RISOLUZIONE N. 69/E
Roma, 21 novembre 2022
OGGETTO: Trattamento fiscale dei compensi conseguiti dall’agente sportivo
QUESITO
L’Associazione Istante, in base all’articolo 4 del proprio Statuto, ha come
scopo, senza finalità di lucro, di promuovere, sul piano giuridico e nei rapporti con
la Federazione Alfa, lo sviluppo e il riconoscimento dell’agente sportivo,
regolandone l’attività e tutelandone l’immagine e ogni altro aspetto riguardante la
sua attività.
L’Istante riferisce che, con l’entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018, emanato in attuazione dell’articolo 1,
comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è istituito presso il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) il Registro nazionale degli agenti sportivi.
Al predetto Registro, in base a quanto previsto dall’articolo 1 del citato
d.P.C.M., deve essere iscritto chiunque, in forza di un incarico redatto in forma
scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini:
i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di
prestazione sportiva professionistica;
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
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ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione
sportiva professionistica;
iii) del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.
I requisiti e le modalità di iscrizione al Registro nazionale degli agenti
sportivi sono disciplinati dal relativo Regolamento CONI, in vigore dal 10 luglio
2018.
L’agente sportivo, in quanto soggetto che mette in relazione due o più parti
ai fini dello svolgimento delle attività in precedenza descritte ai punti i), ii) e iii),
è tenuto all’iscrizione nel Registro nazionale degli agenti sportivi ed è tenuto,
altresì, all’iscrizione presso il Registro federale degli agenti sportivi istituito presso
la Federazione Alfa. A tale ultimo proposito, la Federazione Alfa ha adeguato il
proprio Regolamento degli agenti sportivi alle prescrizioni contenute nel
Regolamento CONI degli agenti sportivi, pubblicando la versione modificata del
Regolamento con Comunicato ufficiale del XXX.
Per effetto dei suddetti adeguamenti, determinati dal cambiamento della
disciplina nazionale dell’agente sportivo, il Regolamento CONI degli agenti
sportivi (cfr. articolo 2, comma 1, lettera a, e articolo 1, comma 2) e il Regolamento
della Federazione Alfa degli agenti sportivi (disposizioni preliminari) contengono
una definizione pressoché identica di agente sportivo, mutuata dall’articolo 1 del
citato d.P.C.M., quale soggetto che, in forza di un incarico scritto, mette in
relazione due o più parti ai fini dello svolgimento delle attività precedentemente
elencate.
Inoltre, in base a quanto previsto dall’articolo 5.4 (Disposizioni generali)
del Regolamento della Federazione Alfa degli agenti sportivi, l’agente sportivo, in
linea generale, può agire solo per conto di una delle parti coinvolte. Laddove,
invece, dovesse agire nell’interesse di più parti (società cedente, atleta, società
cessionaria), egli sarà tenuto a stipulare un mandato con ciascuna parte interessata
e a indicare chiaramente, in ciascuno dei mandati, con apposita dichiarazione,
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l’esistenza del conflitto di interessi, nonché ad avviare qualunque tipo di
negoziazione solo dopo aver ottenuto il consenso scritto di tutte le parti interessate.
Alla luce della nuova disciplina riguardante la figura dell’agente sportivo,
così come delineata dall’articolo 1 del citato d.P.C.M. e dai citati Regolamenti del
CONI e della Federazione Alfa, l’Associazione Istante chiede di conoscere la
corretta qualificazione fiscale e il conseguente regime fiscale applicabile ai
compensi corrisposti agli agenti sportivi, regolarmente iscritti ai Registri nazionale
CONI e federale in base ai rispettivi Regolamenti, che svolgano l’attività in modo
non occasionale, anche ai fini della eventuale applicabilità delle ritenute ai sensi
degli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Associazione Istante ritiene che l’attività svolta dagli agenti sportivi sia
fiscalmente rilevante quale reddito di impresa e che ai compensi corrisposti agli
stessi nell’esercizio della predetta attività non siano applicabili le ritenute alla fonte
previste dagli articoli 25 e 25-bis del citato d.P.R. n. 600 del 1973.
