Istanza di interpello - Art.1 D.L. 24/09/2002 n. 209 - società XY SrL - Svalutazione e minusvalenze su partecipazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 72 del 25.03.2003
Il legale rappresentante della società "XY SrL" ha presentato alla Direzione Regionale della ..... apposita istanza, ai sensi dell'articolo 11 della legge 212/2000, per avere chiarimenti circa la corretta interpretazione della norma di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209.
Successivamente la competente Direzione Regionale ha trasmesso gli atti a questa Direzione Centrale, attesa la connessione esistente con la precedente richiesta di interpello presentata dalla società in oggetto ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e sulla quale la scrivente si è pronunciata con nota del 16/02/2002.
Esposizione del quesito
La società "XZ SpA, esercente l'attività di fabbricazione e vendita di serrature ed affini, facente parte di un gruppo operante nel settore della meccanica di precisione, al fine di procedere alla riorganizzazione delle attività produttive ed alla razionalizzazione delle proprie strutture, intende procedere alla riorganizzazione del gruppo in vista di una operazione di finanza straordinaria (probabile quotazione in borsa).
In relazione al suddetto progetto di riorganizzazione - per il quale la medesima società ha già ottenuto dalla scrivente apposito parere in risposta all'interpello presentato ex articolo 21 della legge n. 413/91 - si rendono necessarie, ai fini di un'ulteriore razionalizzazione della struttura del gruppo, altre misure societarie tra le quali la successiva cessione di partecipazioni detenute dalla società istante, ovvero la liquidazione di una società del gruppo.
La società "XY SrL" ha chiesto, pertanto, chiarimenti circa la corretta interpretazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 24 settembre 2002, n.209 convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, che ha apportato rilevanti novità alla disciplina delle partecipazioni.
Soluzione interpretativa prospettata
A parere della società istante, la disciplina concernente la rettifica della svalutazione fiscalmente deducibile delle partecipazioni, si rende applicabile esclusivamente alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, e ciò in forza del chiaro dettato normativo dell'articolo 1 comma 1, lettera a) del D.L. 209/92 che richiama espressamente le "partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie", anche se la medesima disposizione all'articolo 1, lettera a), richiama l'art. 61, comma 3, del TUIR, avente ad oggetto le partecipazioni costituenti attività finanziarie non immobilizzate.
Sempre a parere della società istante, il comma 4 del medesimo art. 1 del D.L. 209/2002, relativamente alle minusvalenze realizzate, si riferisce esclusivamente alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 1 del D.L. 24 settembre 2002, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, ha apportato delle rilevanti novità nella disciplina riguardante la svalutazione delle partecipazioni.
Di particolare interesse risultano le norme concernenti la disciplina di alcune componenti di origine valutativa, volte a limitare l'ottenimento di ingiustificati vantaggi fiscali connessi alla svalutazione contabile delle partecipazioni immobilizzate in società non negoziate in mercati regolamentati.
La ratio sottesa all'intervento legislativo in commento, così come emerge anche dalla circolare n. 85/E del 26/11/2002 dell'Agenzia delle Entrate, è chiaramente di natura antielusiva, atteso che il legislatore si è preoccupato, tra l'altro, di eliminare gli effetti svalutativi connessi alla diminuzione del patrimonio netto della partecipata allorché la svalutazione venga effettuata in assenza di una perdita durevole della partecipata stessa.
Più in particolare la legge in esame ha introdotto dei nuovi criteri di deducibilità delle svalutazioni da partecipazioni derivanti sia dalla distribuzione di riserve di utili che dal conseguimento di una perdita civilistica della partecipata, ed ha altresì imposto, ai fini della determinazione dell'ammontare deducibile della svalutazione della partecipazione, la "rideterminazione" della perdita di bilancio della partecipata stessa.
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a, del decreto legge sopra menzionato si applica alle partecipazioni classificate in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie non negoziate in mercati regolamentati e, pertanto, a tutte le partecipazioni iscritte in bilancio eccetto quelle negoziate in mercati regolamentati e quelle iscritte nell'attivo circolante.
Stesso discorso, cioè di stretta interpretazione letterale, va fatto in relazione al successivo comma 4 del medesimo articolo laddove, in riferimento alle minusvalenze realizzate a seguito di cessione delle partecipazioni occorre far riferimento ancora una volta alle sole partecipazioni che costituiscono "immobilizzazioni finanziarie".
E' fondamentale, quindi, in un caso e nell'altro, esclusivamente la classificazione civilistica delle partecipazioni nel bilancio della società ai fini dell'applicazione della suddetta normativa, in quanto non vengono posti altri elementi di caratterizzazione della partecipazione, quali, ad esempio, la percentuale di possesso o il periodo minimo di detenzione delle stesse.
In proposito occorre ricordare che tra le partecipazioni che costituiscono attivo circolante rientrano quelle partecipazioni destinate ad essere cedute nel breve periodo e quindi destinate ad un investimento temporalmente limitato non finalizzato all'esercizio stabile del controllo o del collegamento.
Viceversa, per immobilizzazioni finanziarie si intendono quelle partecipazioni costituenti un investimento duraturo, finalizzato cioè ad un loro impiego in un arco di tempo pluriennale e tale da far presumere un rapporto di controllo o di collegamento con la società partecipata.
A tale riguardo la scrivente ha avuto anche modo di chiarire con circolare n. 7/E del 5 febbraio 2003, al punto 13, che ciò che rileva ai fini dell'applicazione di tale norma, ispirata ovviamente a finalità antielusive, è "la originaria o preventiva iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, a prescindere dalla circostanza che le partecipazioni oggetto di cessione siano successivamente riclassificate ed inserite nell'attivo circolante".
Ne consegue che le modifiche normative introdotte rispettivamente dall'art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 209/2002 (rettifica delle svalutazioni) e dal comma 4 del medesimo articolo (minusvalenze realizzate) si applicano esclusivamente alle partecipazioni classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, mentre non trovano applicazione per le partecipazioni costituenti attività finanziarie non immobilizzate (attivo circolante), per le quali continuano ad applicarsi i criteri di determinazione del valore minimo ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera b) del TUIR.
In conclusione, la scrivente ritiene, considerato anche il precedente parere emesso in data 16 ottobre 2002, prot. 171173, in risposta all'istanza di interpello presentata dalla società ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 413/91, che le operazioni e le soluzioni prospettate dalla società istante siano da considerarsi legittime, e ciò anche in considerazione delle previsioni del D.L. 209/2002 che ha introdotto una disciplina specifica sulle partecipazioni avente carattere antielusivo.
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