul piano sostanziale, all'acquisto in proprietà, riconoscendo al soggetto utilizzatore il diritto alla fruizione del beneficio fiscale in relazione all'investimento realizzato, assunto pari al "costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni".
In considerazione del suddetto principio di equivalenza accolto nel nostro ordinamento tributario, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che ai canoni derivanti da un contratto di leasing finanziario deve essere tendenzialmente riservato il medesimo trattamento fiscale che si renderebbe applicabile al costo sostenuto per l'acquisto diretto del bene da parte della società utilizzatrice (cfr.: risoluzione del 23 febbraio 2004, n. 19/E).
L'orientamento espresso risulta, peraltro, coerente con la funzione finanziaria assolta dal leasing, il cui riconoscimento, da parte del legislatore tributario, è stato attuato disponendo nello stesso articolo 102, comma 7, del TUIR, che "per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato".
In sostanza, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 102, comma 7, appena richiamato, dall'articolo 3, comma 103, lett. c., della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il bene concesso in leasing, se pur iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale della società concedente (la quale risulta averne la titolarità giuridica), è considerato alla stregua di capitale dato in prestito. Le relative quote di ammortamento sono infatti determinate, in ciascun esercizio, sulla base di un apposito piano, concordato dalle parti, in cui viene individuata la quota del capitale incorporata nei canoni periodici.
Per la società di leasing, dunque, il processo di ammortamento segue criteri indipendenti dalla materialità e deperibilità dei beni concessi in locazione finanziaria risultando collegato, piuttosto, all'esborso finanziario sopportato e al credito vantato nei confronti dell'utilizzatore (quantificato nei canoni che quest'ultimo deve corrispondere, in forza del contratto stipulato, per ottenere il bene in godimento).
Privilegiando la sostanza rispetto alla forma, il legislatore fiscale ha assimilato l'acquisizione di beni con contratto di leasing ad un acquisto in proprietà e ha disciplinato la posizione assunta dall'utilizzatore in maniera speculare rispetto a quella del concedente - finanziatore.
Così se, da un lato, la natura prevalentemente finanziaria dell'operazione porta a giustificare che l'ammortamento fiscale del cespite oggetto del contratto di leasing risulti slegato dal concetto di strumentalità ed ammesso indipendentemente dalla categoria cui il bene appartiene, dall'altro, fa sì che la deducibilità dei canoni pagati dal conduttore resti subordinata alla circostanza che lo stesso bene sia effettivamente suscettibile di un processo di ammortamento, al pari di un acquisto in proprietà.
Non a caso la disposizione in esame è collocata nell'ambito della disciplina dei beni materiali strumentali e si caratterizza per la stringente correlazione fissata tra la deducibilità dei canoni e il periodo di ammortamento stabilito nell'apposita tabella ministeriale.
Anche la circostanza che, con riferimento ai cespiti non ammortizzabili, non possa essere individuato il periodo minimo di durata del contratto di locazione finanziaria previsto dalla legge può senz'altro invocarsi a sostegno della tesi secondo cui il diritto alla deduzione dei canoni corrisposti al locatore non spetti incondizionatamente per tutti i beni relativi all'impresa.
Ciò posto, si osserva che il generale criterio di equivalenza rispetto all'acquisto in proprio, cui è ispirata la disciplina fiscale del leasing, trova applicazione a prescindere dalla tipologia di contratto di locazione finanziaria stipulato, dunque anche con riferimento a quei contratti aventi ad oggetto partecipazioni societarie, non risultando diversamente regolati da alcuna norma specifica.
Con riguardo alle azioni, occorre evidenziare che queste non sono annoverate tra i beni ammortizzabili ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile, in quanto ritenute non soggette a logorio fisico o a obsolescenza.
Come noto, la disposizione richiamata stabilisce che "il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione".
A differenza di quanto avviene per i beni ammortizzabili, la perdita di valore cui sono soggette le azioni è del tutto eventuale ed indipendente dal deperimento patito per effetto dell'impiego nel processo produttivo.
