Interpello 954-152/2001 - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 72 del 04.03.2002
Con interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Banco XX S.p.A., in persona del legale rappresentante. ..., ha proposto il seguente
QUESITO
Secondo il combinato disposto di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche deve essere presentata in due esemplari, sottoscritti dal contribuente o dal suo rappresentante (legale, di fatto o negoziale) ed, eventualmente, dalle persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo, o dal presidente, se l'organo di controllo è un organo collegiale.
Ciò premesso, si chiede se la dichiarazione ai fini dell'imposta sostitutiva delle società quotate in borsa e delle società da queste controllate, in quanto tali soggette a revisione contabile, debba essere sottoscritta, oltre che dal contribuente o dal suo rappresentante, anche dal presidente del collegio sindacale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La società istante ritiene che gli articoli 155 e ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuiscono alle società di revisione rilevanti poteri di "controllo" e giudizio" sulla contabilità delle società quotate in borsa e sulle società da queste controllate, abbiano per tali società tacitamente abrogato l'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione ai fini dell'imposta sostitutiva da parte del presidente del collegio sindacale.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prescrive che la dichiarazione ai fini dell'imposta sostitutiva delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche "deve essere presentata in due esemplari, sottoscritti dalle persone che sono tenute a firmare la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche".
I commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 individuano i soggetti obbligati a sottoscrivere la dichiarazione in esame - oltre che nel contribuente o suo rappresentante - nelle persone fisiche che costituiscono l'eventuale organo di controllo o nel presidente dell'organo di controllo collegiale.
In merito alla tesi prospettata dall'istante, secondo cui gli articoli 155 e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avrebbero abrogato l'art. 1 del citato DPR 322 del 1998, si osserva innanzitutto che il DPR n. 322 del 1998 è stato emanato in data successiva al d.lgs. n. 58 dello stesso anno, cosicché è da escludere che nel caso di specie possa parlarsi di abrogazione implicita.
Si sottolinea inoltre che non ricorrono comunque i presupposti dell'abrogazione tacita, individuati dall'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile nell'oggettiva "incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti", e nel fatto che "la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore", in quanto i compiti svolti dal collegio sindacale e dalle società di revisione hanno natura ed oggetto distinti.
Al pari del collegio sindacale, la società di revisione è un organo di controllo permanente. Come il collegio sindacale, la società di revisione, secondo il disposto dell'articolo 155, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 (comunemente denominato legge Draghi) ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie, può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli. Tuttavia, l'articolo 150, comma 2, prevede che il collegio sindacale e la società di revisione si scambino i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei "rispettivi compiti", che hanno oggetto distinto.
La società di revisione si configura quale organo di controllo esterno alla società, iscritto in un apposito albo speciale, previo accertamento dei requisiti previsti dalla legge e sottoposto alla vigilanza della Consob; il collegio dei sindaci è invece organo di controllo interno alla società, i cui membri sono nominati tra i soci o tra persone estranee, nell'atto costitutivo della società o successivamente dall'assemblea.
Il differente oggetto del controllo esercitato da tali organi è ribadito nello stesso d.lgs. n. 58 del 1998. Gli articoli 148 e segg. di tale decreto attribuiscono infatti al collegio sindacale delle società con azioni quotate in borsa e delle società da queste controllate la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; gli articoli 155 e segg. demandano invece alla società di revisione il controllo sulla contabilità e sul bilancio.
Le considerazioni svolte portano pertanto a ritenere che nelle società quotate in borsa e nelle società da queste controllate il presidente del collegio sindacale sia tuttora obbligato a sottoscrivere la dichiarazione ai fini dell'imposta sostitutiva secondo il combinato disposto di cui all'articolo 20, secondo comma, del citato DPR n. 601 del 1973 e all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato DPR n. 322 del 1998.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato DPR n. 322 del 1998, tale dichiarazione, priva della sottoscrizione dell'organo di controllo, è comunque valida, salva l'applicazione delle sanzione amministrativa di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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