Imposta di bollo su domande presentate all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti tramite mandatari in rappresentanza di persone fisiche o giuridiche
Risoluzione Agenzia Entrate n. 70 del 18.05.2006
Codesto Ufficio ha chiesto, con nota n. ..., del 2002, di conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle domande presentate all'Ufficio Italiano marchi e brevetti (Ufficio IMB) da parte dell'utenza per il tramite di mandatari iscritti in apposito albo, i quali, ai sensi della vigente normativa, hanno la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche, nelle procedure di fronte all'Ufficio IMB (art. 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273)
Il quesito riguarda l'ipotesi in cui con una sola domanda vengono richiesti più stati in vita ovvero regolarizzazioni di privative differenti, ognuna delle quali appartenente ad un titolare diverso.
In proposito codesto Ufficio ritiene che "andrebbero corrisposti tanti bolli (€ 14,62) quante sono le privative dei diversi titolari oggetto della richiesta".
Esaminata la questione, questa Direzione osserva che il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle istanze rivolte alla Pubblica amministrazione è disciplinato dall'articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 che stabilisce l'imposta nella misura fissa di € 14,62 per ogni foglio per "Istanze, petizioni, ricorsi diretti agli organi anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato (...) tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo o il rilascio di copie, certificati, estratti e simili".
Lo stesso d.P.R. all' articolo 13 prevede inoltre "...In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: (...)
15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in unico contesto".
Con riferimento alle istanze redatte in un unico contesto l'Amministrazione Finanziaria si è già espressa in diverse occasioni (Risoluzioni 15/10/77 n. 291079; 14/7/1995 n. 198/E; 6/8/2002 n. 266/E) affermando che "(...) ove particolari disposizioni legislative o regolamentari non impongano la redazione di separate istanze, può essere formulata un'unica domanda in carta bollata con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 (...)".
Ciò posto, occorre precisare che nel caso oggetto del quesito non si verifica la condizione posta dall'articolo 13, comma 3, n. 15) del d.P.R. 642 poiché la richiesta presentata dal mandatario non integra la redazione in unico contesto che comporta il pagamento di una sola imposta per più istanze scritte sul medesimo foglio.
La condizione dell'unicità del contesto, infatti, deve riferirsi non soltanto all'aspetto formale (stesso foglio e stessa data) ma anche all'aspetto sostanziale.
Per quanto riguarda l'aspetto sostanziale, affinché si verifichi la condizione dell'unico contesto è necessario che la richiesta presentata all'Ufficio IMB debba discendere da un solo rapporto giuridico di rappresentanza tra il mandatario e la persona fisica o giuridica rappresentata.
In conclusione alle domande presentate all'Ufficio IMB dal mandatario in rappresentanza di una sola persona fisica o giuridica si applica l'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio.
Al contrario alle domande presentate dal mandatario in rappresentanza di più persone fisiche o giuridiche si applica l'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio tante volte quante sono i soggetti rappresentati.
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