Atti di cessione volontaria di immobile in corso di procedura espropriativa a favore delle Ferrovie dello Stato S.p.A.. Trattamento tributario agli effetti dell'imposta di registro
Risoluzione Agenzia Entrate n. 72 del 18.05.2001
Con nota del 5 marzo 2001 codesta Direzione Regionale ha chiesto se quanto precisato nella circolare n. 111/E del 26 maggio 2000 del soppresso Dipartimento delle Entrate, in materia di trattamento tributario cui devono essere assoggettati i decreti di esproprio a favore delle Ferrovie dello Stato S.p.A., possa riguardare anche gli atti di cessione volontaria di immobile posti in essere nell'ambito di procedure espropriative a favore della stessa società.
Nella circolare sopra richiamata, sentito in proposito il parere del Consiglio di Stato, è stato affermato che il regime fiscale previsto per l'imposta di registro in favore delle Amministrazioni statali ai sensi dell'art. 57, comma 8, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, va correttamente applicato anche nei confronti degli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di altri diritti reali, posti in essere dalle Ferrovie dello Stato S.p.A..
Quanto sopra nella considerazione che, allo stato attuale della legislazione, il processo di privatizzazione della società di cui si tratta risulta ancora confinato in una prima fase in cui anche le azioni della stessa restano - almeno per il momento - interamente in mano pubblica; per le Ferrovie dello Stato S.p.A., pertanto, vale ancora nella sostanza la qualificazione di impresa pubblica in precedenza attribuita.
Premesso quanto sopra, si osserva che nell'articolo 57, comma 8, del testo unico dell'imposta di registro, il quale dispone testualmente: "negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento (...) l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato", non vi è un espresso riferimento alle cessioni volontarie, il che ha fatto sorgere i dubbi interpretativi rappresentati.
In proposito si rammenta che le cessioni volontarie poste in essere nel corso di una procedura di espropriazione per pubblica utilità sono regolate dall'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il quale dispone che i proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione, eseguita a cura del presidente della Regione, della misura provvisoria dell'indennità di espropriazione, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili.
La legge 8 agosto 1992, n. 359, all'articolo 5-bis (disciplina delle espropriazioni), comma 1, ha stabilito che "l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata (...) sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" ed applicando all'importo così determinato una riduzione del 40%; al comma 2 dello stesso articolo ha disposto che la cessione volontaria del bene può essere convenuta in ogni fase del procedimento espropriativo e che "In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1".
Considerato che la norma stabilisce che in caso di cessione bonaria o volontaria il proprietario cedente ricava un prezzo superiore rispetto all'indennità di esproprio, si deve ritenere che tale cessione è vista con favore, anzi è incoraggiata dalla legge in quanto contribuisce a snellire e ad accelerare l'acquisizione del bene da parte della pubblica amministrazione.
Tale favore è confermato dal disposto dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modifiche il quale dispone che l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili "...non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità".
Peraltro, l'articolo 44 del testo unico dell'imposta di registro approvato con DPR n. 131 del 1986, stabilendo che in caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo, deroga al principio di carattere generale che per gli immobili individua la base imponibile nel valore venale in comune commercio (art. 51, comma 2, del citato testo unico).
Evidentemente, il legislatore ha ritenuto rilevante la circostanza che le cessioni di cui si tratta si inseriscono comunque nell'ambito di un procedimento espropriativo e che producono gli stessi effetti del decreto di esproprio evitandone gli inconvenienti.
Le considerazioni sopra esposte portano a ritenere che l'articolo 57, comma 8, del testo unico dell'imposta di registro sia applicabile anche alle cessioni volontarie che si inseriscono in una procedura di espropriazione.
Per poter fruire del regime esentativo, tuttavia, è necessario che in relazione agli immobili oggetto delle cessioni di cui si tratta sia già in corso un procedimento espropriativo per pubblica utilità e che l'acquirente non sia un soggetto diverso dal beneficiario del procedimento di espropriazione medesimo.
Al riguardo, con risoluzione n. 4/2228 del 22 maggio 1979, il Ministero delle Finanze aveva precisato che " il procedimento di espropriazione (...) può ritenersi in corso quando, oltre al provvedimento con cui si dichiari la pubblica utilità dell'opera da realizzare, sia stato emanato e pubblicato il provvedimento con il quale siano individuati i singoli cespiti che devono essere acquisiti per la realizzazione dell'opera medesima ".
Da quanto fin qui esposto consegue che anche alle cessioni volontarie di immobili poste in essere nel corso di una procedura espropriativa a favore delle Ferrovie dello Stato S.p.A. si applica il regime di favore stabilito dal già citato articolo 57, comma 8, del testo unico dell'imposta di registro.
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