L’Istante ritiene, infatti, che l’attività svolta dall’agente sportivo sia
riconducibile all’ambito applicativo dell’articolo 2195, n. 2, del codice civile.
Considerato che le attività individuate nell’articolo 2195, comma 1, del
codice civile, costituiscono, senza alcuna deroga, attività d’impresa e non possono
essere, in nessuna ipotesi, classificate fra quelle produttive di redditi di lavoro
autonomo, ne deriva che, ai fini fiscali, ai redditi conseguiti dall’agente sportivo si
applicano le regole di determinazione del reddito di impresa, mentre non si applica
l’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di ritenute alla fonte, in quanto
riferibile ai soli redditi di lavoro autonomo.
Né trovano applicazione per i redditi conseguiti dall’agente sportivo le
norme sulle ritenute alla fonte previste dall’articolo 25-bis del citato d.P.R. n. 600
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del 1973 in quanto l’attività posta in essere dall’agente sportivo, a dire dell’Istante,
non sarebbe riconducibile ad alcuna delle attività contemplate dalla citata
disposizione e, cioè, commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di
commercio e procacciamento di affari.
Per quanto riguarda il rapporto fra l’attività dell’agente sportivo e la
fattispecie contrattuale della commissione, l’Istante ritiene che l’attività
dell’agente, per come decritta nell’articolo 1 del citato d.P.C.M. e nei richiamati
Regolamenti CONI e federale degli agenti sportivi, non possa essere ricondotta al
contratto di commissione che, invece, ai sensi dell’articolo 1731 del codice civile
è un mandato avente per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del
committente e in nome del commissionario.
L’Istante esclude parimenti che l’attività dell’agente sportivo possa
ricondursi alla figura della mediazione.
In proposito, rammenta che ai sensi dell’articolo 1754 del codice civile, il
mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un
affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di
dipendenza o di rappresentanza.
Al riguardo, l’Istante richiama alcune sentenze della Corte di Cassazione in
materia di mediazione (SS.UU. n. 19161 del 2 agosto 2017, Cass. n. 26370 del 20
ottobre 2016 e Cass. n. 31686 del 4 dicembre 2019), nelle quali si afferma, fra
l’altro, che l’attività del mediatore si caratterizza per il fatto di essere imparziale
rispetto alle parti messe in contatto, e il diritto alla provvigione sorge, ex articolo
1755 del codice civile, solo quando la conclusione dell’affare è il risultato del suo
intervento.
A dispetto di quanto affermato nelle richiamate sentenze, il citato articolo
5.4 del Regolamento degli agenti sportivi federale prevede, invece, che l’agente
sportivo possa agire solo per conto di una delle parti coinvolte, salva l’ipotesi in
cui, agendo per più parti (società cedente, atleta, società cessionaria), indichi
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chiaramente in ciascuno dei mandati stipulati con le parti l’esistenza del conflitto
di interessi e ottenga il consenso scritto di tutte le parti prima di avviare ogni tipo
di negoziazione.
Da tale disposizione regolamentare si evince, quindi, che l’attività svolta
dall’agente sportivo difetti della condizione di imparzialità (essenziale nel
contratto di mediazione), emergendo il conflitto di interessi qualora l’agente agisca
per conto di più parti.
Per quanto riguarda le figure contrattuali dell’agente e del rappresentante di
commercio e il loro rapporto con l’attività dell’agente sportivo, l’Istante ricorda
che ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile, gli agenti e i
rappresentanti di commercio assumono stabilmente l’incarico di promuovere, per
conto dell’altra parte, la conclusione di contratti in una zona determinata.
L’agente sportivo, a detta dell’Istante, non è riconducile a tali figure in
quanto la sua attività non è in alcun modo limitata territorialmente.
