RISOLUZIONE N. 71/E
Roma, 7 dicembre 2022
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, dei crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto ai sensi
dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – comunicazioni
delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022
L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto che
“Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in
deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti
d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere
fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i
predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del
fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti
previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno
non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […]
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità
attuative della disposizione di cui al presente comma.”.
Tanto premesso, tenuto conto che la richiamata disposizione consente una diversa
ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo
sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle
detrazioni di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus),
è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia
delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022.
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di
ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti
codici tributo:
? “7708” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n.
34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
? “7718” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art.
121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente
tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici
tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba
procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di
esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020,
inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti
emanati in attuazione del medesimo articolo 121.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle
comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate
effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati
in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per
ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che
ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve
essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel
formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in
compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno
di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere
indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.
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I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare i
crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto del Superbonus
comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° novembre 2022. I codici tributo
istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano
utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31
ottobre 2022.
IL CAPO DIVISIONE
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