Contratto per la fornitura di n. 6 carrelli per ossigeno a 6 bombole
Risoluzione Agenzia Entrate n. 71 del 16.05.2001
Con nota del 25 maggio 2000, codesto Comando ha chiesto alla scrivente chiarimenti in merito al trattamento, ai fini dell'IVA, di una fornitura di carrelli, per sei bombole d'ossigeno, destinati in via esclusiva al "rifornimento" di ossigeno su aeromobili, effettuata dalla ditta "Y" S.p.A.
In particolare il quesito verte sull'eventuale non imponibilità, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, di tale operazione.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Da quanto può desumersi dal "disciplinare tecnico", allegato alla nota di cui sopra, i carrelli, oggetto del contratto in parola, sono utilizzati esclusivamente per il trasporto delle bombole necessarie al ricarico di quelle che si trovano sull'aeromobile, e non vanno essi stessi caricati a bordo.
Pertanto, come già evidenziato dall'Ufficio IVA di .... con nota del 19 giugno 2000, inviata per conoscenza a codesto Comando, non si ritiene che i carrelli in parola possano rientrare fra le dotazioni di bordo degli aeromobili, di cui all'art. 8 bis, primo comma, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Va, altresì, precisato che tali carrelli non possono neanche rientrare nella fattispecie di cui alla citata lett. d) dell'art. 8 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, quali "forniture destinate al loro rifornimento": tale locuzione va riferita ai soli beni oggetto del rifornimento, nel caso di specie l'ossigeno, e non anche ai mezzi necessari per il trasporto fino all'aeromobile.
Tanto premesso, si esprime l'avviso che la fornitura in questione effettuata dalla "Y" S.p.A. non possa godere del regime di non imponibilità ad IVA, previsto dall'art.8 bis, comma 1 lett. d) del D.P.R. 633 del 1972.
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