L’Istante ritiene, infine, che non sia possibile ricondurre l’attività posta in
essere dall’agente sportivo nemmeno alla figura del procacciamento di affari,
peraltro non disciplinata da specifiche disposizioni normative.
Nel procacciamento di affari, il procacciatore segnala clienti o favorisce la
conclusione di affari, limitandosi a esercitare l’attività in modo occasionale e
saltuario.
Il pacifico orientamento della giurisprudenza individua nell’occasionalità il
principale elemento che contraddistingue il procacciamento di affari rispetto al
contratto di agenzia (cfr., fra tante, Cass. n. 20441 del 25 agosto 2017).
Per quanto evidenziato, l’Istante ritiene che i redditi prodotti dall’agente
sportivo non siano assoggettabili nemmeno alle ritenute alla fonte previste
dall’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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La legge 8 agosto 2019, n. 86 dispone «Delega al Governo in materia di
rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed
esercizio della professione di agente sportivo». In particolare, l’articolo 6, comma
1, prevede i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto a uniformarsi
nell’esercizio della delega, al fine di garantire imparzialità, indipendenza e
trasparenza nell’attività degli agenti sportivi, fra i quali:
a) la «previsione di principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai
quali deve attenersi l’agente sportivo nello svolgimento della sua
professione» [lettera d), comma 1, articolo 6];
b) l’«introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che
garantiscano l’imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le
società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l’attività di questi ultimi
sia esercitata in forma societaria» [lettera e), comma 1, articolo 6].
In attuazione del citato articolo 6, è stato adottato il decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 37 (di seguito, decreto), le cui disposizioni – in base a quanto
previsto dall’articolo 15-bis dello stesso decreto – si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2023.
Per effetto della richiamata disciplina normativa, viene abrogato il comma
373 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che, unitamente alle
disposizioni attuative contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 marzo 2018, nel decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo
sport del 24 febbraio 2020, nel Regolamento CONI degli agenti sportivi approvato
con deliberazione della Giunta Nazionale del 14 maggio 2020, n. 127, e nel
Regolamento della Federazione Alfa degli agenti sportivi del XXX, reca la
precedente disciplina degli agenti sportivi.
In base all’articolo 3, comma 1, del decreto, l’agente sportivo è «il soggetto
che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più
soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e
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dal CIO, nonché dal CIP e dall’IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o
Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di
un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva
mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno
sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi
professionali di assistenza, consulenza e mediazione».
L’articolo 4 del decreto (rubricato «Accesso alla professione e Registro
nazionale degli agenti sportivi»), prevede, ai commi 1 e 2, che l’agente sportivo,
ai fini dello svolgimento della professione, deve essere iscritto al Registro
nazionale degli agenti sportivi, istituito presso il CONI, previo superamento di un
esame di abilitazione diretto ad accertarne l’idoneità. Il comma 3 del medesimo
articolo 4 prevede che il «titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente
sportivo, conseguito a seguito del superamento dell’esame di abilitazione, ha
carattere permanente ed è personale e incedibile».
Il procedimento per l’iscrizione al suddetto Registro nazionale degli agenti
sportivi, la relativa durata e le modalità di rinnovo, nonché le regole e le modalità
di svolgimento dell’esame di abilitazione, da articolarsi in più prove, saranno
disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità
politica da esso delegata in materia di sport, di cui al comma 1 dell’articolo 12 del
decreto, al quale è riservata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme
contenute nel medesimo decreto, ivi compreso il regime sanzionatorio sportivo per
il caso di violazione, da parte dell’agente sportivo, delle norme del decreto e dei
relativi provvedimenti attuativi, ferme restando le fattispecie di responsabilità,
civile e penale, previste dalla disciplina legislativa vigente.
