Risoluzione Agenzia Entrate n. 72 del 18.04.2007

Istanza di interpello - N. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 72 del 18.04.2007

Con istanza d'interpello, concernente l'esatta applicazione del n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente

Quesito
La società "ALFA S.p.A." (di seguito "la Società") ha ricevuto da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione una richiesta tendente ad ottenere l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sulle forniture di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati da tali soggetti, così come attualmente prevede il n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In merito la parte evidenzia che l'art. 1, comma 42 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha modificato il citato n. 103), ha previsto che la fruizione dell'aliquota IVA in esame è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 88, par. 3, del Trattato UE.
Ai fini dell'applicazione della predetta aliquota IVA ridotta, la Società chiede quale sia lo stato di attuazione di tale procedura di richiesta di autorizzazione e, se in assenza di quest'ultima, possa comunque applicarsi l'agevolazione IVA in esame; ciò in conformità di quanto disposto dall'art. 1 della Direttiva 2006/18/CE del 14 febbraio 2006, che prevede per gli Stati membri la possibilità di adottare - previa informazione della Commissione Europea - un'aliquota ridotta sulle forniture, tra le altre, di elettricità, purché non sussistano rischi di distorsione di concorrenza; "se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell'informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza".

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
La Società ritiene che in assenza, sia di una espressa approvazione della Commissione Europea all'applicazione della suddetta aliquota IVA, sia di un'indicazione formale in materia da parte dell'Agenzia delle entrate, alle forniture di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione, possa applicarsi l'imposta in esame nella misura del 10%.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 42 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede, tra l'altro, che sia assoggettata ad IVA, nella misura del 10%, la fornitura di "energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione".
La norma da ultimo citata ha comunque subordinato l'applicazione di tale aliquota IVA ridotta alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 88, par. 3, del Trattato UE.
Al riguardo è stato chiesto un parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali il quale ha evidenziato che la Commissione Europea non si è ancora pronunciata sull'autorizzazione alla fruizione di tale misura fiscale agevolata, stanti i rischi di distorsione concorrenziale che potrebbero verificarsi nei confronti di coloro che operano nel medesimo settore, ma con forma giuridica diversa da quella consortile.
Da tale documento emerge, infatti, che la Direzione Generale, Fiscalità e Unione Doganale della Commissione Europea, ha chiesto ulteriori informazioni al Governo al fine di valutare il rischio di distorsione di concorrenza, sopra menzionato. "La risposta a tale richiesta - vertente in realtà su questioni attinenti il settore di attività dei Consorzi di bonifica beneficiari della misura e rimessa alle informazioni che perverranno dal succitato Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali - è in corso di definizione, anche a seguito di un recente incontro interservizi avvenuto a Bruxelles, per l'auspicata soluzione di ogni dubbio sulla concessione dell'agevolazione in parola da parte dell'Esecutivo comunitario".
La possibile presenza di rischi di distorsione concorrenziale, discendenti dalla previsione della predetta misura IVA agevolata nei confronti solo di alcuni operatori commerciali, rende inapplicabile il disposto di cui all'art. 1 della citata Direttiva 2006/18/CE (che ha modificato l'art. 12, par. 3, lettera b), successivamente trasfuso nell'art. 102 della nuova Direttiva 112/2006/CE sull'IVA); tale norma, infatti, consente di fruire delle misure fiscali agevolate eventualmente adottate dai Paesi membri nei settori preventivamente individuati, quando l'autorizzazione dell'organismo comunitario non perviene entro il termine di tre mesi, nella sola eventualità che non siano presenti rischi di distorsione concorrenziale.
Ciò posto, allo stato attuale, considerati i rischi di distorsione concorrenziale del settore e l'assenza dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea, alle forniture di "energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione" deve essere applicata l'aliquota IVA ordinaria fissata nella misura del 20%.
La risposta di cui alla presente nota viene trasmessa per conoscenza anche alla Direzione Regionale .....

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