Richiesta di consulenza giuridica. Modalità alternative di certificazione dei corrispettivi delle attività di spettacolo e intrattenimento. Certificazione mista. Articoli 4 e 8 del DPR n. 544 del 1999
Risoluzione Agenzia Entrate n. 7 del 08/01/2009
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione degli articoli 4 e 8 del DPR n. 544 del 1999, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) chiede di sapere se i soggetti esercenti attività di intrattenimento o di spettacolo, aventi i requisiti previsti rispettivamente dagli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, possano certificare i corrispettivi utilizzando, per una stessa manifestazione di intrattenimento o di spettacolo, sia le modalità ordinarie, relativamente ai titoli di accesso emessi in prevendita da titolari di sistema che fanno uso degli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, sia la modalità di certificazione prevista dagli articoli 4 e 8 del DPR n. 544 del 1999 (ricevute fiscali o scontrini fiscali manuali o prestampati a tagli fissi) presso il luogo di svolgimento dell'intrattenimento o dello spettacolo.
Nell'ipotesi di risposta negativa al quesito prospettato la SIAE chiede di conoscere le possibili conseguenze sotto il profilo sanzionatorio e delle semplificazioni anche contabili degli adempimenti fiscali.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La SIAE non indica in concreto una soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante la disciplina degli adempimenti degli esercenti attività di intrattenimento e di spettacolo, sono state previste, fra l'altro, ipotesi specifiche in cui è consentito certificare i corrispettivi relativi a dette attività con modalità diverse rispetto ai titoli di accesso emessi attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
In particolare, l'articolo 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999 stabilisce che "i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'art. 74-quater, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
La possibilità di avvalersi della semplificazione certificativa in argomento è prevista altresì, in forza del richiamo operato dall'art. 4, comma 1 del DPR n. 544 del 1999 al citato articolo 8, comma 1 dello stesso decreto, per i soggetti che svolgono attività di intrattenimento anche congiuntamente ad altre e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 25.822, 84 euro.
Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1, del citato DPR n. 544 del 1999 consentono, in sostanza, ai soggetti dalle stesse menzionati, la facoltà di non installare i misuratori fiscali e di adottare una modalità semplificata di certificazione dei corrispettivi delle prestazioni spettacolistiche e di intrattenimento dagli stessi rese, costituita dalle ricevute fiscali o dagli scontrini fiscali prestampati o a tagli fissi.
In merito alla disciplina agevolativa sopra riportata, la circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, al paragrafo 4.4, ha chiarito che la certificazione dei corrispettivi dell'attività di intrattenimento o di spettacolo da parte contribuenti aventi i requisiti previsti dalle disposizioni richiamate mediante il rilascio della ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi si pone "in alternativa all'emissione del titolo di accesso" attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali da parte degli stessi soggetti.
In sostanza, l'esercizio della facoltà di documentazione dei corrispettivi per mezzo di ricevute o scontrini fiscali manuali o prestampati a tagli fissi, prevista dagli articoli 4, comma 1 e 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999, consente di non istallare i misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
La non istallazione del misuratore fiscale, non preclude, tuttavia, ai soggetti sopra richiamati, la possibilità di avvalersi, nello svolgimento dell'attività di prevendita, di terzi titolari di sistemi di emissione di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000, i quali provvederanno a certificare in prevendita le prestazioni spettacolistiche o di intrattenimento mediante i titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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