In attesa dell’emanazione della predetta disciplina attuativa e integrativa,
l’articolo 14 del decreto stabilisce, al comma 1, che continuano ad applicarsi le
disposizioni del citato d.m. 24 febbraio 2020 che, nel vigore della precedente
disciplina, aveva meglio precisato le previsioni contenute nel citato d.P.C.M. del
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2018 relativamente all’iscrizione dell’agente sportivo al Registro nazionale, ai
requisiti richiesti per detta iscrizione, alle modalità di conseguimento dei titoli
abilitativi, nonché al riconoscimento in Italia dei titoli abilitativi conseguiti in altri
Stati membri.
Il comma 2 del medesimo articolo 14 prevede che è fatta salva la validità
dei titoli abilitativi all’esercizio della professione di agente sportivo rilasciati
prima del 31 marzo 2015, nonché quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi
dell’articolo 1, comma 373, della menzionata legge n. 205 del 2017 e dei relativi
provvedimenti attuativi.
In base a quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto, il
contratto di mandato sportivo deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e
contenere un termine di durata non superiore a due anni. In caso di previsione di
un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto
si intende pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.
I commi 3 e 4 dello stesso articolo 5 prevedono che il contratto di mandato
sportivo può essere stipulato dall’agente sportivo con non più di due soggetti da
lui assistiti e che può contenere una clausola di esclusiva in favore dell’agente
sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.
Il comma 6 dell’articolo 5 del decreto prevede la nullità del contratto di
mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli
agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto
d’interessi di cui all’articolo 6 del medesimo decreto.
Anche il citato d.m. 24 febbraio 2020, che continua ad applicarsi nelle more
dell’adozione della disciplina attuativa e integrativa del decreto, prevede,
all’articolo 7, che, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge
nonché quanto previsto dall’articolo 348 del codice penale in caso di esercizio
abusivo della professione, l’intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al
Registro nazionale degli agenti sportivi, è causa di nullità dell’incarico.
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Inoltre, l’agente sportivo, in base a quanto previsto dall’articolo 7, comma
1, del decreto, esercita l’attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità,
diligenza, competenza, corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e
indipendenza, osservando il Codice etico (che deve essere emanato dal CONI, in
accordo con il CIP, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto), nonché ogni
altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e
quelle dell’ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle
poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel
quale l’agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.
Il comma 2 del medesimo articolo 7 prevede che l’agente sportivo è tenuto
all’aggiornamento professionale.
Relativamente ai compensi conseguiti dall’agente sportivo nell’esercizio
della propria attività, l’articolo 8, comma 1, del decreto stabilisce che gli stessi
sono stabiliti dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore
della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, oppure sulla
retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo
contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l’assistenza dell’agente sportivo.
Il comma 5 del medesimo articolo 8 prevede che con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in
materia di sport, saranno definiti i parametri per la determinazione dei compensi
degli agenti sportivi, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali
competenti.
L’articolo 9, comma 1, del decreto (rubricato “Società di agenti sportivi”)
prevede che l’attività dell’agente sportivo possa essere svolta in forma societaria,
«attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la
disciplina legislativa vigente», al ricorrere delle seguenti condizioni:
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a) l’oggetto sociale deve essere costituito dalle attività svolte dall’agente
sportivo ai sensi del citato articolo 3 del decreto e da eventuali attività connesse o
strumentali;
b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta
da soggetti iscritti nel Registro degli agenti sportivi;
c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere
conferiti a soggetti iscritti nel Registro degli agenti sportivi;
d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di
partecipazione in altre società di agenti sportivi.
Il successivo comma 2 prevede che la possibilità di sottoscrivere contratti
di mandato sportivo, in nome della società di agenti sportivi, è subordinata
all’iscrizione della società medesima nell’apposita sezione “Società di agenti
sportivi” del Registro nazionale degli agenti sportivi.
Il comma 4 stabilisce che i soci, i collaboratori e i dipendenti della società
di agenti sportivi non possono svolgere l’attività propria dell’agente sportivo in
operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.
Le riportate disposizioni, recanti la disciplina attuale in materia di accesso
e di esercizio della professione di agente sportivo, si rendono utili ai fini della
qualificazione fiscale dei compensi percepiti da tale soggetto nell’esercizio della
propria attività.
