RISOLUZIONE N. 71/E
Roma, 19 dicembre 2023
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta per sostenere il settore della ristorazione, di cui all’articolo 1,
comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
L’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per sostenere il
settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa
del COVID-19, prevede il riconoscimento, per i soggetti ivi indicati, di un credito d'imposta
fino al 40 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per
l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento
professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.
Lo stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020, al comma 120, dispone, tra l’altro,
che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il successivo comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020 stabilisce
inoltre che il credito d'imposta in argomento può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Con il decreto del 1° luglio 2022 dell’allora Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta in parola. In
particolare, l’articolo 10, comma 1, del citato decreto prevede che, ai fini della fruizione del
credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento.
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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Il comma 2 del medesimo articolo 10 del citato decreto interministeriale dispone,
inoltre, che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità e i termini relativi alla cessione del credito d'imposta e che lo stesso è in ogni caso
usufruito dal cessionario con le stesse modalità e con la stessa tempistica con le quali
sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del
richiamato decreto del 1° luglio 2022, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei
soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le
eventuali variazioni e revoche.
Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione
fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata
del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione
da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari, tramite modello F24 da
presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice
tributo:
? “7053” - denominato “Credito d’imposta per sostenere il settore della
ristorazione - articolo 1, comma 117, della legge 30/12/2020, n. 178”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”,
indicato nel cassetto fiscale.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto interministeriale del 1°
luglio 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai
contribuenti effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del
credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco
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dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ovvero l’importo
disponibile per ciascun cessionario, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e
revoche trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello F24.
IL DIRETTORE CENTRALE
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