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Risoluzione Agenzia Entrate n. 70/E del 23.11.2022

RISOLUZIONE N. 70/E










Roma, 23 novembre 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive
turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta di cui
all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

L’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha riconosciuto, a favore delle

strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta, il credito di

imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico

alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, nella misura del

65 per cento, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31

dicembre 2019.

Lo stesso articolo 79 del citato decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che il credito

d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022 sono state stabilite le

disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 5, comma 7,

del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24

deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione

dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il Ministero del Turismo, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 7, del richiamato

decreto ministeriale, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle

strutture ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le

eventuali variazioni e revoche.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

2

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta

agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento, è istituito il seguente codice tributo:

? “6991” - denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive

turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta - art. 79 del

decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro del Turismo

del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24

presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei

beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta

utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del

modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente

trasmesse dallo stesso Ministero.



IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente

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