Dalle suddette disposizioni emerge, infatti, ripetutamente l’intenzione di
declinare l’attività svolta dall’agente sportivo alla stregua di una “professione”.
In particolare, la richiamata legge delega n. 86 del 2019 non solo reca nel
suo oggetto un esplicito riferimento alla professione di agente sportivo (“Delega
al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società
sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”), ma ha
stabilito all’articolo 6 che il Governo, nell’esercizio di detta delega, è tenuto, fra
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l’altro, a prevedere principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve
attenersi l’agente sportivo nello svolgimento della sua professione.
L’articolo 3 del decreto, inoltre, nel definire l’agente sportivo, afferma che
questi fornisce «servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione». La
fornitura di un servizio professionale di assistenza, consulenza e mediazione per
le precisate finalità di cui al medesimo articolo 3 implica che l’agente sportivo,
nell’esercizio della sua attività, attinga a specifiche competenze professionali,
riguardanti lo speciale settore dell’ordinamento giuridico sportivo, che valgono a
rendere rilevante l’apporto personale dell’agente nella prestazione di assistenza
professionale resa al cliente.
La rilevanza dell’elemento personale è altresì avvalorata dalla previsione di
specifici obblighi che l’agente sportivo deve osservare, quali il rispetto dei principi
di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza, oltre che essere tenuto
all’aggiornamento professionale (cfr. articolo 7 del decreto).
Inoltre, la disciplina in commento prevede l’istituzione di un codice etico
degli agenti sportivi, la cui violazione è fonte di responsabilità, anche disciplinare,
per l’agente sportivo.
In materia di responsabilità, il citato articolo 7 del d.m. 24 febbraio 2020,
che mantiene la sua vigenza nelle more dell’adozione della disciplina di attuazione
e integrazione del decreto, rende applicabile all’agente sportivo non iscritto al
Registro nazionale degli agenti sportivi l’articolo 348 del codice penale in materia
di esercizio abusivo della professione.
Nella stessa direzione militano le disposizioni che regolamentano in modo
compiuto l’accesso alla professione di agente sportivo e, in particolare, quelle che
prevedono l’iscrizione all’apposito Registro nazionale degli agenti sportivi, previo
superamento di un esame di abilitazione, articolato in più prove, diretto ad
accertarne l’idoneità; si tratta di un vero e proprio titolo abilitativo all’esercizio
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della professione di agente sportivo, avente carattere permanente, personale e
incedibile (cfr. articolo 4 del decreto).
Le considerazioni che precedono evidenziano come l’esercizio dell’attività
di agente sportivo costituisca esercizio di una libera professione che il legislatore
ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per
la determinazione dei relativi compensi (cfr. articolo 8 del decreto).
Pertanto, in mancanza di una disposizione esplicita che qualifichi la natura
dei redditi conseguiti dall’agente sportivo, si ritiene, in via interpretativa, che gli
stessi rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo
53 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in base al quale «Sono redditi di
lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni».
Detti redditi, ove erogati da un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto
di imposta, saranno assoggettati alle ritenute alla fonte a titolo di acconto previste
dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
Nella particolare ipotesi prevista dal riportato articolo 9 del decreto, in cui
l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, alle condizioni ivi
previste, i redditi prodotti costituiranno redditi d’impresa se il modello societario
prescelto è di tipo commerciale.
In detta ipotesi, infatti, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalla
società di agenti sportivi, non assumerà rilevanza l’esercizio dell’attività
professionale, risultando determinante, invece, il fatto di operare in una veste
giuridica societaria di tipo commerciale, in linea con quanto affermato nella
risoluzione 7 maggio 2018, n. 35/E in merito alla natura del reddito prodotto dalle
società tra avvocati costituite ex legge 31 dicembre 2012, n. 247.
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Conseguentemente, in detta ipotesi, i redditi prodotti dalla società di agenti
sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati alle ritenute
d’acconto di cui al citato articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
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