Risoluzione Agenzia Entrate n. 72 del 03.06.2005

Istanza di Interpello Articolo 168 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Società istante: XX Società collegata: YY
Risoluzione Agenzia Entrate n. 72 del 03.06.2005

Con istanza presentata ai sensi dell'articolo 168 del TUIR il soggetto istante richiamato in oggetto ha chiesto la disapplicazione delle disposizioni di cui al citato articolo per i seguenti

MOTIVI
La società istante ritiene che - ai sensi dell'articolo 168 del TUIR e dell'articolo 5, comma 3, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429 - per i redditi prodotti dalla società collegata estera, la YY con sede in Cipro, si debba disapplicare il disposto del comma 1 dell'articolo 167 del TUIR in quanto nel suddetto territorio la predetta società collegata svolge un'effettiva attività industriale o commerciale come sua principale attività.
A tal fine evidenzia che:
- la YY è una società di capitali i cui azionisti sono la XX con una quota del 50% e due società di diritto giapponese, la ZZ e la VV, con quote rispettivamente del 45% e del 5%;
- la collegata svolge un'effettiva attività di gestione e programmazione delle attività di ingegneria e di approvvigionamento dei materiali relativa a contratti di ingegneria, approvvigionamento e costruzione, di installazioni di liquefazione di gas;
- la collegata è dotata per lo svolgimento della sua attività di una propria struttura organizzativa idonea.
Al fine di dimostrare quanto sopra, l'istante ha presentato varia documentazione, debitamente elencata nell'istanza di interpello.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La scrivente osserva, in via preliminare, che il legislatore, nell'introdurre con l'articolo 168 del TUIR l'estensione del regime CFC alle collegate estere, ha previsto che le disposizioni attuative della citata disposizione siano stabilite da uno specifico decreto, da emanarsi a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 168, comma 4).
Poiché tale decreto non è stato ancora emanato, la norma citata è da considerarsi, al momento, non operativa e pertanto l'istanza di interpello risulta inammissibile.
Tuttavia, la presente risposta non preclude la presentazione di una nuova istanza successivamente all'emanazione del decreto in argomento.

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