In generale, la mancata previsione di un ammortamento sistematico delle azioni si fonda sulla considerazione che le stesse, costituendo beni di secondo grado e riflettendo il valore del patrimonio della società di cui sono rappresentative, possono addirittura incrementare la loro consistenza economica invece di diminuirla con il trascorrere del tempo.
L'unica possibilità di ammortizzare una parte del costo sostenuto per l'acquisto diretto di una partecipazione, disciplinata al punto 4) dell'articolo 2426 c.c., trova giustificazione proprio nell'ipotesi in cui tale costo, riferito alla partecipazione in un impresa controllata o collegata iscritta per la prima volta in bilancio in base al metodo del patrimonio netto, incorpori l'avviamento e il maggior valore attuale (rispetto al valore iscritto in bilancio) dei beni strumentali della partecipata.
A questo riguardo si rammenta che l'ammortamento in parola, ammesso civilisticamente solo al verificarsi di particolari condizioni e nei i limiti in cui l'eccedenza del costo di acquisto della partecipazione (rispetto alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata) sia attribuibile all'avviamento e ai beni ammortizzabili, è comunque indeducibile fiscalmente per espressa previsione normativa (cfr.: comma 3 dell'articolo 101 del vigente TUIR).
Le partecipazioni costituiscono indubbiamente beni relativi all'impresa ma non essendo qualificabili come beni strumentali non sono passibili di ammortamento fiscale.
Si osserva, infatti, che queste non sono menzionate nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988 tra i beni mobili ed immobili idonei ad essere sottoposti alla procedura di ammortamento, stabilita "in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi". Né è prevista, con riferimento a tale tipologia di beni, una specifica disposizione che ne preveda la deducibilità delle quote di ammortamento, come avviene invece per i beni immateriali quali brevetti, opere dell'ingegno, marchi d'impresa, diritti di concessione e simili, disciplinati dall'articolo 103 del vigente TUIR.
In definitiva, la perdita di valore occasionalmente subita dalle azioni può essere soltanto il risultato di un processo di valutazione che non solo è soggetto ad una diversa disciplina ma che, a seguito della riforma del sistema fiscale italiano attuata con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, non gode neanche più di riconoscimento fiscale.
Conclusioni
Per la soluzione interpretativa al quesito prospettato occorre far riferimento alla ratio logico sistematica della disposizione contenuta nel comma 7 dell'articolo 102 del vigente TUIR e consistente nel garantire neutralità fiscale alla scelta imprenditoriale tra l'acquisto in proprietà rispetto al ricorso al leasing.
In virtù del criterio di sostanziale equivalenza riconosciuto, sul piano fiscale, ai due diversi negozi giuridici, si ritiene che la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria presupponga l'effettiva ammortizzabilità del bene concesso in godimento.
Considerato che non è ammesso l'ammortamento fiscale del costo sostenuto per l'acquisto diretto di azioni, coerentemente non possono ritenersi deducibili, ai sensi dell'articolo 102, comma 7, del vigente TUIR, i canoni corrisposti alla società concedente in forza di un contratto di leasing azionario.
Gli stessi canoni, inoltre, non concorreranno in qualità di componenti negativi alla formazione della base imponibile IRAP posto che il comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce che i componenti positivi e negativi che determinano il valore della produzione "si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi".
Come chiarito nella citata risoluzione n. 19/E del 2004, fanno eccezione le quote dei canoni che dovranno essere versate dalla società istante a titolo di interessi passivi, le quali risulteranno deducibili, ma solo ai fini IRES, nella determinazione del reddito complessivo e nei limiti previsti dall'articolo 96 del vigente TUIR.
Occorre precisare, infine, che i canoni di locazione finanziaria da corrispondere alla società concedente ma non ammessi in deduzione assumeranno rilevanza fiscale al momento del trasferimento della proprietà delle azioni, che avranno formato oggetto del contratto, in capo alla X S.r.l.
Infatti, in maniera analoga all'acquisto diretto della partecipazione, il costo fiscale dell'investimento realizzato dalla X S.r.l. sarà riconosciuto per un valore pari al capitale finanziato dalla società di leasing e corrispondente alla quota capitale dei canoni e al prezzo di riscatto corrisposti.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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