Istanza di Interpello n..... - Certificati CITES - Imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 70 del 01.06.2005
Con istanza di interpello n. ..., concernente l'applicazione dell'imposta di bollo, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha esposto il seguente
QUESITO
L'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato - la cui competenza in merito ai controlli e alle certificazioni CITES è fissata dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 - chiede "chiarimenti in merito al trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, delle istanze presentate al servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato per il rilascio dei certificati di competenza". Chiede, inoltre, se sussista l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo per i certificati necessari ad autorizzare "le riesportazioni verso Paesi non rientranti nell'Unione Europea, ed il commercio interno al territorio dell'Unione Europea".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito al quesito posto, l'interpellante ritiene che le istanze volte al rilascio dei certificati CITES e i certificati di riesportazione "debbano considerarsi esenti in virtù degli articoli 14 e 15 dell'allegato B al d.P.R. 642/72 in quanto 'domande rivolte ad ottenere atti esenti dall'imposta di bollo' la cui esenzione è dovuta alla possibile qualificazione di tali atti quali 'documenti doganali'".
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si osserva che la legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione (firmata a Washington il 3 marzo 1973), di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) all'articolo 8 stabilisce che "...il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington (...), potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato".
Competente a ricevere le domande di licenza di importazione e di esportazione delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, ai sensi del decreto interministeriale del 31 dicembre 1983 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984) e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 28, è il Ministero delle Attività Produttive. Invece, competente al rilascio del certificato di riesportazione, ai sensi dello stesso decreto, articoli 9 e 10 è il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato -.
Da quanto esposto, risulta evidente che l'istanza di interpello presentata dal Servizio CITES Centrale riguarda l'applicabilità dell'imposta di bollo ai certificati di riesportazione e alle relative domande presentate per ottenerne il rilascio.
La vigente legge dell'imposta di bollo - d.P.R. 26 ottobre 1972, n 642 - tra gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, comprende "Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine" (articolo 15 della Tabella, allegato B).
Per individuare il regime ai fini dell'imposta di bollo dei certificati di riesportazione CITES è necessario stabilire se gli stessi, pur non essendo rilasciati da un ufficio doganale, possano essere o meno ricompresi tra i "documenti doganali".
In proposito, l'Agenzia delle Dogane, interpellata sull'argomento dalla scrivente, con nota ........ "ritiene che le certificazioni rilasciate dal competente sevizio, da presentarsi obbligatoriamente, secondo quanto previsto dalla citata convenzione e dalla normativa comunitaria e nazionale, all'atto dell'espletamento di un'operazione di riesportazione, possano rientrare tra i documenti doganali..." .
Ciò posto, gli stessi certificati sono da ritenere esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 15 della Tabella, allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n 642 (atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto).
Infine, si fa presente che lo stesso regime dei certificati deve essere applicato anche alle domande volte al loro rilascio, ai sensi dell'articolo 3 della citata tariffa, ovvero dell'articolo 14 della tabella dei documenti esenti dall'imposta di bollo.
La risposta di cui alla presente nota, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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