Imposta sostitutiva sui dividendi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 69 del 16.05.2001
Con lettera dell'8 aprile 2000, lo Studio ...., ha chiesto alla scrivente quale sia il soggetto tenuto all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 27-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel caso in cui una banca, che detiene titoli della propria clientela, anziché depositarli direttamente presso la X S.p.a., li sub-depositi presso una SIM in un unico conto, la quale a sua volta li sub-deposita presso la X S.p.a.
Tenuto conto che il comma 3, del citato art. 27-ter del DPR n. 600 del 1973, prevede che il soggetto presso il quale i titoli sono depositati deve accreditare, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva sugli utili al conto unico istituito ai sensi del comma 1, dell'art. 3, del d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239, e addebitare tale imposta ai percipienti all'atto del pagamento, si ritiene che il sostituto d'imposta sia la banca presso la quale l'azionista ha depositato i propri titoli.
Pertanto la soluzione prospettata dallo Studio .... di indicare nel modello 770 della SIM il nominativo della banca, e nel modello 770 di quest'ultima i nominativi dei singoli percettori, non è corretta.
Si ritiene che nella fattispecie la banca depositaria debba compilare il quadro SQ del modello 770 per evidenziare i dati relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 27-ter, comma 3, del DPR n. 600 del 1973.
Infine, se i percettori dei dividendi sono soggetti non residenti la banca deve altresì indicare i dati identificativi dei predetti soggetti non residenti nel quadro SK del modello 770.
Si prega codesta Direzione Regionale di far conoscere il contenuto della presente allo Studio interessato.
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